Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2729 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 19/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 18466 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

T.S., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Massimo Damiani (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

D.L.M., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura a margine del controricorso, dall’avvocato Ciro Palumbo

(C.F.: PLM CRI 54H21 F839E);

– controricorrente –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord rep. n.

1355/2015, depositata in data 22 giugno 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

19 dicembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Massimo Damiani, per la ricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la dichiarazione

di inammissibilità del ricorso, con condanna aggravata alle spese

ex art. 96 c.p.c., comma 1, (Cass., sent. n. 6796/2003) ed in

subordine ex art. 96 c.p.c., comma 3; statuizione sul contributo

unificato.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.S. ricorre, sulla base di due motivi, avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli Nord ha accolto il reclamo proposto da D.L.M. avverso un provvedimento di sospensione dell’esecuzione pronunziato ai sensi dell’art. 624 c.p.c..

Resiste con controricorso la D.L., che ha depositato altresì memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2304 e 2315 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

E’ pregiudiziale il rilievo di ufficio dell’inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che “è inammissibile, sia nel regime dell’art. 624 c.p.c. come riformato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, quanto in quello successivo di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e 619 c.p.c., nonchè avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l’abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione” (ex plurimis, di recente: Cass. Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 743 del 18/01/2016, Rv. 638218; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1228 del 22/01/2016, Rv. 638416; in precedenza, cfr.: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429; più in generale, sulla non ricorribilità dei provvedimenti non definitivi di natura cautelare, anche: Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 4904 del 11/03/2015, Rv. 634728; Sez. 1, Sentenza n. 14140 del 27/06/2011, Rv. 618296).

I motivi di ricorso non offrono d’altronde elementi tali da indurre a mutare il predetto orientamento.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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