Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2729 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. I, 04/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 04/02/2021), n.2729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8016/19 proposto da:

-) B.M., elettivamente domiciliato a Roma, via Torino n. 7

(c/o avv. Barberio), difeso dall’avvocato Maurizio Veglio in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Torino 18.1.2019 n. 460;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.M., cittadino senegalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo che il proprio padre aveva subito l’arresto e la confisca dei beni, a causa delle proprie opinioni e della propria militanza politica.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento B.M. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Torino, che la rigettò con decreto 18.1.2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nella regione indicata dal richiedente (Casamance) non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, e comunque il richiedente, essendo solo nato, ma non vissuto, in quella regione, non era obbligato a farvi ritorno;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente a fondamento di tale domanda aveva dedotto soltanto due circostanze: l’instabilità politica del Senegal e la propria “condizione personale”; tuttavia, ad avviso del tribunale, in Senegal non sussisteva una situazione sociopolitica così grave da porre la totalità dei suoi cittadini in condizione di vulnerabilità; quanto alla condizione personale del richiedente, questi non aveva alcun problema fisico o psichico qualificabile come “serio motivo umanitario”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da B.M. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente censura la sentenza di merito nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria.

Deduce che, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, nella regione senegalese del Casamance esiste una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; che tale situazione emerge da una serie di fonti internazionali da lui debitamente prodotte in giudizio; che il tribunale è giunto all’opposta conclusione sulla base di fonti non aggiornate.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Il tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in base ad una doppia ratio decidendi: da un lato, che nel Casamance non vi fosse la guerra; dall’altro che “il ricorrente non ha vissuto nella regione del Casamance e pertanto non dovrebbe farvi ritorno”.

Questa seconda ratio decidendi non è impugnata con il ricorso per cassazione, ed essendo di per sè sufficiente a sorreggere la motivazione della sentenza di primo grado, rende inammissibile per difetto di rilevanza il motivo di ricorso.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

PQM

La Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono in astratto i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se risultasse dovuto nel caso specifico.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

 

 

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