Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27290 del 19/12/2011
Cassazione civile sez. I, 19/12/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27290
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2091/2009 proposto da:
C.R. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CAPPIELLO MARIA
GABRIELLA, ANGELONE RENATO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
23/11/2007, n. 828/07 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, C.R., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 23 NOVEMBRE 2007, che aveva rigettato la sua domanda volta al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.
Non svolge attività difensiva il Ministero.
Il collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
E’ vero che – secondo giurisprudenza consolidata – la proposizione di difese manifestamente infondate costituisce elemento sufficiente per escludere il patema d’animo derivante dalla lungaggine processuale e dunque per rigettare la domanda di equa riparazione (tra le altre Cass., n. 12175/07).
Tuttavia, nella specie, il Giudice a quo avrebbe dovuto fornire più specifica motivazione al riguardo, limitandosi invece ad affermare che la domanda della C. era all’evidenza infondata alla stregua della motivazione congrua e condivisibile del giudice amministrativo, quasi ad affermare, contro la lettera della norma, che la mera soccombenza escluderebbe ogni possibilità di equa riparazione.
Può decidersi nel merito, determinando un danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (procedimento presupposto davanti al T.A.R.: maggio 1996 – settembre 2006; durata ragionevole 3 anni) per l’importo di Euro 6.600,00, con interessi dalla domanda.
Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 6.600,00 per indennizzo con interessi legali dalla domanda, e le spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 600,00 per onorari. Euro 600,00 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali che determina in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge con distrazione degli antistatari Avv. Angelone R. e M. G. Cappiello.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011