Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27288 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovan – rel. Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30163-2014 proposto da:

LA TORRE DI BASSANO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIMA

7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO SAGLIOCCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA, AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROVINCIA DI NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4553/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 09/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

che:

– La Torre di Bassano S.r.l. propose ricorso alla C.T.P. di Napoli impugnando la cartella di pagamento notificatale da Equitalia Sud e relativa a pretese avanzate dall’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’IVA sugli acquisti detratta con la dichiarazione annuale 2008;

– la C.T.P. accoglieva il ricorso;

– la C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 4553/17/14 del 9/5/2014, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate affermando che “il cosiddetto invito bonario è volto unicamente a favorire lo svolgimento del rapporto tributario, con cui si informa il contribuente della debenza del tributo e della possibilità di rivolgersi all’amministrazione finanziaria per eventuali richieste di chiarimento e financo di sgravio… Nella cartella opposta è contenuto l’avviso di potersi recare presso gli uffici anche al fine di ottenere l’eventuale sgravio previo pagamento entro 30 giorni dalla notifica della cartella. In tal modo il contribuente, prendendo visione di tale avvertenza contenuta nella cartella di pagamento opposta, ha ottenuto tutte le informazioni a propria garanzia, al fine di ottenere tutti i chiarimenti possibili in ordine al pagamento impostogli.”;

– avverso tale decisione la società La Torre di Bassano S.r.l.

propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi;

resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 – bis e Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, nonchè vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere la C.T.R. ritenuto che la mancanza dell’avviso bonario dia luogo a una mera irregolarità, poichè esso serve soltanto per favorire lo svolgimento del rapporto tributario e, comunque, le informazioni contenute nella cartella consentono al contribuente di avere tutte le informazioni necessarie all’esercizio del proprio diritto di impugnazione.

2. Il motivo è fondato.

A riguardo si osserva che, secondo consolidata giurisprudenza, la sanzione della nullità, dettata dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente in relazione all’omissione del cosiddetto avviso bonario, non deriva automaticamente dalla formale violazione dell’obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo.

La sanzione non è applicabile, infatti, in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione che non necessariamente ricorre nelle fattispecie che comportano un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.

Al contrario, la notifica dell’avviso bonario si rende indispensabile quando risulti dall’atto impositivo l’esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative.

Il giudice di merito avrebbe dovuto accertare, perciò, se si verteva in un’ipotesi che esigeva l’instaurazione di un contraddittorio preventivo.

Dalla lettura della sentenza impugnata, non risulta che il giudice d’appello abbia proceduto ad una tale verifica, essendo la C.T.R. giunta, al contrario, ad una determinazione assertiva della validità della cartella, nonostante la mancata instaurazione del contraddittorio anticipato, in ragione della sostanziale salvaguardia dei diritti di difesa del contribuente, esercitabili mediante l’impugnazione.

3. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, per l’ulteriore esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

4. Resta assorbito il secondo motivo del ricorso.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il primo motivo del ricorso;

dichiara assorbito il secondo motivo;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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