Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27284 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovan – rel. Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3425-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, EQUITALIA ESATRI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 173/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 17/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

che:

– il Fallimento della (OMISSIS) S.p.A. presentava alla C.T.P. di Milano distinti ricorsi coi quali impugnava le cartelle di pagamento conseguenti a controllo automatizzato (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 – bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 – bis) delle dichiarazioni Modello 770/2004 e Modello IVA 2005; lamentava mancanza di sottoscrizione, carenza di motivazione, omessa allegazione dell’atto presupposto, violazione dello Statuto del Contribuente e delle disposizioni sul controllo automatizzato ed erronea quantificazione della pretesa per IVA;

– la C.T.P., riuniti i ricorsi, li accoglieva;

– la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza n. 173/49/10 del 17/12/2010, accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate affermando che “l’Ufficio ha correttamente inviato, relativamente alla dichiarazione IVA 2005, un’unica dichiarazione di irregolarità… nel merito della pretesa tributaria… la società ha omesso di indicare le compensazioni effettuate nel periodo ante fallimento, sebbene la stessa abbia utilizzato presunti crediti… gli interessi non sono dovuti in quanto erroneamente calcolati dall’Ufficio che li ha fatti decorrere anche per il debito IVA dalla data di scadenza del Mod. 770/2004 (anno d’imposta 2003)… le sanzioni non vanno applicate giacchè in sostanza per l’anno d’imposta 2004 non sarebbero debiti d’imposta”;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione (fondato su due motivi);

– il Fallimento intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, per avere la C.T.R. ritenuto non fondata la pretesa per sanzioni, pur riconoscendo come dovuta l’IVA a debito.

2. Col secondo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 20, nonchè vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere la C.T.R. – con motivazione incongrua – escluso il credito per interessi in ragione di un presunto errore nell’individuazione della decorrenza dei medesimi (con riguardo al debito IVA).

3. Entrambi i motivi sono fondati.

Riguardo al primo, si rileva che in forza del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, la sanzione consegue alla mancata esecuzione (totale o parziale), alle prescritte scadenze, dei versamenti in acconto, dei versamenti periodici, del versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione.

Espressamente il comma 2 della citata stabilisce che “La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36 – bis e 36 – ter e ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 – bis.”.

Perciò, proprio in base alle affermazioni della C.T.R., che riformando la decisione del giudice di prime cure, ha confermato la correttezza del recupero a tassazione operato dall’Amministrazione la sanzione era dovuta.

Quanto agli interessi sulle imposte (o sulle maggiori imposte) dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione o all’accertamento d’ufficio, gli stessi si applicano a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte.

L’erronea individuazione della data di decorrenza degli interessi non consente, però, al giudice tributario di dichiararli non dovuti, come invece ha fatto, con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Lombardia: difatti, “Il processo tributario, pur introdotto mediante l’impugnazione di un atto ha ad oggetto il rapporto sostanziale posto a fondamento dello stesso, sicchè il giudice, ove ritenga invalido l’atto impositivo per motivi non formali, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c., senza che, da un lato, ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento e, da un altro, determini una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.” (tra le altre, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 25629 del 15/10/2018, Rv. 651106-01).

4. Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, per l’ulteriore esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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