Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27286 del 24/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27286
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovan – rel. Consigliere –
Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26569-2012 proposto da:
ALL’OLIVO SNC, M.L.C., M.A.E.,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUIGI SANGIORGIO;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI
BERGAMO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 185/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
BRESCIA, depositata il 04/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/05/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha chiesto:
fondato il ricorso per quanto di ragione.
Fatto
RILEVATO
che:
– alla Società All’Olivo S.n.c. e ai soci M.L.C. e M.A.E. venivano rappresentati sei avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2000 e 2001; successivamente, dopo che i contribuenti avevano presentato istanza di accertamento con adesione e documentazione, l’Agenzia delle Entrate notificava sei nuovi provvedimenti in annullamento parziale dei precedenti avvisi di accertamento, avverso i quali venivano proposti distinti ricorsi alla C.T.P. di Bergamo;
– la C.T.P., riuniti i ricorsi, li dichiarava inammissibili;
– la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza n. 185/64/11 del 4/10/2011, respingeva l’appello dell’Agenzia affermando che l’accertamento sostitutivo (di accertamento precedente) emanato in autotutela non può essere oggetto di impugnazione non essendo annoverato nell’elenco del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19;
– avverso tale decisione la Società All’Olivo e i soci M.L.C. e M.A.E. propongono ricorso per cassazione, fondato su un unico articolato motivo;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) degli artt. 3 e 24 Cost., della L. n. 212 del 2000, art. 10, della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, per avere la C.T.R. confermato la decisione di inammissibilità dei ricorsi avverso gli avvisi di accertamento sostitutivi di quelli precedentemente notificati (e non impugnati).
2. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
La sentenza della C.T.R. non chiarisce se i nuovi accertamenti hanno una portata più estesa rispetto a quelli che erano stati precedentemente notificati.
La circostanza è essenziale al fine di verificare l’ammissibilità dell”impugnazione dei provvedimenti emessi in autotutela dall’Amministrazione Finanziaria: infatti, “In tema di contenzioso tributario, l’annullamento parziale adottato dall’Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un’autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7511 del 15/04/2016, Rv. 639628-01; analogamente, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29595 del 16/11/2018, Rv. 651288-01).
3. Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, per l’ulteriore esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
4. Restano assorbiti gli ulteriori profili dedotti.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 29 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019