Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27282 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14221-2013 proposto da:

SIDER VASTO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 99,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO PANETTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato VITTORIO SUPINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI CHIETI, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 485/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 15/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La C.T.P. di Chieti, con sentenza del 18.4.2000, accolse il ricorso proposto da Sider Vasto s.p.a., avverso un avviso di accertamento emesso nel 1999 dall’Ufficio IVA di Chieti, in relazione all’anno 1994, con cui si contestava l’infedeltà della dichiarazione, nonchè l’inesistenza di alcune operazioni commerciali e la conseguente inesigibilità dell’IVA relativa. Detta sentenza venne integralmente confermata dalla C.T.R. dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara, con sentenza n. 209/6/01. Proposto ricorso per cassazione sia dall’Agenzia delle Entrate che dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la S.C. lo accolse integralmente con sentenza n. 29395/2008, rinviando alla stessa C.T.R., in diversa composizione, per il prosieguo.

Riassunto il giudizio dalla società, l’adita C.T.R. accolse l’appello dell’Ufficio con sentenza n. 667/09/09, avverso la quale la stessa società propose ricorso per revocazione, ex art. 395 c.p.c. La C.T.R. dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara, con sentenza n. 485/10/12, rigettò il ricorso.

Sider Vasto s.p.a. ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste l’Agenzia con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – In data 16.5.2019, la società ricorrente ha depositato memoria con cui, a seguito della sua ammissione al concordato preventivo con decreto del Tribunale di Vasto del 14.8.2014, successivamente omologato, e all’adesione dell’Agenzia delle Entrate alla proposta concordataria e alla conseguente transazione fiscale con essa intervenuta ai sensi del L. Fall., ex art. 182 – ter, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

1.2 – Detta istanza, debitamente documentata, comporta la necessità di adottare la chiesta declaratoria. Infatti, la L. Fall., art. 182-ter, comma 5, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che “La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell’art. 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al comma 1”.

Pertanto, essendosi dimostrata l’intervenuta omologa del concordato preventivo da parte del Tribunale di Vasto, ed indubbio essendo che il presente giudizio ha ad oggetto i crediti di cui alla transazione fiscale, va pronunciata la cessazione della materia del contendere, occorrendo peraltro doversi precisare che ciò implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (in termini, la recentissima Cass. n. 24083/2018).

1.3 – Per quanto riguarda le spese di lite dell’intero giudizio, esse possono integralmente compensarsi, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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