Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27282 del 29/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 25/11/2015, dep.29/12/2016),  n. 27282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Rema alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.R., rappresentata e difesa dall’avv. Rinaldo Frau e

dall’avv. Fausto Fusco, presso il quale è elettivamente domiciliata

in Roma alla via Ancona n. 20;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 53/43/09, depositata l’8 maggio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

novembre 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, accogliendo l’appello di B.M.R., nel giudizio introdotto con l’impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di sgravio delle sanzioni applicate con la cartella di pagamento notificatale il 23 febbraio 2004 e portante i 2/3 delle somme residue dovute a titolo di IRPEF, oltre a sanzioni ed interessi, in relazione all’avviso di accertamento per l’anno 1993, notificato il 6 dicembre 1999, ha dichiarato valida l’adesione al condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 benchè fosse stata presentata istanza ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis – disponendo il rimborso delle somme pagate in eccedenza.

Il ricorso della contribuente avverso il detto avviso era stato rigettato con sentenza depositata il 29 giugno 2001, divenuta definitiva il 29 settembre 2002, e nella pendenza di quel giudizio era stata saldata la cartella relativa all’iscrizione frazionata di un terzo dei tributi pretesi.

Secondo il giudice d’appello, la lite era condonabile ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 in quanto alla data del 29 settembre 2002, indicata al comma 3 come termine ultimo, la lite era ancora pendente. Non rilevava che la contribuente aveva “aderito alla sanatoria richiamando erroneamente la L. n. 289 del 2002, art. 9 bis ma rilevava l’intendimento di porre fine alla lite fiscale ancora pendente”. Il versamento pari alla somma portata dalla cartella senza interessi e sanzioni, e cioè i 2/3 dei tributi ancora dovuti, era superiore a quanto dovuto per la sanatoria ex art. 16, cioè il 50% del valore della lite, come definito al comma 3, lett. c), per cui la contribuente, “oltre allo sgravio della cartella per le somme ancora iscritte a ruolo, aveva diritto alla restituzione della somma pagata in eccedenza, escludendo il rimborso di quanto versato in pendenza di giudizio a seguito dell’iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi del comma 5”.

La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 l’amministrazione ricorrente assume che sarebbe stato ritenuto erroneamente applicabile la L. n. 289 del 2002, art. 16 pur essendo stata presentata l’istanza di condono ex art. 9 bis, attribuendosi all’istanza un significato diverso di quello previsto dalla legge agevolativa, che non consente in alcun caso la conversione delle dichiarazioni integrative formulate dai contribuenti, essendo gli effetti giuridici delle stesse predeterminati dalla normativa specifica.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha infatti affermato che “in tema di condono fiscale, la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicchè, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall’ufficio, nè contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile” (Cass. n. 15295 del 2015, n. 11188 del 2004, n. 25238 del 2013).

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

In considerazione della peculiarità della fattispecie le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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