Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27285 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovan – rel. Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17347-2012 proposto da:

SERIT SICILIA SPA, AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE

SICILIANE, elettivamente domiciliata in ROMA V. TIBULLO 20, presso

lo studio dell’avvocato DANIELE URBANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI DI SALVO;

– ricorrente –

contro

S.T.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

DIERNA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE VACCARO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI SIRACUSA;

– intimata –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SIRACUSA, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente incidentale –

contro

SERIT SICILIA SPA, AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE

SICILIANE, S.T.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 94/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 20/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

che:

S.T.A. proponeva ricorso alla C.T.P. di Siracusa impugnando la cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa ad omesso versamento IVA, IRPEF, IRAP, IVA, Addizionali Comunale e Regionale per l’anno 2005;

– nel corso del giudizio di primo grado SERIT Sicilia S.p.A. rilevava che il ricorso era stato proposto nei soli confronti del medesimo agente della riscossione e che sarebbe stata necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Siracusa e, in subordine, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa dell’Amministrazione Finanziaria;

– la C.T.P. accoglieva il profilo di ricorso relativo alla violazione dello Statuto del Contribuente in ragione dell’omessa comunicazione prescritta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis, comma 3 e quello riguardante la dedotta nullità della cartella di pagamento (perchè priva di relata di notificazione da parte dell’ufficiale giudiziario o del messo notificatore);

– a SERIT Sicilia proponeva appello alla C.T.R. della Sicilia chiedendo la riforma della decisione in ordine all’asserita nullità della cartella di pagamento e reiterava la richiesta di chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate, la quale si costituiva nel secondo grado del processo depositando controdeduzioni;

– l’appello era respinto con la sentenza n. 94/16/2012 del 21/2/2012, rilevando, tra l’altro, che l’agente della riscossione nulla aveva contestato “circa l’omessa comunicazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 bis, comma 3, ritenendo, a torto, esistente il suo difetto di legittimazione passiva… Ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, il Concessionario aveva l’obbligo di chiamare in causa l’Ente impositore, titolare del diritto di credito, per non rispondere dell’esisto sfavorevole della lite. Si è limitato invece a notificare l’atto di appello anche alla Agenzia delle Entrate che nulla ha eccepito sulla decisione dei primi giudici”;

avverso tale decisione la SERIT Sicilia propone ricorso per cassazione (fondato su quattro motivi) – l’Agenzia delle Entrate propone ricorso incidentale (basato su due motivi);

resiste con controricorso S.T.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo la SERIT Sicilia deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 111 Cost. – Nullità della sentenza per omessa motivazione sui motivi di appello” perchè la C.T.R. avrebbe omesso di statuire sui motivi di appello della ricorrente.

2. Il motivo è infondato.

Contrariamente alle asserzioni della ricorrente, la C.T.R. ha illustrato le ragioni addotte a fondamento della propria decisione, nè – in considerazione del giudicato interno su una delle rationes decidendi della statuizione di primo grado – occorreva esaminare gli ulteriori motivi dedotti dall’appellante.

3. Col primo motivo l’Agenzia della Entrate deduce nullità della decisione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti dell’ente impositore.

4. Col terzo motivo la SERIT Sicilia deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, per avere la C.T.R. omesso di considerare che la contestazione relativa alla mancanza della comunicazione ai sensi del D.P.R n. 600 del 1973, ex art. 36 – bis, comma 3, era rivolta all’ente impositore e non già all’agente della riscossione, soggetto privo di legittimazione passiva al riguardo che aveva richiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate o, comunque, un differimento dell’udienza innanzi alla C.T.P. per consentire la chiamata in causa.

5. I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, di chiamare in causa l’ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di litis denuntiatio, avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire, sicchè non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria per chiamare in causa il citato ente (ex multis, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9250 del 03/04/2019), nè ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario (tra le altre, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22729 del 09/11/2016, Rv. 641884-01).

Ne consegue che l’omessa partecipazione, nel primo grado del giudizio, dell’Agenzia delle Entrate non determina alcun vizio delle decisioni assunte dai giudici di merito.

Sono inammissibili le censure riguardanti l’omesso differimento dell’udienza per consentire la chiamata in causa dell’ente impositore: nel ricorso di SERIT Sicilia, in violazione dell’art. 366 c.p.c., non sono specificate le circostanze che consentano di ritenere tempestiva la costituzione (l’agente della riscossione afferma di aver depositato in primo grado delle “controdeduzioni”) e, quindi, il rispetto del termine decadenziale per la chiamata di terzo (in proposito, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6734 del 02/04/2015, Rv. 635139-01); inoltre, la già citata pronuncia Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9250 del 03/04/2019 statuisce che “in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell’art. 269 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353… Trattandosi di un potere discrezionale, il relativo esercizio, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell’appello o del ricorso per cassazione.”.

6. Col secondo motivo l’Agenzia della Entrate deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis, per avere la C.T.R. confermato la decisione di annullamento della cartella in ragione della mancanza della preventiva comunicazione richiesta dalla cit. disposizione, comma 3.

7. Col secondo motivo la SERIT Sicilia deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 26 e 60 e dell’art. 148 c.p.c. con riguardo all’affermata nullità della cartella priva di relata di notificazione.

8. Col quarto motivo la SERIT Sicilia deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 12, comma 4 e dell’art. 125 c.p.c. e del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 – ter, riguardanti altri profili di doglianza avanzati dal ricorrente in primo grado.

9. I predetti motivi sono inammissibili perchè assorbiti dal giudicato formatosi sulla decisione di primo grado.

Infatti, come sopra esposto la C.T.P. ha accolto il profilo di ricorso relativo alla violazione dello Statuto del Contribuente in ragione dell’omessa comunicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 – bis, comma 3.

L’appello della SERIT Sicilia non ha riguardato tale profilo, essendosi l’impugnazione concentrata sulla questione (infondata) dell’assenza di legittimazione passiva dell’agente della riscossione.

L’Agenzia non ha proposto appello.

10. Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso.

Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente e della ricorrente incidentale alla rifusione, in favore del controricorrente (con distrazione in favore del difensore), delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo l’vigenti parametri.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;

condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente – con distrazione in favore del difensore – le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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