Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27287 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 12/10/2019, dep. 30/11/2020), n.27287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 4957-2019 r.g. proposto da:

M.G., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati

Antonella Borromeo, Gaetano Aloisi Maugeri e Paolo Bonaiuti, con cui

elettivamente domiciliano in Roma, Viale Grazioli Lante n. 16,

presso lo studio dell’Avvocato Bonaiuti.

– ricorrente –

contro

CREVAL spa, (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in Sondrio, Piazza

Quadrivio n. 8, quale società incorporante Credito Siciliano spa,

in persona del legale rappresentante pro tempore amministratore

delegato L.L., rappresentato e difeso, giusta procura

speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Vincenzo

Di Cataldo, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via

dei Gracchi n. 187, presso lo studio dell’Avvocato Marcello Magnano

San Lio.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata in

data 10 settembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha accolto l’appello proposto da Credito Siciliano spa nei confronti di M.G. e ha riformato la sentenza emessa in data 4.11.2013 dal Tribunale di Catania, rigettando pertanto la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal M. e non accogliendo l’appello incidentale proposto da quest’ultimo nei confronti della medesima sentenza.

La corte del merito ha in primo luogo ricordato la vicenda processuale oggi sub iudice, riferendo che: a) il M., quale amministratore del (OMISSIS) in (OMISSIS), aveva convenuto in giudizio il Credito Siciliano spa, in relazione alla contrazione di un fido bancario per L. 700.000, avendo maturato un saldo passivo sul conto corrente di L. 1.031.339.488, in seguito incrementatosi in L. 1.097.331.239; b) per tale motivo il M. aveva riferito di essere stato costretto a stipulare con la predetta banca un mutuo, assistito da garanzia ipotecaria, per L. 1.200.000, da restituire in due rate di L. 726.403.508, con scadenza 1.10.1996 e 1.10.1997; c) il M. aveva altresì dedotto che l’ingente debito maturato sul conto corrente era stato determinato dall’applicazione di un tasso d’interesse convenzionale illegittimo, dall’applicazione dell’anatocismo in violazione dell’art. 1283 c.c. e dall’applicazione di un tasso di interesse superiore al cd. tasso soglia; d) sempre secondo la ricostruzione dei fatti operata dal M., quest’ultimo sarebbe stato costretto a vendere l’albergo ad un prezzo inferiore a quello di mercato, per far fronte al debito maturato nei confronti della banca sulla base di clausole negoziale nulle; d) il Tribunale di Catania, con sentenza emessa in data 4.11.2013, aveva dichiarato affetto da nullità parziale il solo contratto di conto corrente, non essendo stata avanzata alcuna specifica doglianza in relazione al contratto di mutuo, e aveva accolto, pertanto, la domanda di ripetizione dell’indebito avanzata dal M. per Euro 149.451,27, sulla base dell’accertata illegittima applicazione di interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale degli stessi e di un tasso solo unilateralmente determinato, dichiarando, tuttavia, inammissibili le domande risarcitorie riferibili alla contrazione del mutuo ipotecario.

La corte di appello ha dunque ritenuto, per quanto qui ancora di interesse, che: 1) erano inammissibili i risultati contabili acquisiti tramite la C.t.u. in ordine alla domanda di ripetizione dell’indebito azionata dal M., in quanto le conclusioni del consulente tecnico si erano formate sulla base della documentazione bancaria del conto corrente non acquisita legittimamente e tempestivamente al fascicolo processuale, tramite la sua produzione ed allegazione da parte del M. (a ciò onerato) nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, ma invece prodotta direttamente al C.t.u. nel corso delle operazioni peritali; b) onerato dell’allegazione e della prova dei fatti costitutivi del diritto di credito, sulla base della domanda di ripetizione dell’indebito, era, invece, il titolare del conto corrente, che aveva l’onere di documentare l’andamento del conto corrente attraverso la produzione in giudizio degli estratti conto, che evidenziassero le singole rimesse suscettibili di ripetizione; c) che, inoltre, l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativo alla documentazione bancaria doveva ritenersi inammissibile ove avesse ad oggetto documenti direttamente accessibili alla parte istante ovvero che la parte avrebbe potuto o dovuto acquisire; d) la consulenza tecnica non poteva svolgere funzioni esplorative ovvero suppletive degli oneri della prova incombenti sulle parti del processo; e) l’ordine di esibizione era, pertanto, inammissibile, non avendo la parte attrice con la domanda di ripetizione allegato che la banca non avesse periodicamente trasmesso la documentazione bancaria ovvero dimostrato che li avesse richiesti, ai sensi dell’art. 119 T.u.b., all’istituto di credito, non ottenendone però positivo riscontro; e) doveva considerarsi infondato anche l’appello incidentale, posto che correttamente il primo giudice aveva ritenuto solo fattualmente avanzata la domanda relativa al contratto di mutuo, senza tuttavia trarne le conseguenze giuridiche in riferimento ad eventuali istanze di nullità ovvero annullamento del contratto di mutuo e che la domanda volta alla declaratoria di nullità doveva considerarsi nuova, perchè proposta per la prima volta in appello; f) del pari nuova doveva considerarsi la deduzione difensiva relativa alla stipulazione del mutuo come frutto di attività estorsiva della banca e che, comunque, non era stata neanche dimostrata l’illegittimità del credito maturato sul conto corrente (per l’inammissibilità della C.t.u.), quale ragione determinante la stipulazione del mutuo; g) occorreva anche revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in ragione della nomina da parte del M. di un secondo difensore.

2. La sentenza, pubblicata il 10 settembre 2018, è stata impugnata da M.G. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui CREVAL spa ha resistito con controricorso.

La controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta erronea e falsa applicazione degli artt. 62,194 e 210 c.p.c. e dell’art. 119t.u.b. e degli artt. 3 e 24 Cost., nonchè contraddittorietà della motivazione in punto di esperibilità della consulenza tecnica contabile sul rapporto di conto corrente.

2. Con il secondo mezzo si denuncia erronea e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c. e art. 354 c.p.c. e art. 24 Cost., nonchè motivazione contraddittoria in ordine all’ammissibilità della domanda risarcitoria dispiegata dall’odierno ricorrente.

3. Il terzo motivo articola vizio di falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 80 e 91 e dell’art. 14 preleggi, nonchè violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e vizio di contraddittoria motivazione, in relazione alla dichiarata decadenza automatica dall’ammissione al patrocinio a spese dello stato per l’ipotesi di nomina di due difensori.

4. Ritiene la Corte opportuno rinviare la discussione della causa in pubblica udienza, in relazione alle doglianze sollevate dal ricorrente nel primo motivo, e ciò con particolare riferimento alla ritenuta necessità di approfondire il rapporto intercorrente tra l’istituto processuale regolato dall’art. 210 c.p.c. e quello di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, anche alla luce degli arresti giurisprudenziali rappresentati dalla sentenza n. 11554/2017 e dalla ordinanza n. 3875/2019.

P.Q.M.

rinvia la discussione della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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