Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27286 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 04/12/2015, dep.29/12/2016),  n. 27286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale presso la quale è domiciliata in

Roma alla via dei 12;

– ricorrente –

contro

M.G., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Frunzi, ed

elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Massimiliano Morichi

in via Baldo Degli Ubaldi n. 71;

– controricorrente –

EQUITALIA POLIS spa;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 13/20/08, depositata il 18 febbraio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04

dicembre 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del

ricorso e per l’accoglimento per quanto di ragione dei restanti

motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, nel giudizio introdotto da M.G. con l’impugnazione della cartella esattoriale relativa a tre precedenti avvisi di accertamento, ai fini dell’IRPEF e dell’ILOR per gli anni 1994, 1995 e 1996, resisi definitivi per mancata impugnazione, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’ufficio, costituitosi in giudizio mediante copia dell’appello, affermando di averlo notificato in data 21 maggio 2007, ma senza allegare agli atti del proprio fascicolo la ricevuta di spedizione della raccomandata con cui l’impugnazione era stata notificata al contribuente; ha conseguentemente dichiarato l’inammissibilità del ricorso incidentale del concessionario della riscossione.

Secondo il giudice d’appello, infatti, era stato violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, richiamato, per l’appello, dal successivo art. 53, comma 2, in quanto non era stato allegata al ricorso in appello, spedito per posta, la ricevuta di spedizione della raccomandata, omissione sanzionata a pena di inammissibilità, da ritenersi non sanata dall’allegazione dell’avviso di ricevimento della raccomandata stessa, essendo la norma riferita alla ricevuta di spedizione e non a quella di ritorno, e neppure “sanata dalla costituzione in giudizio del contribuente resistente, anche in questo caso per espressa previsione di legge”. Nella specie, o l’appello è stato spedito il 22 maggio 2007, dovendosi perciò ritenersi inammissibile in quanto tardivo, oppure, come affermato ma non provato dall’ufficio, lo stesso è stato spedito tempestivamente il 21 maggio 2007, ma in questo caso l’appello sarebbe stato prodotto prima di ricevere la prescritta autorizzazione della DRE, ed in questo caso parimenti inammissibile per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52.

Il contribuente resiste con controricorso, mentre Equitalia Polis spa non ha svolto attività.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione di legge ed error in procedendo, eccepisce la nullità della sentenza per avere il giudice dichiarato inammissibile l’appello per un vizio rilevato d’ufficio, in relazione al quale non era stato provocato il contraddittorio; con il secondo motivo, denunciando violazione di legge ed error in procedendo, assume non potersi ritenere nullo l’appello, proposto mediante servizio postale, ritualmente depositato nei termini, per il solo fatto che ad esso non risulti allegato l’avviso di spedizione della raccomandata mediante la quale esso era stato notificato; con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione in ordine all’omessa allegazione al ricorso della ricevuta di spedizione della raccomandata; con il quarto motivo denunciando violazione di legge ed error in procedendo, assume che per valutare la tempestività dell’appello proposto dall’ufficio finanziario avvalendosi del servizio postale, occorrerebbe aver riguardo anche alla data dell’effettiva consegna all’ufficio postale, risultante dal timbro apposto in data 21 maggio 2007 dall’ufficio postale sulla distinta delle raccomandate consegnate dall’ufficio delle entrate di Napoli; con il quinto motivo, denunciando violazione di legge ed error in procedendo, assume essere ammissibile l’appello proposto da un ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate anche in mancanza di autorizzazione da parte della Direzione regionale; con il sesto motivo, denunciando violazione di legge ed error in procedendo, in subordine assume che l’ammissibilità della proposizione dell’appello da parte di un ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate sarebbe subordinato solo alla preventiva autorizzazione della Direzione Regionale, e non anche alla preventiva protocollazione di tale autorizzazione.

Il primo motivo è infondato, in quanto, come si legge nella sentenza impugnata, il contribuente con le controdeduzioni “depositate in data 5 ottobre 2007, aveva in via preliminare dedotto l’inammissibilità dell’appello in quanto prodotto in data 22/05/2007 oltre i termini di legge”, ed è quindi privo di riscontro l’affermato rilievo d’ufficio della questione.

E’ invece fondato il secondo motivo – con conseguente assorbimento dell’esame del terzo e del quarto motivo -, ove si consideri che questa Corte ha da tempo chiarito come nel processo tributario “non costituisce motivo di inammissibilità, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex artt. 53 e 33 dell’appello notificato a mezzo posta il fatto che, all’atto della costituzione, l’appellante depositi l’avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata, in luogo del prescritto avviso di spedizione. Anche l’avviso di ricevimento, infatti, riporta la data della spedizione, per cui il relativo deposito deve ritenersi perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all’incombente” (Cass. n. 4615 del 2008, n. 5376 del 2015).

Il quinto ed il sesto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto legati, sono fondati, atteso che questa Corte ha affermato che “nel processo tributario, la disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa – in forza del D.M. Economia 28 dicembre 2000 – la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57 che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, infatti, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali” (Cass. sez. un. 14 gennaio 2005, n. 604; Cass. n. 10736 del 2014).

In conclusione, il secondo, il quinto ed il sesto motivo del ricorso devono essere accolti, assorbito l’esame del terzo e del quarto motivo, il primo motivo va rigettato, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in altra composizione.

PQM

La Corte accoglie il secondo, il quinto ed il sesto motivo del ricorso, assorbiti il terzo ed il quarto motivo, e rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in differente composizione.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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