Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27287 del 05/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27287 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 8115-2010 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro in carica, domiciliato in ROMA,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è
difeso per legge;

– ricorrente contro
LO FORTE FABIO LFRFBA71D18H501J, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato

A912d

MARINA MAGGIULLI, rappresentato e difeso dall’avvocato NARO
GAETANA giusta procura in atti;

Data pubblicazione: 05/12/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 111/2009 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 28/01/2009, R.G.N. 622/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

udito l’Avvocato GAETANA NARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
AURELIO GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 gennaio 2005 il Tribunale di Palermo, sezione
distaccata di Bagheria, accogliendo la domanda, proposta da Lo Forte
Fabio, di risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza
dell’incendio verificatosi il 29 dicembre 1994, a causa del cattivo
funzionamento di una stufa a gas, nei locali della caserma della tenenza
della Guardia di Finanza di Bagheria, presso cui l’attore prestava
servizio quale vice brigadiere, condannava il Ministero delle Finanze al
pagamento/ in favore del Lo Forte / della somma di € 2.328,51, oltre
interessi dalla data di costituzione in mora sino al soddisfo, a titolo di
risarcimento dei “danni fisici”, e della somma di € 10.546,00, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dalla predetta data, a titolo di
risarcimento dei danni patrimoniali.
Avverso tale decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze
proponeva appello, cui resisteva il Lo Forte che proponeva appello
incidentale.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 gennaio 2009,
rigettava l’appello principale; dichiarava inammissibile il primo motivo
dell’appello incidentale; in accoglimento del secondo motivo di
quest’ultimo gravame, condannava il Ministero dell’Economia e delle
Finanze al pagamento, in favore del Lo Forte, degli interessi
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10/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

compensativi, al tasso legale, a decorrere dal 29 dicembre 1994, e
disponeva la rivalutazione monetaria della somma di € 10.546,00 dalla
predetta data sino alla data di pubblicazione della sentenza di secondo
grado, confermava nel resto la sentenza impugnata e regolava le spese

Avverso la sentenza della Corte di merito il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico
motivo.
Ha resistito con controricorso Lo Forte Fabio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed
abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n.
69 – in considerazione della data di pubblicazione della sentenza
impugnata (28 gennaio 2009).
2. Con l’unico motivo, in relazione al quale è stato formulato idoneo
quesito di diritto, denunciando la violazione dell’art. 2051 c.c. in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., assume il ricorrente
che “in astratto il principio della responsabilità cumulativa di venditore
distributore ex art. 2050 c.c. e di utilizzatore ex art. 2051 c.c.” non può
essere messa in discussione; tuttavia, nel caso all’esame, la Corte di
merito non ne avrebbe fatta corretta applicazione.
Sostiene il Ministero che la causa dello scoppio in questione è stata
individuata nella difettosità della valvola e rileva che la Corte di merito
ha affermato che, nonostante la bombola fosse stata controllata da
parte dei tecnici della ditta venditrice nel giorno stesso in cui si era
verificato l’incidente, l’Amministrazione avrebbe dovuto rendersi
conto del difettoso funzionamento della valvola, sicché l’inadempienza
della predetta ditta sarebbe stata solo una concausa dell’evento lesivo
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di quel grado di giudizio.

in quanto il controllo sull’idoneità all’uso della cosa compete anche al
custode in ragione del potere materiale che egli esercita su di essa senza
che possano invocarsi, per escluderne la responsabilità, precedenti
omessi interventi da parte si soggetti privati o pubblici, salvo prova del
caso fortuito.

sull’erroneo presupposto di fatto e di diritto che la responsabilità per
scoppio possa nel caso di specie essere ricondotta a due distinte ed
autonome sfere causali.
Secondo il Ministero “le due presunzioni di responsabilità cumulativa
coprono due diverse aree di responsabilità. Però non é possibile
attribuire alcuna colpa ad entrambi [i ricordati soggetti (venditoredistributore e utilizzatore)] ove le due aree di responsabilità si
sovrappongano perché attinenti alla medesima circostanza di fatto
individuata come causa dell’evento”.
Rappresenta il Ministero che, nel caso all’esame, il difettoso
funzionamento dell’impianto era stato oggetto di segnalazione e
richiesta di intervento da parte dell’Amministrazione sicché lo stesso
giorno i tecnici della ditta fornitrice-manutentrice effettuarono un
controllo ad hoc.
Essendosi l’Amministrazione attivata tempestivamente ed essendo
stato effettuato il controllo, assume il ricorrente che nessun ulteriore
adempimento la predetta avrebbe dovuto porre in essere per evitare
l’evento né era onerata di far eseguire una nuova verifica.
2.1. Sostiene il Ministero che al caso di specie andrebbe applicato il
principio (indicato nel formulato quesito di diritto) secondo cui
“sebbene l’art. 2051 c. c. imponga al custode il controllo sull’idoneità all’uso della
cosa in ragione de/potere materiale che egli esercita su di essa senza che possano
invocarsi per escluderne la re3ponsabilità precedenti omessi interventi da parte di
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Ad avviso del ricorrente, la decisione della Corte di merito si fonda

soggetti privati o pubblici, non potrà attribuirsi alcuna reiponsabilità
all’Amministrazione uti lizzatrice dell’impianto a gas ove, in caso di
danneggiamento per incendio, lo scoppio sia stato determinato da un difettoso
funzionamento sul quale il giorno dell’evento sia stata effettuata una verifica ad hoc

richiesta dell’amministrazione, configurandosi in tal caso una sovrapposizione della
reiponsabilità dell’impresa fornitrice su quella dell’amministrazione utilizzatrice”.
2.2. Il motivo é infondato.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui va
data continuità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in
custodia, prevista dall’art. 2051 c. .c, ha carattere oggettivo, essendo
sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del rapporto di causalità
con il bene in custodia; una volta provate queste circostanze, il
custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il
caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo
carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad
interrompere il nesso causale (v. Cass. 5 febbraio 2012, n. 2660; Cass. 7
aprile 2010, n. 8229; Cass. 30 ottobre 2010, n. 26051).
Nel caso all’esame, invece, il ricorrente non lamenta e neppure allega
l’intervenuta interruzione del nesso causale tra la cosa e l’evento
dannoso ma deduce soltanto una “una sovrapposizione della
responsabilità dell’impresa fornitrice su quella dell’amministrazione
utilizzatrice “.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
4. Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, le spese del
presente giudizio di cassazione vanno compensate per intero tra le
parti.
P.Q.M.
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da parte dei tecnici della ditta fornitrice addetti alla manutenzione dell’impianto su

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del
presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

Civile della Corte Su rema di Cassazione, il 10 ottobre 2013.

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