Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2729 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5832-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 562/2017 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata

il 12/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 12 luglio 2017, il Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro in sede di giudizio di opposizione all’accertamento tecnico preventivo obbligatorio proposta dall’INPS rigettava la domanda proposta da B.F. intesa all’accertamento del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento e compensava le spese di lite ponendo a carico dell’istituto quelle della consulenza tecnica d’ufficio;

che, a seguito di istanza per correzione di errore materiale proposta dal B., l’adito Tribunale – premesso che nella suddetta sentenza vi era stato un errore materiale nella motivazione e nel dispositivo atteso che la consulenza tecnica d’ufficio era stata positiva e non negativa – con ordinanza del 13 dicembre 2017 sostituiva integralmente la motivazione ed il dispositivo della sentenza con altri di accertamento del diritto del B. alla pensione di inabilità ed alla indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 gennaio 2013 con condanna dell’INPS al pagamento dei ratei maturati oltre interessi legali dal 120 giorno successivo all’insorgenza del diritto nonchè alla condanna al pagamento delle spese di lite;

che per la cassazione della sentenza del 12 luglio 2017 così come corretta con ordinanza del 13 dicembre 2017 propone ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo;

che il B. è rimasto intimato;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., e nullità della sentenza e del procedimento (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), in quanto il procedimento di correzione promosso dal B. al fine di rettificare il contenuto della sentenza era inammissibile dovendo essere proposto ricorso per cassazione integrando la correzione richiesta e disposta un’attività di interpretazione del “decisum” del tutto eccedente le ipotesi di correzione di errore materiale;

che il motivo è fondato alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui il procedimento di correzione di errori materiale è funzionale all’eventuale eliminazione di errori di redazione del documento che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione ragione questa per la quale resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, mercè il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio (Cass. n. 16205 del 27/06/2013; Cass. n. 5950 del 14/03/2007); ed infatti, l’errore materiale non può incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione ma deve concretarsi in un difetto di corrispondenza tra la ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica (Cass. n. 19601 del 26/09/2011; Cass. n. 23198 del 03/11/2009; Cass n. 17977 del 09/09/2005 tra le varie) mentre nel caso in esame la correzione richiesta e disposta ha comportato una inammissibile modifica del contenuto della decisione;

che, pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata nella parte relativa alla disposta correzione;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo in favore della ricorrente.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza nelle parti corrette e condanna B.F. alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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