Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27283 del 05/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27283 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 24928-2008 proposto da:
ALFANO CLAUDIO C.F. LFNCLD66A30G273L, BIVONA RITA
C.F.

2013
2930
v
I.

BVNRTI65E63G273R,

BOMPASSO

BMPNGL67C45G273T,

D’AIUTO

DTALRD64RTO2H422G,

DELL’OGLIO

DLLMCL61L20G273U,

GALIANO

GLNMRA66P56G273F,

GALLITANO

ANGELA

LEONARDO
MARCELLO

C.F.
C.F.
C.F.

MARIA

C.F.

CONCETTA

C.F.

GLLCCT64M59G2730, LA FATA ANTONELLA C.F. LFT
NML66R67G2730, LO MONACO AGATA C.F LMNGTA64E51G273K,
LO PRESTI GIUSEPPINA C.F. LPRGPP66T45G273Y,
MONTISANTI MARIA C.F. MNTMRA60M66G2730, PICONE CHIODO

Data pubblicazione: 05/12/2013

MIRELLA C.F. PCNNNL31A23G273T, PRIANO MIRELLA C.F.
PRNMLL61D70G273T, TEDESCO • GIUSEPPA C.F.
TDSSGPP61D52H428T, tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio
dell’avvocato VACIRCA SERGIO, rappresentati e difesi

– ricorrenti contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;

intimata

Nonché da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
TEDESCO

GIUSEPPA,

BOMPASSO

ANGELA,

DELL’OGLIO

MARCELLO, LO PRESTI GIUSEPPINA, PICONE CHIODO
MIRELLA, LO MONACO AGATA, LA FATA ANTONELLA, ALFANO
CLAUDIO, GALLITANO CONCETTA, PRIANO MIRELLA, BIVONA
RITA, D’AIUTO LEONARDO, MONTISANTI MARIA, GALIANO
MARIA;
– intimati –

dall’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta delega in atti;

avverso

la

sentenza n.

1195/2007

della CORTE

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 17/10/2007 R.G.N.
1946/2005 -A-;Q1 nD6
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO per delega LALLI
CLAUDIO;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega GRANOZZI
GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto dl entrambi i rìcnrsi.

D’ANTONIO;

RG n 24928/2008

Alfano Claudio ed altri / Poste Italiane

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 17/10/2007 la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza del
Tribunale di rigetto della domanda dei ricorrenti volta ad accertare la nullità del termine apposto al
contratto di lavoro intercorso con Poste Italiane nel periodo maggio 2002/ agosto 2002 con
assegnazione presso il CUAS di Palermo “per far fronte agli incrementi di attività o esigenze
produttive particolari e di carattere temporaneo connesse alla gestione degli adempimenti ICI che

La Corte, esclusa la fondatezza dell’eccezione di risoluzione dei contratti per mutuo consenso, ha
ritenuto legittime le assunzioni a termine alla luce del dlgs n 368/2001 essendo stato rispettato il
requisito di specificità delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine.
La Corte ha, poi, richiamato l’esito della prova testimoniale che aveva confermato la stretta
correlazione tra le assunzioni e le attività conciata alla scadenza dell’ICI . Ha ritenuto provato che
tali esigenze non avrebbero potuto essere soddisfatte con il personale in servizio e che l’adibizione
anche a mansioni diverse dalla gestione ICI non era rilevante stante l’adibizione prevalente dei
lavoratori a quest’ultima.
Avverso la sentenza ricorrono in Cassazione i ricorrenti formulando due motivi .
Poste Italiane deposita controricorso con ricorso incidentale basato su tre motivi nonché memoria
ex art 378 cpc .
Motivi della decisione
Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti in quanto proposti
avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale non aveva esaminato gli
altri motivi di nullità eccepiti ed in particolare la violazione dell’art 3 del dlgs n 368/2001
considerato che Poste aveva dato avvio alla procedura di licenziamento collettivo e che per la
struttura di Palermo era stato superato il limite quantitativo delle assunzioni a tempo determinato.
Con il secondo motivo denunciano omessa insufficiente motivazione . Osservano che avevano
dedotto che la loro assunzione non era stata effettuata per fronteggiare l’incremento dell’attività in
relazione all’ICI,ma per assicurare i normali servizi ai quali erano stati applicati alternativamente.
La Corte aveva liquidato ogni questione con motivazione del tutto insufficiente.
Le censure sono infondate.
Con riferimento al primo motivo deve rilevarsi che la questione non risulta trattata in alcun modo
nella sentenza impugnata. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte qualora una
determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, come nella specie, non

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non possono essere soddisfatte con il personale in servizio “.

risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di
legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere
non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per
il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio
precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale
asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass.
Cass. 21 febbraio 2006 n.3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518)

effettivamente sollevata la questione dell’inosservanza dell’art 3 del dlgs n 368/2001 . Quanto
all’appello, anch’esso riportato nel ricorso in cassazione, deve rilevarsi che con detto atto i
ricorrenti ha nno eccepito s olo il s uperamento di una no n m eglio p recisata p ercentuale, m a no n
hanno riproposto in modo specifico la violazione dell’art 3 del dlgs n 368 /2001. Soltanto nelle
conclusioni hanno dichiarato di voler riproporre tutte le eccezioni già sollevate nel ricorso
introduttivo senza ulteriori specificazioni . Ne consegue che la genericità dei motivi in appello ,
sotto tale profilo, ha determinato il mancato esame da parte della Corte territoriale dell’eccezione
riproposta, invece, nel presente giudizio.
In ogni caso il motivo risulta infondato alla luce della stessa disposizione citata dai ricorrenti atteso
che la norma dispone che l’apposizione di un termine alla durata di un contratto non è ammessa
presso unità produttive nelle quali si sia proceduto , entro i sei mesi precedenti a licenziamenti
collettivi ….salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzioni di lavoratori assenti ,
ovvero sia concluso ai sensi dell’art 8 , comma 2, della legge n 223/1991, ovvero abbia una durata
iniziale non superiore a tre mesi” . Poiché i contratti in esame sono tutti di durata inferiore ai tre
mesi ( cfr controricorso con la specifica indicazione della durata dei contratti) la censura dei
ricorrenti , sotto tale profilo è infondata .
Anche il secondo motivo è infondato,
Il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, di “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”
stabilisce ai primi due commi:
” – È consentita l’apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro subordinato a fronte
di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 2 – L’apposizione del termine
è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono
specificate le ragioni di cui al comma 1″.
‘Questa Corte ha affermato ( cfr Cass n 2279/2010) che” con l’espressione sopra riprodotta, di
chiaro significato già alla stregua delle parole usate, il legislatore ha infatti inteso stabilire un vero e
2

Nella fattispecie ,dall’esame del ricorso in Tribunale, riportato integralmente dai ricorrenti, risulta

proprio onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, perseguendo la finalità di
assicurare la trasparenza e la veridicità dì tali ragioni nonché l’immodificabilità delle stesse nel
corso del rapporto (così Corte Costituzionale sent. 14 luglio 2009 n. 214).
Il decreto legislativo n. 368 del 2001, abbandonando il precedente sistema di rigida tipicizzazione
delle causali che consentono l’apposizione dì un termine finale al rapporto di lavoro (in parte già
oggetto di ripensamento da parte del legislatore precedente), in favore di un sistema ancorato alla
indicazione di clausole generali (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o

infatti posto il problema, nel quadro disciplinare tuttora caratterizzato dal principio di origine
comunitaria del contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr., in proposito, Cass. 21 maggio 2008
n. 12985) del possibile abuso insito nell’adozione di una tale tecnica.
Per evitare siffatto rischio di un uso indiscriminato dell’istituto, il legislatore ha imposto la
trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a giustificazione del termine,
già a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione
dell’onere di specificazione, vale a dire di un’ indicazione sufficientemente dettagliata della causale
nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto che con riguardo alla sua
portata spazio-temporale e più in generale circostanziale”.
La Corte territoriale ha affermato la specificità della causale apposta al contratto intercorso tra le
parti in quanto , sebbene , nella prima parte, enunciasse solo genericamente motivi attinenti ad
esigenze aziendali, faceva, poi, riferimento, per precisarne in concreto la portata,all’esigenza di”
far fronte agli incrementi di attività o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo
connesse alla gestione degli adempimenti ICI che non possono essere soddisfatte con il personale in
servizio”; indicava la struttura ed il luogo di adibizione dei lavoratori e cioè il CUAS di Palermo ;
le mansioni o posizione di lavoro cui i ricorrenti sarebbero stati adibiti nonché il lasso temporale,
tra maggio ed agosto, di incremento dell’ attività.
La Corte d’Appello ha, inoltre, evidenziato che la prova testimoniale svolta aveva confermato la
stretta correlazione esistente tra le assunzioni presso il CUAS di Palermo e l’intensificazione
dell’attività correlata alla scadenza dell’ICI .
Non sussiste, pertanto, il vizio denunciato di omessa motivazione avendo il giudice di merito
adeguatamente spiegato le ragioni della sua decisione.
La valutazione in fatto della Corte territoriale non è censurabile anche con riferimento alla
doglianza formulate dai ricorrenti di essere stati adibiti a mansioni diverse da quelle per le quali
erano stati assunti. Sul punto il giudice di merito ha evidenziato che questo non escludeva che
erano stati adibiti in via prevalente a mansioni relative alla gestione dell’ICI ed ha, altresì,

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sostitutivo), cui ricondurre le singole situazioni legittimanti come individuate nel contratto, si è

osservato che i ricorrenti avevano affermato di essere stati “alternativamente” applicati a tutti i
servizi del CUAS “e dunque anche a quelli relativi all’ICI .
Per le ragioni che precedono il ricorso principale va rigettato ed il ricorso incidentale, con il quale
Poste Italiane ha reiterato l’eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso e di
insussistenza dell’interesse dei ricorrenti non essendo possibile la conversione a tempo
indeterminato del contratto, resta assorbito.
Le spese processuali seguono la soccombenza.

Riunisce i ricorsi , rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; condanna i
ricorrenti a pagare a Poste Italiane le spese processuali che liquida in € 100,00 per esborsi ed €
3.500,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge.
Roma 17/10/2013

PQM

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