Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27284 del 05/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27284 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 30490-2007 proposto da:
MELIS GRAZIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUCREZIO CARO, 62, presso lo studio dell’avvocato RIBAUDO
SEBASTIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MANCA
FRANCESCO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

DITTA MASSPIT DI MASSENZIO PITZALIS;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1550/2007 del GIUDICE DI PACE di
CAGLIARI, depositata il 11/09/2007, R.G.N. 4642/2005;

QbA3

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

Agte

del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

e.

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Data pubblicazione: 05/12/2013

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. VINCENZO GAMBARDELLA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso p.q.r.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza resa pubblica 1’11 settembre 2007, il
Giudice di pace di Cagliari respingeva “il ricorso proposto
da Melis Graziano …, confermando l’atto di precetto

precedenti e conseguenti”.
1.1. – Il giudice di pace dava atto che il Melis aveva
proposto opposizione al precetto notificatogli dal Pitzalis
per il pagamento della somma di euro 1.878,18, “ritenendo il
medesimo nullo ed inefficace” e che l’opposto ne aveva
contestato la fondatezza.
1.2. – Nel merito, il giudice di merito rigettava
l’opposizione “per quanto si riferisce alla richiesta
formulata dall’opponente di annullare il decreto ingiuntivo
contestato”, osservando che “obiettivamente le motivazioni
addotte dalla parte opponente sono manifestamente infondate
e, pertanto, non accoglibili”, così da doversi “disporre la
convalida del decreto ingiuntivo

de quo e dell’entità della

sanzione dovuta non potendo addivenire al richiesto
annullamento del decreto contestato”. Soggiungeva il giudice
di pace di dover “evidenziare la condotta tenuta dalle parti
in occasione dell’accaduto per concludere nell’attribuire
l’esclusiva responsabilità della parte opponente nella
violazione delle norme del Codice”, nonché il fatto che “il
decreto contestato è stato redatto in ossequio alla vigente
normativa”, essendo “le valutazioni personali da parte del
ricorrente addotte nel tentativo di giustificare il proprio
comportamento omissivo … prive di qualsiasi valore
oggettivo”.
Il medesimo giudice affermava, poi, che la condotta del
ricorrente appariva “prima facie quantomeno singolare poiché
le eccezioni formulate in ordine alla validità del decreto
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notificatogli dalla Masspit di Massenzio Pitzalis e gli atti

contestato sono in aperto contrasto con la documentazione
prodotta dalla parte opposta, la quale ha provveduto alla
rituale tempestiva emissione dei predetti documenti secondo i
dettami della vigente normativa”. Sicché, concludeva il
Giudice di pace di Cagliari, il comportamento dell’opponente
si mostrava come “un inutile tentativo, privo di qualsiasi
dimostrazione, per sottrarsi alle conseguenze derivanti dalla

normativa del Codice. Non si può, pertanto, addivenire al
richiesto annullamento del contestato decreto ingiuntivo e
delle sue conseguenze”.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Graziano
Melis, affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi,
illustrati da memoria.
Non ha svolto attività difensiva l’intimata ditta
Masspit di Massenzio Pitzalis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. – Con il primo mezzo, assistito da quesito

ex art.

366-bis cod. proc. civ., è denunciata, ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.,
violazione o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma,
n. 4, cod. proc. civ. e del principio di cui all’art. 111,
sesto comma, Cost.
Il ricorrente sostiene che la motivazione adottata dal
Giudice di pace di Cagliari sia del tutto apparente, senza
riferimento logico e giuridico con il dispositivo, con cui si
conferma l’atto di precetto opposto, né con il proposto atto
di opposizione al precetto, facendo inspiegabile riferimento,
invero, alla convalida di un decreto ingiuntivo ed a
sanzioni, che non erano oggetto del contendere.
2. – Con il secondo e terzo mezzo, assistiti da
rispettivi quesiti

ex art. 366-bis cod. proc. civ., viene

dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4,
cod. proc. civ., la violazione del principio di

contestazione rilevata dalla parte opposta in ossequio alla

corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112
cod. proc. civ.
Il Giudice di pace adito non si sarebbe pronunciato
sull’errore di calcolo dedotto con l’opposizione a precetto
(secondo motivo), né sulla lamentata invalidità e/o
inefficacia dell’atto di precetto notificato, in conseguenza
della sua mancata sottoscrizione (terzo motivo).

assorbimento dello scrutinio degli altri due motivi.
3.1. – Preliminarmente, va dato atto della tempestività
dell’impugnazione, effettuata con ricorso spedito per la
notificazione, tramite servizio postale, il 21 novembre 2007,
a seguito di notificazione della sentenza impugnata il 22
settembre 2007.
Inoltre, sempre in via preliminare, risulta ammissibile
il rimedio esperito, alla luce del principio, ormai
consolidato, per cui, nei giudizi di opposizione
all’esecuzione decisi con provvedimento pubblicato a partire
dal l ° marzo 2006 (come nella specie, essendo stata la
sentenza impugnata depositata 1’11 settembre 2007), la
sentenza – a norma dell’art. 616 cod. proc. civ. come
modificato dall’art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 non è impugnabile con l’appello ed è perciò soggetta al
ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell’art. 111,
settimo comma, Cost.
Tale principio è applicabile tanto nei giudizi di
opposizione a precetto quanto in quelli di opposizione ad
un’esecuzione già iniziata, con la precisazione che la
disposizione transitoria dell’art. 58, secondo comma, della
legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha ripristinato l’immediata
appellabilità delle sentenze ex art. 616 cod. proc. civ., è
applicabile esclusivamente ai giudizi pendenti in primo grado
alla data del 4 luglio 2009, di entrata in vigore della
predetta legge (tra le altre, Cass., 30 aprile 2011, n.
9591). Peraltro, nel caso all’esame non si tratta di
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3. – Il primo motivo è fondato, con conseguente

decisione del giudice di pace secondo equità, ai sensi
dell’art. 113 cod. proc. civ. (essendo il valore della
controversia superiore a euro 1.100,00), per cui non si pone
neppure il problema dei rapporti tra l’art. 616 cod. proc.
civ. e l’art. 339 cod. proc. civ. (risolto in ogni caso nel
senso della prevalenza della prima norma rispetto alla
seconda, in quanto di carattere speciale e derogativo: Cass.,

3.2. – Sul fondo del motivo, occorre anzitutto
rammentare che, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,
cod. proc. civ., è affetta da nullità la sentenza che risulti
del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la
decisione si fonda, ciò verificandosi sia nel caso di
radicale carenza della motivazione, sia ove quest’ultima sia
solo apparente e cioè si estrinsechi in argomentazioni non
idonee a rivelare la

ratio decidendi,

o fra di loro

logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od
obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi
emergano dal provvedimento in sé (tra le tante, Cass., sez.
un., 16 maggio 1992, n. 5888; Cass., 22 maggio 2007, n.
11880; Cass., 8 gennaio 2009, n. 161).
Sicché, appare di tutta evidenza, alla stregua della
ricostruzione, innanzi operata (§ 1.2. del “Ritenuto in
fatto”), del percorso argomentativo tramite il quale il
Giudice di pace di Cagliari è pervenuto alla decisione e
delle coordinate giuridiche appena illustrate, che la
motivazione della sentenza impugnata sia solo apparente e,
dunque, affetta dal radicale vizio della nullità.
Essa, invero, non coniuga affatto tra loro i termini
della controversia e le ragioni a sostegno del

decisum,

mancando di far emergere già gli estremi stessi della vicenda
oggetto di cognizione. Il Giudice di pace di Cagliari,
infatti, dopo aver dato atto soltanto che la causa nasceva
come opposizione ad un precetto per la soma di euro 1.878,18,
non ha fornito alcun altro elemento per rendere comprensibile
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z

29 maggio 2008, n. 14179).

la materia del contendere nella sua concretezza e le ragioni
che lo hanno condotto alla decisione assunta, tralasciando di
indagare sui motivi specifici di opposizione fatti valere dal
Melis, per argomentare, invece, in modo del tutto generico ed
avulso dalla premessa in fatto (pur solo accennata), sulla
infondatezza dell’opposizione. A tal fine facendo
riferimento, però, ad una asserita convalida, o meno, sia

contestato”, sia “dell’entità della sanzione dovuta”, che si
assumono, apoditticamente, supportati dalla documentazione
prodotta della parte opposta, della quale però non solo è
fornita contezza sui relativi contenuti, ma, già a monte, è
priva di qualsivoglia minima indicazione. Tutto ciò per
concludere, senza correlazione intelligibile con le premesse,
per la conferma dell'”atto di precetto” notificato al Melis,
reputando di non poter “addivenire al richiesto annullamento
del contestato decreto ingiuntivo e delle sue conseguenze”,
essendo detto provvedimento “redatto in ossequio alla vigente
normativa”.
4. – In accoglimento del primo motivo di ricorso (con
assorbimento dei restanti motivi), deve essere cassata la
sentenza impugnata e rinviata la causa al Giudice di pace di
Cagliari, in persona di diverso magistrato, perché riesamini
l’opposizione a precetto proposta da Graziano Melis, nonché
provveda anche alla regolamentazione delle spese del presente
giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti
i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia la causa al Giudice di pace di Cagliari, in
persona di diverso magistrato, che provvederà anche al
regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
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del, non altrimenti specificato, “decreto ingiuntivo

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in

data 8 ottobre 2013.

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