Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27289 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovan – rel. Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16805-2015 proposto da:

D.T.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAVOIA 33,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VESCUSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO FUSCHINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, UFFICIO

CONTROLLI, elettivamente domiciliata a ROMA in via DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA generale dello stato, che la rappresenta e

difende

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10450/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

che:

– D.T.A. propose ricorso alla C.T.P. di Caserta impugnando l’atto dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Caserta volto al recupero dell’IVA detratta con la dichiarazione annuale 2003 in forza di un presunto credito del 2002;

– la C.T.P. dichiarava inammissibile il ricorso;

– la C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 10450/50/14 del 2/12/2014, in applicazione dell’art. 348 c.p.c., dichiarava improcedibile l’appello in ragione della mancata comparizione, dell’appellante all’udienza del 3/11/2014;

– avverso tale decisione D.T.A. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi;

resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce nullità della decisione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione delle norme sul contraddittorio processuale e per applicazione dell’art. 348 c.p.c., comma 2, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello a causa della mancata comparizione dell’appellante.

2. Il motivo è fondato.

A riguardo si osserva che “In sede di procedimento di appello nel contenzioso tributario non si applica l’art. 348 c.p.c., comma 2, secondo cui la mancata comparizione dell’appellante, sia alla prima che alla seconda udienza, comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, in quanto, da un lato, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49, dichiara applicabili alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie, salvo quanto disposto dalle norme dell’indicato decreto, le disposizioni del capo I del titolo II del codice di rito ordinario e, in tale capo, non rientra l’art. 348 cit. e, dall’altro, neanche può operare il generale rinvio alle norme dello cod. cit., previsto dal D.Lgs. n. 546 cit., art. 1, per quanto non disposto dalle norme del decreto stesso e nei limiti della compatibilità con esse, poichè da quest’ultimo decreto, art. 34 – cui rinvia l’art. 61 per il giudizio di appello – nella parte in cui, nel disciplinare la discussione in pubblica udienza, prevede che “il presidente ammette le parti presenti alla discussione”, si evince che la mancata comparizione del ricorrente (in primo grado o in appello) non ha alcun effetto preclusivo della trattazione e della decisione della causa nel merito.” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13001 del 14/06/2011, Rv. 618490-01; nello stesso senso Cass. 950/2019 e Cass. 12863/2014).

3. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, per l’ulteriore esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

4. Resta assorbito il secondo motivo del ricorso.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso;

dichiara assorbito il secondo motivo;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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