Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2729 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 08/02/2010), n.2729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6555-2006 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO

MENOTTI 24, presso lo studio dell’avvocato CAPONETTI PIETRO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza ella CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

27/09/2005 R.G.N. 5202/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato CAPONETTI PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per, rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20-7-2001 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma condannava il Ministero della Giustizia a corrispondere a C.G. la somma indicata a titolo di restituzione dei 3/10 della mercede dovuta per il lavoro svolto durante la detenzione negli istituti penitenziari.

Avverso la detta sentenza il Ministero proponeva appello, eccependo il difetto di competenza per materia del giudice del lavoro, il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione quinquennale e la infondatezza della domanda.

L’appellato si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 27-9-2005 rigettava l’appello e compensava le spese.

In sintesi la Corte riconosceva la competenza funzionale del giudice del lavoro e respingeva le eccezioni di difetto legittimazione passiva e di prescrizione.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero ha proposto ricorso con tre motivi.

Il C. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 354 del 1975, art. 69, della L. n. 663 del 1986, art. 21, per difetto di competenza del giudice del lavoro, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il motivo è infondato.

Rileva il Collegio che, come già sottolineato da questa Corte (v.

per tutte da ultimo sent. 15 ottobre 2007 n. 21573), con sentenza del 27 ottobre 2006 n. 341 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 374, art. 69, comma 6, lettera a), (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative delle libertà) che attribuiva al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sui reclami dei detenuti e degli internati, concernenti l’osservanza delle norme riguardanti “l’attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni concernenti la mercede e la remunerazione, nonchè lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali dei detenuti”.

Conseguentemente competente a giudicare le dette controversie è il giudice delle controversie di lavoro in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, di cui all’art. 409 c.p.c. e segg., e art. 442 c.p.c. e segg..

Con il secondo motivo di ricorso il Ministero denuncia violazione degli artt. 2934 e 2948 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che il termine prescrizionale non potesse decorrere durante il rapporto di lavoro penitenziario, mancando esso di stabilità.

Il motivo non merita accoglimento.

Invero è oramai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ( sentenze rispettivamente del 26 aprile 2007 n. 9969, del 22 ottobre 2007 n. 22077, del 27 novembre 2007 n. 24642 cui adde del 15 ottobre 2007 n. 21573 cit.) che le oggettive caratteristiche del lavoro carcerario presentano, infatti, tratti comuni a quelli che in altri rapporti di lavoro giustificano la non decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto – e che non si identificano necessariamente col timore di rappresaglie da parte del datore, di cui alla sentenza 10 giugno 1966, n. 63 della Corte costituzionale – come può avvenire nel caso del lavoro nautico, marittimo (art. 373 c.n.) o aereo (art. 937 c.n.).

Del resto,come rimarcato nelle richiamate sentenze di questa Corte, neppure la certezza della stabilità reale talvolta è stata ritenuta sufficiente alla decorrenza della prescrizione in pendenza del rapporto, come è avvenuto quando le dimensioni dell’impresa non fossero esattamente rilevabili dal lavoratore e presentassero oggettiva incertezza (Cass. 8 novembre 1995, n. 11615) oppure nel caso di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato da convenire in un unico contratto a tempo indeterminato ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 2 (Cass. 15 dicembre 1997, n. 7565).

Inoltre, “la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro dei detenuti possono non coincidere con quelle che contrassegnano il lavoro libero, se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena e per assicurare le corrispondenti esigenze organizzative dell’amministrazione penitenziaria” (così Corte Cost.

n. 341 del 2006 cit), ciò che può determinare nel lavoratore una situazione di metus giustificativa della sospensione della prescrizione.

Con la terza censura il Ministero allega violazione della L. n. 354 del 1975, art. 23, come riformulato dalla L. n. 663 del 1986, e dell’art. 1189 c.c.. L’Amministrazione deduce di non essere tenuta al pagamento dei 3/10 della retribuzione avendo corrisposto il relativo importo alla cassa per il soccorso alle vittime dei delitti, prima, e alle regioni ed enti locali, poi, come previsto dalla normativa successivamente dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 42 del 1992; secondo il motivo si tratterebbe di pagamento a creditore apparente, come tale idoneo a liberare il debitore.

Il motivo non è ammissibile poichè la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata, nè il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, precisa in quale atto ed in quali termini ha dedotto, nel giudizio di merito, siffatta questione (v.

per tutte Cass. 21 febbraio 2006 n. 3664).

Il ricorso, in conclusione, va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in favore del controricorrente, liquidate in Euro 25,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all’avv. Pietro Caponetti.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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