Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27286 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. un., 19/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 19/12/2011), n.27286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente Sez. –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8643/2011 proposto da:

COMUNE DI CORTENOVA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE FLAMINIO 19, presso lo

studio dell’avvocato RUSCONI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende,

per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI LECCO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio

dell’avvocato PECORA FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANGHILERI MARIO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 142/2010 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 14/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO;

uditi gli avvocati Daniele STERRANTINO per delega dell’avvocato

Giuseppe Rusconi, Mario ANGHILERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Provincia di Lecco, con provvedimento dell’8 maggio 2008, rigettò la domanda del Comune di Cortenova, presentata in data 11 novembre 1991, di subingresso, con variazione d’uso, nella concessione di derivazione dal torrente (OMISSIS): il diniego fu motivato in base al rilievo che l’originaria concessione della derivazione (finalizzata alla produzione di energia elettrica), di cui era titolare la Officine di Cortabbio s.p.a., era scaduta fin dal 1964.

Avverso tale provvedimento il Comune di Cortenova ha proposto ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche, il quale lo ha respinto con sentenza n. 142 del 14 ottobre 2010, il cui estratto è stato notificato alle parti il 4 novembre e il 10 novembre 2010.

Il Tribunale ha affermato, in primo luogo, l’inammissibilità della domanda del Comune in quanto con essa si chiede la variazione d’uso dell’acqua e, pertanto, la domanda doveva considerarsi come nuova istanza, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 49; in secondo luogo, ha rilevato che non è stato dimostrato che, al momento della presentazione della domanda, la concessione originaria non fosse già scaduta nel 1964, non potendo attribuirsi, a tal fine, alcun valore giuridico ai vari fatti e documenti richiamati dal ricorrente.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, notificato a mezzo posta con raccomandata del 5 aprile 2011, il Comune di Cortenova.

3. La Provincia di Lecco ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività.

4. Il Comune ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perchè tardivo.

Come detto, la copia integrale del dispositivo della sentenza impugnata è stata notificata dal cancelliere, ai sensi dell’art. 183 del R.D. n. 1775 del 1933, al Comune di Cortenova il 4 novembre 2010 ed alla Provincia di Lecco il 10 novembre 2010; il ricorso per cassazione del Comune risulta notificato a mezzo del servizio postale (ai sensi della L. n. 53 del 1994) con raccomandata spedita il 5 aprile 2011.

Ciò comporta la conseguenza che la notifica stessa deve ritenersi effettuata oltre il termine breve per l’impugnazione, in applicazione del principio affermato da Cass., sez, un., n. 7607 del 30 marzo 2010 (e ribadito da Cass., sez. un., n. 15144 dell’11 luglio 2011), secondo il quale, alla luce della disciplina contenuta nell’art. 8 della parte prima della tariffa di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e nell’art. 2 della tabella allegata al medesimo decreto, non sussiste più l’obbligo di registrazione per tutte le sentenze civili e, anche per quelle per le quali esso è previsto, il cancelliere è tenuto a rilasciarne copia prima della registrazione, se ciò è necessario ai fini della prosecuzione del giudizio; pertanto, in tema di impugnazione delle sentenze emesse dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado, una volta avvenuta la comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza, la successiva notifica della copia integrale del dispositivo fa comunque decorrere, indipendentemente dalla registrazione della sentenza, il termine breve di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 202, rilevando il compimento della registrazione, ove dovuta, esclusivamente a fini fiscali.

Non è pertinente la sentenza richiamata dal ricorrente in memoria (Cass., sez. un., n. 21197 del 2009, conforme a Cass., sez. un., n. 12257 del 2005), secondo la quale il termine lungo – prima annuale, ora semestrale a seguito della modifica operata dalla L. n. 69 del 2009, ma applicabile ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore di questa – previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, si applica anche al ricorso per cassazione avverso le sentenze del TSAP e decorre dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla notificazione, onde è inidonea a segnare un diverso dies a quo la successiva notifica della sentenza che sia avvenuta a cura del cancelliere del Tribunale superiore a norma dell’art. 183 del citato testo unico n. 1775 del 1933: tale giurisprudenza, infatti, intende soltanto chiarire che la notifica a cura del cancelliere è inidonea a determinare il prolungamento del termine lungo che venga a scadenza nel corso del termine breve decorrente da detta notifica.

2. Ad avviso della Corte, inoltre, nella fattispecie non può trovare applicazione la recente giurisprudenza secondo la quale deve escludersi l’operatività della preclusione o della decadenza derivante da un mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte della Corte di cassazione (c.d.

overruling) nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell’arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Cass., sez. un., n. 15144 del 2011, cit., resa proprio con riferimento al mutamento di giurisprudenza in tema di termini di impugnazione delle sentenze del TSAP operato con la citata sentenza n. 7607 del 2010).

Il lasso di tempo, superiore a sei mesi, intercorso tra la pubblicazione della pronuncia recante l’overruling e il deposito della sentenza impugnata (con successiva notifica della copia del dispositivo) deve, infatti, ritenersi largamente sufficiente a consentire all’interessato la piena conoscenza del nuovo orientamento giurisprudenziale e l’adeguamento ad esso, con esclusione, quindi, della configurabilità di un comportamento incolpevole.

3. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro. 3700,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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