Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27281 del 05/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27281 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 27541-2009 proposto da:
FINASTER S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 06733720152, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANTURCO l,
presso lo studio dell’avvocato PAVAROTTI FABRIZIO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013

MAGNOCAVALLO ANTONIO L., giusta delega in atti;
– ricorrente –

2868

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE,

C.F.

80078750587,

in persona del

suo

Data pubblicazione: 05/12/2013

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

_

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;
– SIRAM S.P.A. C.F. 08786190150, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA P. MAGNO 23/A, presso lo studio
dell’avvocato ROSSI GUIDO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BORTOLUZZI ANDREA,
giusta delega in atti;
– controricorrental

avverso la sentenza n. 114/2009 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 29/09/2009 R.G.N. 535/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega SGROI
ANTONINO;
udito l’Avvocato ROSSI GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per: estinzione per rinuncia.

rappresentati e difesi dagli avvocati SGROI ANTONINO,

R.G. 27541/2009
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Venezia l’INPS, anche
quale mandatario speciale di S.C.C.I. s.p.a. deduceva: che la società SIRAM

8-1994 in base alle previsioni delle leggi n. 206/1995 e 30/1997, con
riferimento alla filiale di Venezia; che successivamente il ramo di azienda
costituito dal “settore servizi energia, complementari, integrato ed ingegneria”
era stato conferito in SIGEST s.p.a. con conseguente trasferimento ex art.
2112 c.c. dei dipendenti dal 1-1-1999, mentre detta società mutava
denominazione in SIRAM s.p.a.; che a seguito della decisione della
Commissione europea del 25-11-1999 (di parziale illegittimità degli sgravi
fruiti dalle aziende site in Venezia) l’istituto aveva chiesto alla SIRAM s.p.a. la
restituzione degli sgravi indebitamente fruiti, oltre interessi legali; che in
seguito la SIRAM veniva incorporata mediante fusione in DALKIA s.p.a. e
contestualmente detta società mutava denominazione nella attuale SIRAM
s.p.a.; che pertanto quest’ultima società andava condannata a restituire
l’importo indicato (quantificato in euro 545.569,50) oltre interessi.
La SIRAM s.p.a. si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di
legittimazione passiva (essendo peraltro la vecchia SIRAM s.p.a. confluita
nella FINASTER s.p.a.), la carenza di legittimazione attiva in capo all’INPS, la
nullità del ricorso introduttivo, l’intervenuta prescrizione quinquennale e, nel
merito, la erroneità del conteggio predisposto dalla controparte con la
.

conseguente necessità di ridurre le somme azionate.

1

s.p.a. negli anni 1995/1997 aveva usufruito degli sgravi fiscali di cui al d.m. 5-

Autorizzata la chiamata in causa della FINASTER, richiesta dall’INPS
nella prima udienza, la detta società si costituiva eccependo la inammissibilità
della sua chiamata in causa, la improcedibilità ed improponibilità della
domanda dell’istituto e, nel merito, contestando la debenza delle somme

sull’acquirente del ramo di azienda, ovvero su SIGEST confluita, attraverso
vari passaggi societari, nell’attuale SIRAM s.p.a.) ed eccependo la intervenuta
prescrizione.
Il giudice adito con sentenza non definitiva n. 31/2006 rigettava tutte le
eccezioni sollevate da FINASTER e, ritenendo tale società l’unica tenuta a
rispondere alle pretese dell’INPS, dichiarava il difetto di legittimazione passiva
della SIRAM e disponeva per la prosecuzione del giudizio.
La FINASTER s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza non
definitiva. L’INPS si costituiva resistendo e proponendo appello incidentale,
subordinato all’appello principale, avverso la declaratoria di carenza di
legittimazione passiva della SIRAM s.p.a..
Quest’ultima si costituiva resistendo e proponendo appello incidentale
condizionato relativo all’inapplicabilità dell’art. 106 c.p.c. in primo grado
relativamente alla chiamata in causa di FINASTER.
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata il 29-9-2009,
rigettava l’appello principale e dichiarava assorbiti gli appelli incidentali
dell’INPS e della SIRAM s.p.a., confermando per quanto in motivazione la
sentenza di primo grado e compensando le spese di appello.
In sintesi i confermato il rigetto della eccezione di inammissibilità ed
improcedibilità della domanda dell’INPS e rilevato che la comunicazione della
2

richieste (in quanto ogni onere di restituzione degli sgravi gravava

Commissione Europea di avvio della procedura ex art. 93 del Trattato CE
risolveva comunque in termini adeguati la problematica dell’avviso di avvio di
procedimento di recupero delle somme oggetto del presente giudizio, la Corte
di merito, con riguardo alla legittimazione passiva, affermava che in sostanza

società che aveva usufruito dei benefici e che aveva ricevuto la comunicazione
dalla Commissione Europea dell’inizio della pratica di verifica della legittimità
degli stessi e che, non avendo dimostrato di aver evidenziato tali rischi di
recupero contributi alla società alla quale aveva ceduto il ramo d’azienda,
doveva rispondere, in termini assolutamente esclusivi, in sede di richiesta di
restituzione di detti benefici.
Infine sulla prescrizione la Corte riteneva che nella fattispecie era
applicabile la prescrizione decennale ex art. 15 Regolamento Ce 659/1999 e
che tale termine decennale era stato interrotto sia con la comunicazione
dell’inizio della procedura di verifica (18-2-1998) sia con la comunicazione di
recupero (23-6-2000), per cui in effetti non si era realizzata alcuna
prescrizione, ed in tali sensi andava corretta la motivazione della pronuncia di
primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza la FINASTER s.p.a. in liquidazione ha
proposto ricorso con quattro motivi.
L’INPS ha resistito con controricorso.
Anche la SIRAM s.p.a. ha resistito con controricorso.
Infine nell’udienza pubblica è stato depositato atto di rinuncia al ricorso
firmato dal rappresentante legale e dai difensori della società ricorrente, con la
accettazione da parte del legale rappresentante della Siram s.p.a., e il difensore
3

FINASTER s.p.a. (nella quale era confluita la vecchia SIRAM s.p.a.) era la

dell’INPS ha “preso atto” di tale rinuncia, non opponendosi alla richiesta di
compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il Collegio che, con l’atto depositato, la società

spese del giudizio” e il rappresentante legale della SIRAM s.p.a. ha accettato
tale rinuncia, della quale il difensore dell’INPS ha “preso atto”.
La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli
artt. 390 e 391 c.p.c.) che, nella specie, va dichiarata con sentenza — anziché
nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391, 1° comma, c.p.c.,
cit.) — in dipendenza della adozione del provvedimento a seguito della
discussione in pubblica udienza (cfr.. Cass. S.U. 1-4-2004 n. 6407, Cass. S.U.
10-7-2003 n. 10841, Cass. 12-6-2004 n. 11211, Cass. 29-1-2008 n. 1913).
Infine, considerato, in sostanza, l’accordo tra le parti, le spese tra le stesse
vanno compensate.
P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.
Roma 10 ottobre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

,ADENTE

A

Il Funzionario Giudiziari
Dott.ssa Donate

ricorrente ha rinunciato al ricorso “con la compensazione fra tutte le parti delle

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