Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27281 del 29/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 25/11/2015, dep.29/12/2016), n. 27281
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA spa, rappresentata e difesa dall’avv.
Sandro Tattanzi presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma
alla via Sicilia n. 66;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 50/37/08, depositata il 10 luglio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25
novembre 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per la ricorrente e
l’avv. Sandro Tattanzi per la contro ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CUOMO Luigi, che ha concluso per l’estinzione per cessata materia
del contendere.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per revocazione avverso la decisione d’appello della medesima CRT (n. 58/32/2007) che, ritenuta l’intervenuta formazione di un giudicato esterno (sulla medesima questione e per le medesime annualità d’imposta), ha riconosciuto alla spa RAI Radiotelevisione Italiana il diritto al rimborso dell’imposta sul patrimonio netto – prevista dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, art. 1 convertito nella L. 26 novembre 1992, n. 461 – indebitamente versata per gli anni dal 1992 al 1997.
La spa RAI ha resistito con controricorso, articolando sette motivi di ricorso incidentale condizionato.
Con memoria depositata il 13 novembre 2015 l’Agenzia delle entrate, ricorrente principale, ha fatto presente che il ricorso per cassazione da essa proposto nei confronti della originaria sentenza d’appello (n. 58/32/07) era stato accolto, e la causa era stata decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della RAI. Ne conseguiva che era venuto meno l’interesse dell’amministrazione all’accoglimento del ricorso, essendo stata cassata, in via definitiva, la sentenza impugnata.
Il Collegio, rilevato che con la sentenza di questa Corte n. 30780 del 2011 è stato accolto il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate avverso la originaria decisione di appello, la quale è stata cassata, e che la relativa causa è stata decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente, e preso atto che è così venuto meno l’interesse dell’Agenzia delle entrate all’accoglimento del ricorso, con assorbimento dei motivi di ricorso incidentale condizionato, legato all’accoglimento del ricorso principale, ritiene vada dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’esito del giudizio induce a dichiarare compensate fra le parti le spese di lite.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016