Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2729 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2729 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Rep.
ORDINANZA
Ud. 10/10/17

sul ricorso proposto da
Fallimento BBD s.r.I., elettivamente domiciliato in Roma
piazza Santiago del Cile 8, presso l’avv. Marco Battaglia,
rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al
ricorso, dall’avv. Luca Di Eugenio che dichiara di voler
ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.
luca .dieugenio@pec-avvocatiteramo.it ;
– ricorrente nei confronti di
BBD s.r.I., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo
Caporale, giusta procura speciale allegata al controricorso,
che dichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni
2017
relative al processo presso l’indirizzo di p.e.c.

ty

Data pubblicazione: 05/02/2018

angelo.caporale@pec-avvocatiteramo.it ;

– controricorrente e nei confronti di
SCM Group s.p.a., Alessio Cipriani, Orazio Di Giacomo,
Beniamino Ettorre;

avverso la sentenza n. 604/2016 della Corte di appello di
L’Aquila, emessa in data 8 giugno 2016 e depositata il 15
giugno 2016, n. R.G. 803/2015;
Rilevato che

1. In data 28 settembre 2013 la società SCM Group s.r.l.
ha chiesto la dichiarazione di fallimento della società
BBD s.r.l. in qualità di sua creditrice.
2. A seguito della contestuale proposta di ammissione
alla procedura di concordato preventivo avanzata dalla
BBD s.r.l. e depositata, con ricorso, sette giorni prima
dell’udienza, Il Tribunale di Teramo ha richiesto alla
società la produzione di una dichiarazione d’obbligo di
una banca disposta a finanziare (almeno nella misura
del 20 %) le spese della procedura e la riduzione del
valore di stima degli immobili offerti ai creditori,
perché presumibilmente non corrispondente
eccesso a quello reale.

2

r),’ in

– intimati –

3. Preso atto della mancata ottemperanza da parte della
società istante a tali richieste, il Tribunale di Teramo,
in data 15 aprile 2016, ha dichiarato inammissibile la
proposta di concordato preventivo e ha emesso
sentenza dichiarativa di fallimento.

de L’Aquila, reclamo ex art. 18 L.F. avverso la
sentenza dichiarativa del fallimento.
5. Sono rimasti contumaci i creditori, mentre ha chiesto il
rigetto del reclamo la Curatela.
6. In accoglimento del reclamo, la Corte d’appello ha
revocato la sentenza dichiarativa del fallimento
ritenendo inammissibili entrambe le richieste avanzate
dal Tribunale. Nella parte motiva la Corte ha
dichiarato, in via preliminare, che il controllo sulla
fattibilità economica del concordato preventivo può
essere eseguito nei limiti di una assoluta, manifesta
inettitudine del

piano a soddisfare, sia

pure

minimamente, i creditori chirografari in un tempo
ragionevole. La prima richiesta, secondo la Corte di
appello, è da ritenersi pertanto inammissibile perché,
ai sensi dell’art. 163.2 n.4 L.F., la valutazione sulle
spese della procedura può essere effettuata solo nella
fase di ammissione al concordato. Per quanto riguarda
la seconda richiesta il giudizio effettuato dal Tribunale
3

4. La BBD s.r.l. ha proposto, dinanzi alla Corte d’appello

oltrepassa, secondo la Corte di appello, i limiti della
fattibilità economica, per estendersi a una valutazione
relativa alla inattendibilità della stima, non ammessa
nella fase del procedimento di competenza del
Tribunale.

fallimento della BBD s.r.l. affidandosi a due motivi di
ricorso illustrati da memoria difensiva.
8. Si difende con controricorso la società BBD s.r.l.
9. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 182 quinquies del R.D. 16 marzo
1942 n. 267, per omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio consistente nella circostanza che la
richiesta

di

contrarre

il

finanziamento

per

il

pagamento delle spese della procedura è stata
avanzata dalla debitrice stessa.
10.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e
falsa applicazione degli artt. 160, 161 e 162 del R.D.
16 marzo 1942 n. 267 per omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio perché la Corte d’appello
non ha preso in considerazione le ragioni che hanno
spinto il Tribunale a non concedere l’autorizzazione
all’ammissione

alla

procedura

di

concordato

preventivo, ragioni che dimostrano l’abuso dello
strumento del concordato preventivo.

Af-f

4

7. Propone ricorso per cassazione la Curatela del

Ritenuto che
11.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel
ritenere, dopo la pronuncia n. 1521 del 2013 delle
Sezioni Unite Civili, che, in tema di concordato

del presupposto di fattibilità del piano per poter
ammettere il debitore alla relativa procedura, nel
senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica
non incontra particolari limiti, quello concernente la
fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso
nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della
sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del
piano

a

raggiungere

gli

obiettivi

prefissati,

individuabile caso per caso in riferimento alle
specifiche modalità indicate dal proponente per
superare la crisi (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. I n.

9061 del 7 aprile 2017).
12.

La stessa controricorrente ha rilevato che il
controllo del tribunale sulla fattibilità del piano
concordatario “si articola in tre momenti: completezza
e congruità logica della relazione del professionista,
compatibilità delle modalità attuative del piano con
norme inderogabili di legge (cd. fattibilità giuridica);
non manifesta inidoneità del piano a soddisfare in
5

preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta

qualche misura i crediti nel rispetto dei termini previsti
(cd. fattibilità economica).
Nella specie la proposta di concordato afferma

13.

che la società intende avvalersi di finanziamento di
istituto di credito per il fine, da considerarsi primario,

comma 2 dell’articolo 163 L.F. che sarà determinata
con il decreto di apertura della procedura di
concordato preventivo.
L’art. 163 comma 2 n. 4 della legge fallimentare

14.

prevede che con il decreto di ammissione al
concordato il tribunale stabilisce il termine non
superiore a quindici giorni entro cui il ricorrente deve
depositare nella cancelleria del tribunale la somma
pari al 50% delle spese che si presumono necessarie
per l’intera procedura, ovvero la diversa minor
somma, non inferiore al 20% di tali spese, che sia
determinata dal giudice.
15.

Appare

quindi

evidente

che,

stante

la

dichiarazione, sopra citata, della società istante di
volersi avvalere di finanziamento bancario per
provvedere, nei ristretti termini di legge, al deposito
della somma ritenuta necessaria a garantire il
pagamento delle spese della procedura, la richiesta
del tribunale di munirsi di una dichiarazione d’obbligo
6

di adempiere al deposito della somma ex punto 4

da parte dell’istituto bancario prescelto è da ritenersi,
contrariamente a quanto ha fatto la Corte di appello,
del tutto coerente al compito riservato al giudice della
delibazione della proposta di concordato dall’art. 162
L.F. che consiste anche nel valutarne la fattibilità

in caso di manifesta inidoneità del piano a soddisfare,
sia pure in percentuale ridotta, i crediti nel rispetto dei
termini previsti.
16.

Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso
restando assorbito il secondo. Consegue la cassazione
della sentenza della Corte di Appello de L’Aquila che in
diversa composizione deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il

secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
Appello de L’Aquila che, in diversa composizione, deciderà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10
ottobre 2017.

economica escludendo l’ammissibilità del concordato

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