Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27286 del 05/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27286 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 5321-2008 proposto da:
LONGHINO MARIA (LNGMRA15T51C656T), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA FULCIERI P. DE’ CALBOLI 60, presso lo studio
dell’avvocato TOMA ROBERTA, rappresentata e difesa
dall’avvocato BERNOT LIVIO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SAMPOGNARO

SABRINA

(SMPSRN66M51C351U),

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio
dell’avvocato LIUZZI MILENA, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARDELLA LUCIANO giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2007 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE, pubblicata il 04/01/2007, R.G.N. 323/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
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Data pubblicazione: 05/12/2013

udito l’Avvocato MILENA LIUZZI per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. VINCENZO GAMBARDELLA, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Tolmezzo, con sentenza dell’aprile
2004, rigettava la domanda proposta Maria Longhino nei

risarcimento dei danni patiti (nella misura di euro
25.306,39) a seguito del comportamento tenuto dalla convenuta
allorquando, in data 10 ottobre 2002, abusando dei poteri
inerenti alla sua qualità di ufficiale giudiziario, aveva
comunque proceduto ad uno sfratto esecutivo in violazione di
legge e dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione, giacché
il trasporto di essa Longhino, ultrasessantacinquenne ed in
precarie condizioni di salute, fuori dell’abitazione ed il
successivo ricovero ospedaliero (presso il Pronto Soccorso
dell’ospedale di Gemona) erano avvenuti senza il suo consenso
e in difetto di applicazione della legge n. 180 del 1978, in
materia di trattamento sanitario obbligatorio (t.s.o.).
2. – Il gravame interposto dalla Longhino avverso tale
decisione veniva a sua volta rigettato dalla Corte di appello
di Trieste con sentenza resa pubblica il 4 gennaio 2007.
Per quanto ancora specificamente interessa in questa
sede, la Corte territoriale osservava che l’ordinanza del
giudice dell’esecuzione in data 1 ° ottobre 2002 (emanata dopo
il mancato sfratto della Longhino dall’abitazione occupata a
seguito dell’accesso del 14 settembre 2002, in quanto la
stessa era stata giudicata, dal sanitario presente in loco,
intrasportabile per le condizioni precarie di salute del
momento) prevedeva anzitutto l’ipotesi della trasportabilità
della Longhino fuori dell’abitazione, previo accertamento
sanitario “non ostativo al trasporto”, così prescrivendo agli
stessi operatori sanitari di coadiuvare la forza pubblica
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confronti di Sabrina Sampognaro, per sentirla condannare al

«dando le prescrizioni del caso volte a salvaguardare la
salute dell’esecutata “affinché sia possibile pervenire, con
la maggiore sollecitudine possibile e nel rispetto delle
esigenze di salute predette, alla liberazione dei locali allo
stato illegittimamente detenuti”». Soltanto nell’ipotesi in
cui “la Longhino fosse stata giudicata intrasportabile”,
l’ordinanza del giudice dell’esecuzione prevedeva “l’invito

della procedura per il provvedimento di trattamento sanitario
obbligatorio”.
Sicché, soggiungeva il giudice di appello, posto che era
“pacifico” essersi verificato la prima ipotesi di cui
all’ordinanza giudiziale citata – e cioè quella “della
trasportabilità della Longhino, certificata da sanitario
appartenente al servizio sanitario pubblico – l’ufficiale
giudiziario “aveva il solo obbligo di liberare i locali e di
attenersi alle disposizioni dei sanitari per preservare le
condizioni di salute dell’esecutata” ed a ciò si era
attenuto, in piena osservanza delle prescrizioni dettate dal
giudice dell’esecuzione. Del resto, l’assenza di qualsiasi
provvedimento sanitario forzoso era giustificata, per
l’appunto, dalla trasportabilità della Longhino, per cui “non
era necessario il ricovero in ospedale per quelli che erano i
limitati fini di quella procedura e cioè liberare i locali”,
sicché la stessa Longhino “doveva tollerare l’esecuzione a
suo carico”; “interesse alla procedura sanitaria forzosa”
che, invece, sarebbe sorto soltanto nel caso della
intrasportabilità dell’occupante, “perché era questo l’unico
mezzo per liberare l’immobile, ma una volta ricoverata al
pronto soccorso l’esecutata, non vi era alcun obbligo
dell’ufficiale giudiziario di curare o attendere l’emanazione
di un provvedimento sanitario forzoso”.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Maria
Longhino sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso Sabrina Sampognaro.
3

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al ricovero e, in caso di rifiuto della paziente, l’avvio

CONSIDERATO IN DIRITTO
l. – Con un unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione
dell’art. l della legge n. 180 del 1978 e dell’ordinanza del
giudice dell’esecuzione in data l ° ottobre 2002, nonché vizio
di motivazione.
La Corte territoriale, in forza di motivazione

che solo nel caso di intrasportabilità di essa Longhino
sarebbe stato necessario attivare la procedura per il t.s.o.
ai sensi della legge n. 180 del 1978, giacché il “consenso
viene richiesto quando la paziente deve essere trasportata”,
per cui in assenza deve essere rispettata la procedura
anzidetta, ciò che, nella specie, ha omesso la Sampognaro.
Peraltro, il giudice di appello avrebbe violato anche
l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, in cui, oltre a
prevedersi l’ipotesi del trasporto della Longhino in forza di
congruenti condizioni di salute, si ipotizzava il caso di un
peggioramento di dette condizioni, con conseguente
opportunità di procedere al ricovero dell’esecutata presso
idonea struttura o di predisporre altra misura cautelativa
alternativa. In entrambi i casi, a fronte del rifiuto della
Longhino, sarebbe dovuto intervenire un provvedimento di
t.s.o., là dove invece, ignorando tale prescrizione, la
Sampognaro aveva «disposto che la Longhino venisse
“caricata” sull’ambulanza e portata al Pronto Soccorso di
Gemona, in assenza del provvedimento imposto dal Giudice».
In definitiva, assume ancora la ricorrente, proprio nel
caso in cui la “ammalata” è “trasportabile” occorre il suo
consenso al ricovero e, nella specie, il 10 ottobre 2002 la
Longhino tale consenso aveva negato.
Viene, quindi, formulato il seguente quesito: «Voglia
l’Ecc.ma Corte di Cassazione statuire se le norme del
trattamento sanitario obbligatorio di cui all’art. l Legge n.
180/1978 e/o quanto stabilito dal Giudice Dott. Berardi con
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contraddittoria ed insufficiente, avrebbe errato nel ritenere

la sua ordinanza del 10.10.2002 e, quindi, il consenso,
riguardino il caso della “intrasportabilità” ovvero quello
della “trasportabilità” e nel secondo caso cassarsi la
sentenza impugnata della Corte d’Appello Civile di Trieste».
2. – Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo con
esso proposto non è confezionato in modo conforme alle
prescrizioni di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., che è

che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4 gennaio
2007 e, dunque, nella vigenza della disciplina dettata dalla
predetta disposizione processuale. Infatti, il citato art.
366-bis ha iniziato ad esplicare i propri effetti in
relazione alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo
2006, data di entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006,
n. 40, che l’ha introdotto, e ha cessato di essere
applicabile soltanto a decorrere dal 4 luglio 2009 e cioè
dalla sua abrogazione ad opera dell’art. 47 della legge 18
giugno 2009, n. 69.
2.1. – Occorre premettere che, ove i motivi si
articolino in plurime ed autonome censure di vizi diversi, si
richiede l’enucleazione di distinti quesiti, ciascuno
congruente rispetto alla dedotta doglianza, così da
soddisfare l’esigenza di chiarezza e specificità, e dunque di
pertinenza al decisum,

che deve guidare la formulazione dei

quesiti ex art. 366-bis cod. proc. civ. (in tale prospettiva,
Cass., sez. un., 9 marzo 2009, n. 5624; Cass., sez. un., 31
marzo 2009, n. 7770; Cass., 12 settembre 2012, n. 15242). Con
la conseguenza che, “ove il quesito o i quesiti formulati
rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono
qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato
idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati,
dovendo la decisione della Corte di cassazione essere
limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente
formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce

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pienamente operante ratione temporis nella fattispecie, posto

l’illustrazione” (così la citata Cass., sez. un., n. 5624 del
2009).
2.2. – Nella specie, nonostante il motivo di ricorso
intenda denunciare sia una violazione di legge, che un vizio
di motivazione, è stato formulato un unico quesito (innanzi
trascritto), il quale, come reso palese dal relativo tenore,
è tutto orientato a sostenere una censura di

in

che viene delineata come vizio di sussunzione

della fattispecie materiale in quella legale di riferimento,
addotto come frutto di erronea attività ermeneutica del
giudice di merito.
Del resto, che il quesito non esprima, in modo diretto
ed intelligibile, una doglianza attinente ad un vizio
intrinseco alla motivazione che sorregge la decisione appare,
altresì, evidente dal fatto che esso, in tal caso, avrebbe
dovuto (ciò che invece nel quesito stesso è carente)
chiaramente indicare, a pena di inammissibilità, con una
formulazione separata, in modo sintetico, evidente ed
autonomo, il fatto controverso rispetto al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, così come le
ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, a
tal fine necessitando, segnatamente, la enucleazione
conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio
espositivo del ricorso nel quale tutto ciò risalti in modo
inequivoco.
2.3. – Venendo, dunque, in rilievo un “quesito di
diritto”, a corredo di una censura di
veicolata ai

error in indicando,

sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.

proc. civ., giova rammentare che il “diritto vivente” (tra le
tante, più di recente, Cass., 25 marzo 2009, n. 7197 e Cass.,
8 novembre 2010, n. 22704) ha evidenziato che detto quesito,
imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., va formulato in
modo tale da esplicitare una sintesi logico-giuridica della
questione, così da consentire al giudice di legittimità di
6

indicando,

error

enunciare una

regula iuris

suscettibile di ricevere

applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso
dalla sentenza impugnata. In altri termini, esso deve
compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di
fatto sottoposti al giudice di merito (siccome da questi
ritenuti per veri, altrimenti mancando la critica di
pertinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata); b)

dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad
avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di
specie. Sicché, il quesito non deve risolversi in
un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di
qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua
riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non
consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel
senso voluto dal ricorrente, non potendosi altresì desumere
il quesito stesso dal contenuto del motivo o integrare il
primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del
suddetto articolo (tra le altre, Cass., sez. un., 11 marzo
2008, n. 6420). Ciò in quanto il quesito di diritto,
congegnato in una prospettiva volta a riaffermare la cultura
del processo di legittimità, risponde, al tempo stesso,
all’esigenza dello ius

litigatoris – e

cioè di soddisfare

l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite
diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata – e
della funzione nomofilattica assegnata alla Corte di
Cassazione, così da rappresentare, quindi, il punto di
congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e
l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando
altrimenti inadeguata, e quindi non ammissibile,
l’investitura stessa del giudice di legittimità (così Cass.,
9 maggio 2008, n. 11535).
2.4. – Nulla di tutto ciò è apprezzabile nel quesito di
diritto formulato dalla ricorrente, che si risolve nel porre
a questa Corte un interrogativo astratto e tautologico, in
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la sintetica indicazione della regola di diritto applicata

forza del quale sono evocati, in modo assertivo e generico,
sia una disciplina legale (quella sul t.s.o. di cui all’art.
1 della legge n. 180 del 1978), che un provvedimento
giudiziale (di cui non si fornisce contezza alcuna sui
relativi contenuti), tra loro posti in correlazione o in
irrisolta alternativa (“e/o”). Ciò prescindendo da una,
seppur sintetica, ricostruzione della fattispecie concreta

avulso, pretermettendo, altresì, la specifica portata della
ratio

decidendi

effettivamente seguita dal giudice del

merito, nonostante che questa si presentasse particolarmente
articolata in ragione del complesso

iter

della vicenda

controversa.
3. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso
segue la condanna della ricorrente, in quanto soccombente, al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
presente giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento, in favore di Sabrina Sampognaro,
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida
in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in
data 8 ottobre 2013.

oggetto di cognizione, dalla quale il quesito stesso rimane

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