Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27281 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. un., 19/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ADAMO Mario – Presidente Sez. –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25273/2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO,

PATTERI ANTONELLA, VALENTE NICOLA, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA

DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FURNARI ALESSANDRO, per

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 401/2007 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 24/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

uditi gli avvocati Antonella PATTERI, Paolo BOER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbiti gli altri.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

premesso che con sentenza depositata il 24 ottobre 2007, la Corte d’appello di Brescia, riformando la decisione di primo grado, ha condannato l’INPS a pagare a M.M.T. – titolare con decorrenza dall’aprile 1997 di pensione di anzianità a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo), attribuita con comunicazione del 29 ottobre 1997 – la somma di Euro 160.307,73, oltre accessori, da lei richiesta, con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 7 settembre 2006, a titolo di maggior importo della quota capitale della pensione, liquidata dall’INPS con coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo e approvati dal comitato di vigilanza del Fondo medesimo con deliberazione dell’8 marzo 1988, anzichè quelli diversi e maggiori stabiliti dalla tabella allegata al D.M. 19 febbraio 1981;

che, in proposito, la Corte territoriale ha preliminarmente ritenuta infondata l’eccezione proposta dall’INPS di decadenza del diritto ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992, accogliendo poi nel merito la domanda;

che con ricorso notificato ex art. 149 c.p.c., con consegna all’ufficio postale di Roma Prati il 23 ottobre 2008, 1TNPS ha chiesto la cassazione della predetta sentenza, con due motivi, relativi, rispettivamente, alla violazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, come sostituito dal il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito nelle L. 14 novembre 1992, n. 438, e alla violazione della L. 13 luglio 1965, n. 859, art. 34, L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13, in relazione al D.M. 19 febbraio 1981, art. 2, comma 503 L. 24 dicembre 2007 n. 244 e 12 delle disposizioni preliminari al codice civile;

che, in particolare, sotto il primo profilo l’Istituto sostiene una interpretazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, (e successive modificazioni) diversa da quella fatta propria da queste sezioni unite con la sentenza n. 6491 del 1996 (e recentemente ribadita con la sentenza del 29 maggio 2009 n. 12720), affermando che la decadenza ivi prevista è applicabile anche all’ipotesi, ricorrente nel caso in esame, di richiesta di riliquidazione di una prestazione previdenziale già erogata;

che queste sezioni unite sono state investite, su iniziativa della sezione lavoro (ordinanza 11 giugno 2010 n. 14072), del tema coinvolto dal ricorso, relativo alla interpretazione della L. 13 luglio 1965, n. 859, art. 34, anche alla luce degli interventi legislativi successivi, in quanto la sezione rimettente non ritiene appagante l’orientamento al riguardo espresso con la decisione di queste sezioni unite del 20 ottobre 2009 n. 22154;

rilevato che l’interpretazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, oggetto del primo motivo del ricorso dell’INPS è stata anch’essa oggetto di nuova investitura nei confronti di queste sezioni unite da parte della sezione lavoro della Corte con tre ordinanze, cui è seguita l’assegnazione a questa medesima udienza dei tre procedimenti relativi;

che a quest’ultimo riguardo, queste sezioni unite, rilevando la sopravvenienza del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111, che integra la disciplina di cui al citato art. 47, con efficacia parzialmente retroattiva, hanno valutato che tale ius susperveniens, che investe l’argomento in ordine al quale era richiesto a queste sezioni unite una rivalutazione del proprio precedente orientamento, solleciti la sezione lavoro ad una rivisitazione complessiva della disciplina della materia, al fine di stabilire, anche alla luce di tali norme, la persistenza o non del proposito di richiedere a queste sezioni unite il revirement prospettato nell’ordinanza interlocutoria precedente la loro approvazione;

che, in proposito, queste sezioni unite hanno pertanto disposto la restituzione degli atti alla sezione lavoro della Corte, cui è rimessa la valutazione suddetta;

che appare altresì necessario disporre analogo provvedimento anche con riguardo al ricorso in esame, in ragione del fatto che anche in questa sede viene in evidenza il tema suddetto, relativo alla interpretazione dell’art. 47, D.P.R. sotto il profilo indicato, comune a quello di cui ai tre procedimenti citati.

P.Q.M.

La Corte restituisce alla sezione lavoro gli atti, in ragione del fatto che nel giudizio è presente una questione preliminare in ordine alla quale sono stati restituiti, in altri giudizi, gli atti alla medesima sezione perchè valuti l’opportunità di una nuova valutazione della materia, alla luce dello ius superveniens al riguardo intervenuto con la L. n. 111 del 2011.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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