Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27289 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. un., 19/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente Sez. –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12376/2011 proposto da:

L.L., COMUNE DI ALMESE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSTANTINO BELTRAMI 13, presso

lo studio dell’avvocato PRILLO DONATO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DI CLARAFOND FABRIZIO BRUNO, per delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RE ALESSANDRO, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1807/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

uditi gli avvocati Donato PRILLO, Gabriele PAFUNDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso

(A.G.O.).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14-1-2005 al Tribunale di Torino – Sezione Distaccata di Susa G.F., premesso di essere proprietario di un fabbricato rurale sito in (OMISSIS) nonchè di altri fabbricati e terreni adiacenti collegati alla strada comunale da una strada privata – che conduceva ad un cortile oggetto di comunione con altri soggetti – il cui accesso era espressamente vietato a tutti eccetto i residenti, assumeva che, previa denuncia di inizio attività indirizzata al Sindaco del suddetto Comune in data 14-11-1995, egli aveva installato sulla sua proprietà un cancello con chiavistello munito di lucchetto, apponendovi un cartello su cui era scritto “divieto di accesso – proprietà privata”; aggiungeva che, in assenza di qualsiasi provvedimento formale dell’amministrazione comunale, il vigile urbano L.L. era intervenuto il 2-11-2004 intimandogli l’immediata rimozione del lucchetto e del cartello provvedendovi poi direttamente egli stesso nonostante le rimostranze del ricorrente.

Il G., rilevato che tale comportamento, chiaramente riconducibile allo stesso Comune di Almese, aveva integrato violazione del suo possesso sul suddetto tratto di terreno, ed in particolare aveva configurato un illegittimo spoglio tramite la materiale rimozione del lucchetto e del cartello, chiedeva ordinarsi al predetto Comune ed al L. l’immediato ripristino e la reintegrazione nel possesso sulla parte del terreno oggetto di causa e condannarsi entrambi al risarcimento dei danni.

Costituendosi in giudizio i resistenti eccepivano tra l’altro il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Dopo l’interruzione del processo per la morte di G.F., la causa veniva riassunta dalla sua erede G.G..

Il Tribunale adito prima con ordinanza interlocutoria e poi con sentenza del 29-7-2008 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e condannava la G. al rimborso delle spese di lite, fondando la giurisdizione del giudice amministrativo sul rilievo della riconduzione del comportamento dei resistenti ad attività amministrativa di esercizio di poteri urbanistici.

Proposta impugnazione da parte della G., cui resistevano il Comune di Almese ed il L. la Corte di Appello di Torino con sentenza del 6-12-2010, in totale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Torino – Sezione Distaccata di Susa ed ha compensato interamente tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio, ritenendo che l’eliminazione del lucchetto e del cartello suddetti non era rapportabile ad alcun provvedimento amministrativo del Comune di Almese.

Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Almese ed il L. hanno proposto un ricorso articolato in due motivi cui la G. ha resistito con controricorso; la ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 1, per motivi attinenti alla giurisdizione, censurano la sentenza impugnata per aver configurato nella condotta del Comune di Almese e del suo funzionario un comportamento assunto in carenza di potere o in via di mero fatto, con conseguente riconoscimento della giurisdizione ordinaria.

Premesso che tutta l’area interessata dalla presente causa era soggetta a vincolo idrogeologico e necessitava di persistente monitoraggio da parte del Comune nell’esercizio dei relativi poteri di tutela del territorio, i ricorrenti rilevano che, dopo che G.F. aveva presentato una DIA in data 7-9-1995 per l’installazione di un cancello sulla sua proprietà e poi una integrazione della medesima, e che il Comune di Almese in data 28-5- 1996 aveva richiesto che al cancello fossero apposti dei chiavistelli senza il lucchetto, accertato che invece il cancello era risultato chiuso con relativo lucchetto, con ordinanza in data 24-2-1997 l’Amministrazione Comunale aveva diffidato formalmente il G. ad eliminare il lucchetto entro dieci giorni dalla data di notifica dell’ordinanza stessa; constatata poi l’inerzia al riguardo da parte del G., in data 15-1-2002 tramite la forza pubblica veniva eliminato il cancello in oggetto che il G. successivamente riposizionava dotandolo di lucchetto; infine in occasione di un nuovo sopralluogo in data 2-11-2004 il L. alla presenza del Sindaco aveva disposto il troncamento del lucchetto, così da consentire l’attraversamento del cancello ed il monitoraggio dell’area a monte nella persistenza di forti piogge.

I ricorrenti sostengono quindi che si era in presenza di atti amministrativi, tutti diretti al destinatario G.F., con i quali il Comune di Almese aveva manifestato la propria volontà in ordine al problema dell’interruzione di una via di transito, con accesso regolamentato dal Comune, in presenza di una finalità pubblicistica di conformazione del territorio in zona soggetta a vincolo idrogeologico, atti quindi configurabili quali manifestazione di un potere amministrativo normativamente disciplinato; sotto tale profilo la Corte territoriale, pur avendo dato atto dell’esistenza della DIA in relazione al riconoscimento del carattere edilizio della materia controversa, non ha considerato l’attività conformativa del territorio che deriva dalla DIA e che è soggetta alla tutela ed all’intervento autoritativo della PA anche in via di autotutela.

I ricorrenti affermano quindi che, attesa l’inerzia del G. agli adeguamenti richiesti dal Comune di Almese, l’attività materiale di rimozione prima dell’intero cancello, poi del solo lucchetto, era riconducibile all’esercizio di poteri autoritativi della PA, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

I ricorrenti inoltre censurano l’ulteriore affermazione della sentenza impugnata in ordine alla difficoltà di ravvisare un nesso tra il comportamento materiale consistito nell’eliminazione del lucchetto e l’atto che lo avrebbe ipoteticamente legittimato, ovvero la diffida del 24-2-1997, considerato il lungo lasso di tempo, superiore a sette anni, tra tale diffida e l’intervento del L. avvenuto il 2-11-2004; invero doveva rilevarsi che dalla stessa lettera del procuratore del G. del 29-1-2002 emergeva tra l’altro che quest’ultimo riconosceva il diritto di passaggio sulla suddetta strada privata da parte del Comune, che successivamente egli aveva nuovamente eretto il cancello, che le rimostranze dell’Amministrazione Comunale erano state immediate e costanti, e che quindi nel suddetto periodo intercorrente tra la diffida del 24-2- 1997 e l’intervento di rimozione del 2-11-2004 il Comune stesso aveva dimostrato un persistente interesse alla eliminazione del lucchetto in questione nell’ambito delle delineate finalità pubblicistiche perseguite in un’area soggetta a vincolo idrogeologico.

La censura è infondata.

La Corte territoriale, premesso che l’oggetto del contendere atteneva certamente alla materia edilizia (rientrando nel suo ambito l’edificazione di un manufatto quale il cancello suddetto previsto negli elaborati grafici presentati dal G.), ha affermato che la questione rilevante ai fini della giurisdizione consisteva in particolare nello stabilire se l’eliminazione del lucchetto e del cartello di divieto di accesso fosse avvenuta sulla base di un provvedimento autoritativo con il quale il Comune di Almese avesse formalmente disposto in tal senso.

Il giudice di appello ha quindi escluso che nei documenti prodotti fosse rinvenibile un atto del Comune suddetto avente natura provvedimentale con il quale fosse stata disposta l’eliminazione del lucchetto e del cartello in via coattiva in caso di inadempimento da parte del G.; in tal senso ha osservato che la comunicazione del 28-5-1996 proveniente dal Comune e diretta a quest’ultimo si limitava a richiedergli il rispetto dell’impegno assunto di apporre al cancelletto dei chiavistelli senza chiave, senza disporre alcunchè in caso di inottemperanza; del pari neanche la diffida del 24-2-1997 con la quale al G. era stato intimato di eliminare il lucchetto da lui apposto al cancello entro dieci giorni dalla notifica della diffida stessa conteneva alcun provvedimento con il quale ne fosse disposta l’esecuzione coattiva in caso di inottemperanza, come era confermato dal rilievo che il Comune con l’atto suddetto si era riservato di “emettere gli atti conseguenti”, e quindi di provvedere in proposito mediante un atto formale che peraltro non risultava essere stato emanato.

La Corte territoriale ha altresì rilevato che dalla diffida del 24-2- 1997 all’intervento del L. del 2-11-2004 erano decorsi oltre sette anni, cosicchè, in considerazione di tale lungo lasso di tempo, era difficile ravvisare un nesso tra il comportamento materiale consistito nell’eliminazione del lucchetto e l’atto che lo avrebbe ipoteticamente legittimato.

La sentenza impugnata pertanto sulla base di tali considerazioni ha concluso che l’intervento predetto del L., attesa l’assenza di un provvedimento formale che potesse giustificarlo e di cui potesse costituire esecuzione, si configurava come un semplice comportamento materiale con conseguente sussistenza al riguardo della giurisdizione ordinaria e non di quella amministrativa.

Orbene il convincimento espresso dal giudice di appello è corretto e risulta immune dai profili di censura sollevati dai ricorrenti, che invero non sono idonei a configurare in nessuno degli atti menzionati e riferibili al Comune di Almese la ricorrenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento amministrativo e non come mera attività materiale, non essendo in realtà riconducibili all’esercizio di poteri autoritativi; in tal senso il rilievo dei ricorrenti secondo cui tutta la vicenda aveva avuto origine da una comunicazione del G., ovvero da una DIA, destinata ad acquistare un valore pubblicistico, con la conseguente insorgenza di poteri autoritativi del Comune in via di autotutela al fine di ricondurre quell’attività privata nell’alveo della regolarità edilizia, è inlnfluente, posto che, al di là dei poteri in astratto spettanti in materia all’autorità comunale, resta decisivo sottolineare che nella fattispecie, alla luce di quanto sopra esposto, detti poteri non sono stati in concreto esercitati.

Del pari le argomentazioni sostenute dai ricorrenti per superare il corretto e logico rilievo della sentenza impugnata in ordine alla improbabilità di poter ricondurre la rimozione del lucchetto da parte del L. in data 2-11-2004 alla precedente diffida del Comune di Almese del 24-2-1997, quindi risalente ad oltre sette anni prima, sono prive di fondamento, in quanto il fatto che in tale lungo periodo di tempo il suddetto Comune avesse ripetutamente sollevato rimostranze nei confronti del G. dopo che quest’ultimo, pur avendo riconosciuto il diritto del Comune stesso di passare sulla strada privata che conduceva dalla strada comunale alla sua proprietà, aveva provveduto nuovamente ad erigere un cancello dotato di lucchetto, appare piuttosto come la conferma che la vicenda debba essere ricondotta ad un ambito privatistico, non essendo logicamente possibile desumere da tali eventi l’esercizio effettivo di poteri autoritativi da parte del Comune di Almese onde ripristinare lo stato dei luoghi nell’ambito della tutela di un intereresse pubblicistico.

In definitiva, quindi, sulla base delle considerazioni esposte, il giudice di appello ha affermato la ricorrenza nella fattispecie della giurisdizione del giudice ordinario, conformemente all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti in una mera attività materiale, non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali (Cass. S.U. 31-10-2006 n. 23397; Cass. S.U. 8-5-2007 n. 10375; Cass. S.U. Ord. 12- 9-2008 n. 23561).

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo carenza e/o contraddittorietà della motivazione, rilevano che erroneamente la Corte territoriale ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio, avendo ritenuto opinabili le questioni attinenti al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo; essi assumono che, in conseguenza della cassazione della sentenza impugnata, si impone una nuova determinazione delle spese dei precedenti gradi di giudizio.

La censura è inammissibile.

Sotto un primo profilo si rileva che il giudice di appello, in considerazione della peculiarità della fattispecie oggetto di causa in relazione alla questione di giurisdizione nonchè della delicatezza ed opinabilità delle questioni di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ha ritenuto di compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito; ciò posto, non è ravvisabile alcun interesse del ricorrente ad impugnare tale statuizione, posto che, qualora la sentenza impugnata non avesse esercitato il potere discrezionale di compensazione delle spese di giudizio, dette spese, in applicazione del principio della soccombenza, sarebbero state poste a carico dello stesso Comune di Almese e del L..

E’ poi appena il caso di rilevare l’inammissibilità del secondo profilo di censura con il quale invero i ricorrenti, lungi dall’impugnare una statuizione della sentenza pronunciata dalla Corte territoriale, evidenziano l’ovvia esigenza di una nuova regolamentazione delle spese del giudizio in caso di accoglimento del ricorso.

In definitiva quindi il ricorso deve essere rigettato, e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 3500,00 per onorari di avvocato, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA