Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27287 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. un., 19/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente Sez. –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29728/2010 proposto da:

NAVIGLIO CITTA’ DI CREMONA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio

dell’avvocato PECORA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, per

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GIPPONI GIUSEPPE E PIETRO S.S., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2,

presso lo studio dell’avvocato DI MEO STEFANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GAGLIARDI RAFFAELE, per delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

PROVINCIA DI CREMONA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati LUCA GUFFANTI, TASSAN MAZZOCCO

DANILO, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 138/2010 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 07/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

uditi gli avvocati Francesco PECORA, Carlo ALBINI per delega

dell’avvocato Luigi Manzi, Stefano DI MEO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso n. 103/2009 il Naviglio della Città di Cremona, preposto alla manutenzione e gestione dei canali nel territorio di sua competenza ed alla distribuzione delle relative acque ad una serie di antiche utenze, ai sensi dei D.M. n. 913 del 1960, e D.M. n. 6051 del 1960, adì il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei confronti della Provincia di Cremona, nonchè della società semplice Gipponi Giuseppe e Pietro, impugnando la concessione di acqua ad uso irriguo dalla roggia (OMISSIS), rilasciata a detta società con provvedimento provinciale n. 18976 del 2/2/09.

Premesso di non aver potuto aderire alle richieste di aumento della portata della derivazione, di cui la suddetta società era già titolare, per evitare la conseguente diminuzione di portata per tutti gli altri utenti, l’ente ricorrente censurava il suddetto provvedimento, che tale richiesta aveva accolto nonostante la propria opposizione e quella del Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli, sulla base di sei motivi, rispettivamente deducenti:

1) violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 12 bis, poichè, essendo l’acqua della suddetta roggia destinata a ricongiungersi con quelle del canale principale “Naviglio della Città di Cremona” ed impoverendo il concesso prelievo gli utenti a valle di me 1800 annui, sarebbe risultato alterato tutto il sistema di regole governanti l’attingimento dal comprensorio;

2) violazione dell’art. 21 cit. R.D., come mod. dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96, per non essersi tenuto conto, nella concessione, della tipologia delle colture in funzione della disponibilità della risorsa e della occorrente quantità minima necessaria, prevedendo le specifiche modalità di esecuzione del caso;

3) violazione dell’art. 47 cit. R.D., perchè il concesso aumento avrebbe compromesso le legittime aspettative degli altri utenti, titolari di ultrasecolari titoli;

4) violazione dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 2 del 2006, attuativo della L.R. n. 26 del 2003, per omessa verifica della disponibilità della risorsa sulla base di un bilancio calcolato secondo criteri e metodi previsti dalla vigente pianificazione in materia di corsi d’acqua superficiali e mancata valutazione della tipologia delle colture in funzione della disponibilità idrica;

5) violazione dell’art. 28 del suddetto Regolamento, per omessa imposizione di precise prescrizioni alla concessionaria finalizzate ad evitare pregiudizio agli interessi degli altri utenti titolari di diritti preesistenti;

6) carenza di motivazione in ordine alle controdeduzioni esposte dagli opponenti. Costituitesi le parti intimate, resistevano entrambe al ricorso, segnatamente e tra l’altro eccependola Provinciali difetto d’interesse della ricorrente, la cui domanda si sarebbe basata sull’indimostrata natura privata della (OMISSIS), le cui acque erano invece pubbliche.

Disattesa la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, il T.S.A.P, con sentenza n. 138 del 19.5.2010, depositata il 7.10.2010, premessa la manifesta infondatezza dell’eccezione preliminare Respingeva tuttavia il ricorso, dichiarando infondati i relativi motivi ritenendo il provvedimento impugnato adeguatamente motivato, sulla scorta dell’esauriente istruttoria espletata, e condannava il ricorrente al rimborso delle spese in favore di ciascuna parte resistente.

Avverso tale decisione il Naviglio della città di Cremona ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Hanno resistito con rispettivi controricorsi la Provincia di Cremona e la società semplice “Gipponi Giuseppe e Pietro”, svolgendo la prima ricorso incidentale.

Sono state infine depositate memorie ex art. 378 c.p.c., dai difensori del ricorrente principale e della Provincia suddetta.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Il ricorso principale, come fondatamente eccepito da entrambe le controricorrenti, è inammissibile, tali essendo, per quanto di seguito precisato, tutti i motivi esposti a sostegno dell’impugnazione, per difetto del requisito di specificità previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, che impone la precisa indicazione degli errori contenuti nella sentenza impugnata, comportante l’esatta individuazione dei capi della pronunzia che ne siano inficiati e l’esposizione delle corrispondenti ragioni che illustrino, in modo intelligibile ed esauriente, le dedotte violazioni delle norme o dei principi di diritto, oppure le carenze o illogicità della motivazione.

A tal riguardo non sono sufficienti ad assolvere al suindicato onere la mera enunciazione delle assunte violazioni di legge, il rinvio ai precedenti atti difensivi o la pura e semplice riproposizione delle ragioni esposte in sede di merito, senza anche evidenziare i vizi giuridici o logici in cui il giudice a quo sia incorso nel disattenderli (v., ex plurimis, Cass. nn. 11984/11, 20652/09, 4044/09, 17125/07, 15952/07, 16763/02, 5024/02, 6123/01).

p.1.1. Il primo mezzo, deducente “violazione del principio di cui al D.L. n. 152 del 2006, art. 144, comma 2, nonchè del disposto di cui al D.Lgs. n. 1775 del 1933, art. 1”, per assunta violazione del “criterio di solidarietà” correlato all’esclusiva destinazione dell’acqua ad “uso pubblico e di generale interesse”, espone un motivo d’impugnazione, per violazione di norme di diritto, nuovo, in quanto non corrispondente ad alcuno di quelli posti a base del ricorso al giudice a quo, peraltro privo di specifica attinenza alla decisione impugnata, siccome consistente nella mera enunciazione di astratti principi, senza precisare in qual guisa gli stessi sarebbero stati in concreto dalla stessa disattesi.

p.1.2. Il secondo mezzo, deducente “violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 12 bis”, consiste nella mera ripetizione, peraltro riassuntiva, del corrispondente primo motivo del ricorso al TSAP, in narrativa indicatole cui articolate ragioni reiettive non attacca e neppure menziona.

p.1.3. Altrettanto è a dirsi del terzo motivo, deducente “violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 21, come modificato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96”, che risulta meramente riproduttivo del secondo addotto nel ricorso al TSAP, limitandosi ad esporre il contenuto della norma citata ed a richiamare alcune censure di carattere tecnico, che il giudice a quo ha motivatamente disatteso sulla base di insindacabili accertamenti di merito, che in precedenza erano state rivolte avverso il provvedimento amministrativo impugnato, omettendo di formulare alcuna critica contro le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.

p.1.4. Dalla stessa carenza di specificità è affetto il quarto motivo, deducente “violazione R.D. n. 1775 del 1933, art. 47”, poichè, dopo aver accennato al contenuto della norma invocataci si limita a riprodurre il corrispondente terzo motivo addotto in sede di merito, secondo cui nella concessione in questione, pur non ricorrendo preminenti ragioni di pubblico interesse, sarebbe stata omessa l’adozione di adeguate cautele atte a salvaguardare i diritti dei titolari delle preesistenti utenze. Anche in questo caso, pur richiamandosi precedenti di “codesto Tribunale” (vale dire del TSAP), difettano espresse censure alla motivazione della decisione impugnata (v. par. 6.2, 6.3., 6.3.1.), che ha specificamente disatteso le doglianza, sulla scorta degli acquisiti rilievi tecnici, pervenendo alla conclusione della “innocuità dell’attingimento rispetto al regime delle acque pubbliche ed ai diritti dei terzi”. Quanto ai richiamati precedenti giurisprudenziali, neppure si precisa se e sotto quali profili nella fattispecie il T.S.A.P. si sarebbe discostato dalla propria precedente giurisprudenza.

p.1.5. Anche nel quinto motivo, deducente “violazione art. 14 del Regolamento Regionale n. 2/2006”, il ricorrente si limita a riportare il testo della norma invocata ed a lamentare che nel rilascio della concessione non vi sarebbe stata traccia di “verifica alcuna delle disponibilità della risorsa da effettuarsi sulla base di un bilancio calcolato secondo criteri e metodi previsti dalla pianificazione vigente e di indagini relative alla portata del cavo”, nè di “garanzie per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti per il corpo idrico superficiale oggetto della domanda di derivazione, della necessaria considerazione della tipologia delle colture da effettuarsi in funzione della disponibilità e della quantità necessaria alla coltura stessa…”.

Vengono, all’evidenza, riproposte le medesime doglianze formulate in sede di merito, con il quarto motivo, contro il provvedimento della Provincia, senza anche esporre alcuna specifica critica contro la motivazione reietti va del T.S.A.P., che nei punti sopra citati ha pure dato atto dell’avvenuta adeguata valutazione da parte dell’ente territoriale concedente, sulla base della richiesta relazione tecnica agronomica, “della qualità delle colture interessate” dalla derivazione de qua, successivamente anche precisando (v. par. 6.4.1) che, “nel determinare la quantità d’acqua da derivare, è stato tenuto conto delle colture esistenti, con l’utilizzo del valore medio relativo alle sole colture di mais per il calcolo delle quantità e sono state considerate le condizioni locali in relazione ai parametri tecnici con indicazione dei punti di prelievo della tipologia e della potenza delle pompe da impiegare nonchè dei mappali da irrigare e degli orari”, altresì evidenziando (par. 6.4.2) come nel disciplinare di concessione fossero state imposte specifiche limitazioni, più restrittive di quelle proposte dalla relazione tecnica, relative al numero di giornate, alla durata ed agli orari delle irrigazioni.

p.1.6. Non miglior sorte, infine, merita il sesto motivo, meramente riproduttivo del quinto di merito, con il quale si lamenta la “violazione dell’art. 28 del Regolamento Regionale n. 2/2006”, formulando, dopo aver menzionato il contenuto della disposizione, le stesse precedenti critiche di natura tecnica (omessa imposizione di specifiche prescrizioni alla nuova concessionaria, al fine di non pregiudicare gli interessi dei titolari delle preesistenti utenze) già proposte contro il provvedimento di “concessione di derivazione da (OMISSIS) rilasciata dalla Provincia di Cremona”, senza rivolgere invece alcuna diretta critica contro la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto adeguatamente valutata la compatibilità della concessione con le utenze preesistenti.

p.1.7. Di nessun apporto all’ammissibilità del ricorso principale risulta, infine, la memoria ex art. 378 c.p.c., contenente “note conclusive” meramente riassuntive delle censure di merito dirette contro il provvedimento concessorio, che confermano l’assenza di alcuna specifica attinenza delle sopra esaminate doglianze al contenuto della sentenza impugnata.

p.2. La rilevata inammissibilità del ricorso principale dispensa dall’esame di quello incidentale, con il quale si ripropone l’eccezione di difetto d’interesse all’impugnazione della concessione da parte del Naviglio, trattandosi di impugnazione che, in quanto relativa ad una condizione, si a pur preliminare, dell’azione ed attinente al merito della vicenda, risulta priva di concreto interesse a seguito della confermata reiezione della domanda principale.

p.3. Le spese, infine, seguono la soccombenza, e vanno liquidate, in favore di ciascuna parte resistente, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente principale al rimborso in favore delle resistenti delle spese del giudizio, nella complessiva misura, per ciascuna delle stesse, di Euro 3.200, 00, di cui 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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