Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27283 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovan – rel. Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1553-2012 proposto da:

IMT INTERNATIONAL SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPOROSSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARDENA’ CLAUDIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 18/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

che:

IMT International S.p.A. proponeva ricorso alla C.T.P. di Milano impugnando la cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa a pretesa avanzata dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 6 per rettifica della dichiarazione dei redditi (modello unico 2003) a seguito di disconoscimento del credito IVA 2001 vantato dalla IMT S.p.A. la cui azienda (comprensiva del credito fiscale) era stata acquisita dalla ricorrente nell’anno 2002;

– la C.T.P. respingeva il ricorso;

– la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza n. 103/1/2011 del 18/5/2011, respingeva l’appello in quanto “nessuna censura può essere mossa all’Ufficio che, avendo effettuato un controllo formale della dichiarazione, ha emesso una cartella di pagamento, come nel caso di specie, per aver disconosciuto la compensazione di un credito IVA non risultante indicato nel quadro (OMISSIS) della dichiarazione IVA anno d’imposta 2002 da parte della società che sostiene di averlo ceduto. L’Ufficio, infatti, non era tenuto ad emettere alcun avviso di accertamento.”;

– avverso tale decisione la IMT International propone ricorso per cassazione (fondato su quattro motivi), al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce omessa e insufficiente motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione anteriore alla modifica apportata dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) per avere la C.T.R. omesso di indicare gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento.

2. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente deduce la pretesa carenza di motivazione per non aver dettagliatamente illustrato il percorso logico-giuridico posto a fondamento della decisione: la censura non trova riscontro nel testo della sentenza impugnata che, succintamente, spiega le ragioni per le quali, in contrasto con le tesi della società, nella fattispecie non era necessaria la previa notifica di un atto presupposto (con instaurazione di contraddittorio anticipato); inoltre, “in tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – il vizio relativo all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un “fatto”, da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018, Rv. 650798-01).

3. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis, nonchè vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere la C.T.R. ritenuto, senza fornire adeguata spiegazione, che il disconoscimento, da parte dell’Agenzia, del credito d’imposta potesse avvenire tramite l’emissione di una cartella di pagamento non preceduta da alcun preventivo avviso.

4. Il motivo è infondato.

La ricorrente afferma, correttamente, che l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973. art. 36 – bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche.

Sostiene, di conseguenza, che nel caso de quo non fosse ravvisabile ictu octull l’insussistenza del credito IVA; la IMT International, però, omette di considerare che nella fattispecie la C.T.R. ha rilevato che la rettifica della dichiarazione in sede di controllo cartolare ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 – bis) è avvenuta proprio in base ai dati contenuti nella dichiarazione o a quelli rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria; perciò, deve ritenersi corretta e congruamente motivata l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui “l’Ufficio, infatti, non era tenuto ad emettere alcun avviso di accertamento.”.

5. Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, per non essere stato instaurato il contraddittorio preventivo sulla pretesa avanzata con la cartella di pagamento.

6. Anche tale motivo è infondato.

Difatti, “In tema di riscossione delle imposte, la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso.” (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 27716 del 21/11/2017, Rv. 646427-01).

7. Col quarto motivo si deducono nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 2 e vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) della decisione, l’Agenzia avrebbe applicato la sanzione nonostante “la mancanza o l’insufficienza nell’atto degli elementi indicati nella norma”.

8. Il motivo è inammissibile.

In primis, nel ricorso è lacunosa, in violazione dell’art. 366 c.p.c., l’esposizione del fatto processuale, di talchè non è possibile comprendere se la censura sia stata svolta in primo e secondo grado.

Ci si duole, poi, della mancanza di motivazione della cartella di pagamento in relazione alla sanzione comminata, ma l’atto introduttivo è carente perchè il contenuto della cartella non è stato nè riportato, nè trascritto.

Infine, le censure consistono in apodittiche affermazioni di erroneità della decisione impugnata senza che la denunciata violazione di legge si confrontino col testo della pronuncia ed individui specificamente gli errori in cui sarebbe incorsa la C.T.R..

9. Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso.

Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente Agenzia, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA