Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27287 del 24/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27287
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovan – rel. Consigliere –
Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24967-2013 proposto da:
INTERLEASE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIO VENETO
108, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO MARIA POMPA, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE
QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI,
rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE
PARENTE;
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 73/2013 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,
depositata il 05/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/05/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.
Fatto
RILEVATO
che:
– in data 14/2/2012 Interlease S.r.l. proponeva ricorso alla C.T.P. di Treviso impugnando la cartella di pagamento n. (OMISSIS), asseritamente notificata presso la casa comunale il (OMISSIS), lamentando (tra l’altro) l’inesistenza della notifica per illeggibilità della relata e della data di compimento delle attività prescritte dall’art. 148 c.p.c.;
– l’agente della riscossione Equitalia Nord (già Equitalia Nomos) S.p.A. eccepiva la tardività del ricorso in quanto la cartella di pagamento era stata notificata il 27/10/2011, data in cui l’ufficiale di riscossione non aveva rinvenuto alcuno dei soggetti abilitati al ricevimento della notifica e aveva immesso in cassetta l’avviso al contribuente; a tali difese aderiva l’Agenzia delle Entrate;
– la C.T.P., ritenendo corretta la notificazione (eseguita per compiuta giacenza), dichiarava inammissibile il ricorso;
– la C.T.R. del Veneto, con la sentenza n. 73/30/13 del 21/5/2013, richiamando la conforme decisione di primo grado, respingeva l’appello “in quanto dalla busta prodotta si evince che la notifica è stata effettuata per compiuta giacenza”;
– avverso tale decisione la Interlease propone ricorso per cassazione (fondato su tre motivi), al quale resistono con distinti controricorso l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Col primo motivo si deduce nullità della decisione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la C.T.R. omesso di motivare sulla domanda della ricorrente, la quale aveva eccepito l’illeggibilità della notifica.
2. Col secondo motivo si deduce nullità della decisione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per avere la C.T.R. mancato di illustrare le ragioni della propria decisione.
3. Il primo motivo è inammissibile; il secondo è infondato.
La C.T.R. di Venezia dà atto che “dalla busta prodotta si evince che la notifica è stata effettuata per compiuta giacenza”; l’affermazione costituisce accertamento in fatto, insindacabile nel giudizio di legittimità, e il rinvio per relationem al contenuto della sentenza della C.T.P. (espressamente richiamata) fornisce congrua motivazione della decisione, confermativa dell’inammissibilità, per tardività, del ricorso originario.
4. Col terzo motivo si deduce vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in ordine all’eccepita inesistenza della notificazione.
5. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., u.c..
6. Al rigetto del ricorso fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrenti Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord, delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;
condanna la ricorrente a rifondere ad Equitalia Nord le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 29 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019