Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27287 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 04/12/2015, dep.29/12/2016),  n. 27287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.M.C., rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio

Logozzo e dall’avv. Rocco Agostino, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Roma al viale delle Milizie n. 34;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 90/49/07, depositata il 7 aprile 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04

dicembre 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l’avv. Marco Radigliacca per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbito il secondo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEF per il 2000, emesso nei confronti di M.M.C., cui era stata in particolare contestata l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di una plusvalenza relativa alla vendita di un terreno edificabile in (OMISSIS).

Secondo il giudice d’appello, il terreno non era infatti suscettibile di utilizzazione edificatoria perchè dalla documentazione in atti ed in particolare dalla certificazione rilasciata nel 2005 dall’amministrazione comunale, emergeva che il terreno inserito in zona F, e quindi teoricamente utilizzabile per la realizzazione di “attrezzature pubbliche di interesse generale, centro ricreativo per il tempo libero”, era tuttavia “situato in area di esondazione del fiume Po sottoposto a misure di salvaguardia ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 bis, della L. 21 gennaio 1995, n. 22 e della Delib. Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del Fiume Po n. 10 del 1995 che vietano l’edificabilità dal 1989”. Si trattava “quindi, così come rilevato dalla Commissione di primo grado, di terreno non suscettibile di utilizzazione edificatoria”.

La contribuente resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge, l’amministrazione ricorrente assume che un terreno inserito – al momento della sua cessione a titolo oneroso – nel PRG in zona F (con possibilità di edificazione per attrezzature pubbliche di interesse generale e centro ricreativo) e gravato – sempre al momento della cessione – di misure di salvaguardia L. n. 22 del 1995, ex art. 17, commi 6 bis e 4 che ne escludono l’edificabilità, va considerato – ai fini del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora art. 67) – terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, dalla cui cessione può derivare plusvalenza imponibile ai fini IRPEF; e che errerebbe – violando e falsamente applicando il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora art. 67), L. n. 183 del 1989, art. 17 e D.L. n. 646 del 1994, art. 4 conv. in L. n. 22 del 1995) – il giudice che neghi che siffatto terreno sia suscettibile di destinazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della sua cessione e che dalla cessione a titolo oneroso del terreno possa derivare plusvalenza imponibile ai fini IRPEF”.

Con il secondo motivo denuncia motivazione insufficiente sulla effettiva soggezione del terreno alle misure di salvaguardia, aventi natura temporanea, al momento della cessione.

Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha infatti più volte affermato che in materia di imposte sui redditi, ai fini dell’applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b), l’edificabilità dell’area trasferita va desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune e vigente al momento della cessione (Cass. n. 15282 del 2008), indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, come si ricava dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (con riferimento all’I.C.I.), e dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2 convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (contenente una definizione di area edificabile in materia di I.V.A., di imposta di registro, di imposte sui redditi e di I.C.I.), che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 2, comma 1, lett. b)” (Cass. n. 4116 del 2014).

Quanto alle misure di salvaguardia, in linea di principio, secondo un consolidato orientamento, esse non assumono carattere conformativo alla stregua dell’attività pianificatoria propria degli strumenti urbanistici (Cass. n. 18818 del 2003), trattandosi di misure transitorie con finalità meramente cautelari, non incidenti dunque sull’aspetto legale della edificabilità delle aree (Cass. n. 19134 del 2003), come ritenuto anche in tema di ICI da questa sezione da Cass. n. 5758 del 2010, che ha escluso l’incidenza sull’edificabilità di misure di salvaguardia, per la natura del tutto temporanea del divieto di eseguire nuove costruzioni in determinati territori.

E’ appena il caso di rilevare che oltretutto, nella specie, il giudice di merito non ha affermato esplicitamente che dette misure temporanee fossero in vigore al momento della cessione delle aree.

Il primo motivo del ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo, la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere definita nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese dell’intero processo seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna la contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.000 oltre alle spese prenotate a debito, e del primo e secondo grado, liquidate rispettivamente in Euro 800 ed in Euro 1.000.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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