Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2729 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Assimmobiliare s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante sig. C.F., rappresentata e difesa

per procura in calce controricorso dall’Avvocato Veccia Alberto,

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Sistina n.

121;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/9/05 della Commissione tributaria regionale

del Lazio, depositata l’11 aprile 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

dicembre 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SEPE Ennio Attilio, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Assimmobiliare s.r.l. propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma per l’annullamento degli avvisi di accertamento che le contestavano, a fini irpeg, ilor ed irap, la perdita di L. 140.000.000 da essa ripartita nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1996, 1997 e 1998, perdita risultante da un contratto preliminare di compravendita di un immobile stipulato con il consorzio CIZR, per il quale aveva versato la caparra di L. 300.000.000, e dal successivo atto di transazione in forza del quale il consorzio le restituiva la somma di L. 160.000.000. Assunse l’Ufficio che la perdita difettava dei requisiti di certezza e precisione richiesti dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66 e che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis la somma incassata a seguito della transazione doveva considerarsi sopravvenienza attiva.

Il giudice di primo grado respinse il ricorso per difetto di prova ma, in sede di gravame, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 55/9/05 dell’11 aprile 2005, riformo’ la decisione impugnata ed accolse l’impugnativa, affermando che la documentazione in atti rendeva veritiera la ricostruzione dei fatti fornita dalla contribuente in ordine al contenuto della transazione e quindi attribuiva certezza alle perdite da essa denunziate.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato a mezzo posta in data 24 maggio 2006, ricorre l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Assimmobiliare s.r.l.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso, che espone congiuntamente, l’Agenzia delle Entrate denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonche’ del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66 T.U.I.R. art. 360 c.p.c., n. 3. Motivazione illogica, ed errata qualificazione degli elementi di fatto decisivi per la risoluzione della controversia art. 360 c.p.c., n. 5”, lamentando che la sentenza impugnata abbia accolto in modo acritico ed immotivato la ricostruzione dei fatti prospettata dalla societa’ ricorrente. Un esame piu’ attento della documentazione in atti ed una piu’ attenta qualificazione giuridica degli stessi avrebbe infatti rilevato, secondo l’Agenzia, che il contratto preliminare non era stato stipulato dalla societa’ Assimmobiliare, che all’epoca non era ancora costituita, ma dal sig. C., per se’ o per persona da nominare, senza che successivamente avvenisse alcuna designazione; a cio’ si aggiunga che il preliminare di vendita, cosi’ come configurato dalle parti, non era idoneo fin dall’origine produrre i suoi effetti, atteso che la promittente venditrice aveva perfezionato il suo acquisto in forza di un titolo non valido. Parimenti l’atto di transazione – prosegue il ricorso – intervenne tra il C. ed il P., che agivano in proprio, senza spendita del nome delle societa’ o del consorzio. Lo stesso atto di transazione presentava poi un contenuto ambiguo, dal momento che prevedeva la rinuncia del C. ad intraprendere azioni verso il P., ma gli riservava comunque la facolta’ di proporle nei confronti del consorzio. In ogni caso e’ evidente che, trattandosi di atti tutti intervenuti tra soggetti diversi dalla societa’ contribuente, questa non poteva imputare a se’ le perdite conseguenti. I motivi, per come formulati, appaiono inammissibili.

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla societa’ contribuente, riconoscendo l’effettiva sussistenza della perdita da essa denunziata, sulla base dell’accertamento di fatto che il contratto preliminare di compravendita, in forza del quale era stata versata la caparra confirmatoria di L. 300.000.00, ed il successivo atto di transazione avevano avuto come parti la societa’ Assimmobiliare, quale promissoria acquirente, ed il Consorzio CIZAR (Consorzio industriale zona di (OMISSIS)). Il ricorso contesta questa ricostruzione dei fatti, a cui oppone una versione del tutto diversa, sostenendo che la societa’ Assimmobiliare in realta’ non sottoscrisse ne’ il contratto preliminare ne’ il successivo atto di transazione, essendo quest’ultimo intervenuto tra soggetti diversi, tali C. e P., il primo avendo sottoscritto il preliminare in luogo della Assimmobilare ed il secondo avendo partecipato al suddetto preliminare come legale rappresentante del Consorzio.

Tanto precisato, le censure sollevate dal ricorso appaiono inammissibili perche’ non sostenute dal requisito di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte – che, attesa la natura non processuale del vizio, non ha accesso diretto agli atti – di valutare la sussistenza e decisivita’ delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004). Costituisce diritto vivente di questa Corte infatti il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in se’ tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresi’, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 de 2007; Cass. n. 12362 del 2006).

Nel caso di specie, in particolare, il ricorso non rispetta il suddetto principio di autosufficienza in quanto omette completamente di riprodurre il testo sia del contratto preliminare che dell’atto di transazione, atti alla cui stipulazione afferma – in contrasto con l’accertamento compiuto dal giudice di merito – la societa’ contribuente non ha partecipato, mancanza che impedisce al Collegio di valutare la fondatezza e decisivita’ delle censure. Ne’ tale difetto puo’ ritenersi superato alla luce del contenuto del controricorso, che in relazione al contratto preliminare riconosce che esso fu sottoscritto dal C. e non dalla societa’, all’epoca non ancora costituita, atteso che tale ammissione risulta comunque accompagnata dall’affermazione che la societa’ stessa, una volta costituita, divenne parte contrattuale in forza della sua nomina ad opera di detto contraente.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le ragioni della decisione integrano giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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