Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27280 del 29/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 29/12/2016, (ud. 25/11/2015, dep.29/12/2016),  n. 27280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.L., rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Ferrari

e dall’avv. Paolo Panariti, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Roma alla via Celimontana n. 38;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 132/21/07, depositata il 3 dicembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

novembre 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per la

controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.L., propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha confermato la legittimità della pretesa manifestata con due avvisi con i quali era stato accertato, per gli anni 1999 e 2000 un reddito diverso, scaturito da operazione speculativa costituita dalla rivendita, a Lire 11.000, di azioni ricevute nel dicembre 1999 in regime di stock option, cioè assegnate al valore di Lire 7850 ciascuna dal datore di lavoro al dipendente che le aveva sottoscritte, esercitando così il diritto di opzione riconosciutogli dallo stesso datore di lavoro, operazione inquadrabile nell’ipotesi prevista dall’art. 81, comma 1, lett. c bis, del tuir.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo denuncia la nullità della sentenza per non aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello privo di uno degli elementi indicati dal D.P.R. n. 546 del 1992, art. 53 e con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 11 Cost., comma 2; con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 48 e 82 del tuir; con il quarto motivo si duole, con riguardo alle sanzioni applicate, che non sia stata ravvisata la sussistenza delle condizioni di obiettiva incertezza.

I primi due motivi, anche a voler prescindere dalla verifica dell’idoneità dei rispettivi quesiti di diritto, sono infondati: il primo, in quanto la sanzione dell’inammissibilità del ricorso è prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 solo se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati”, vale a dire, per quanto qui denunciato, “lo sviluppo del processo e i suoi antefatti”, il che non ricorre nella specie, considerato l’ampio spazio (quasi un’intera pagina) riservato nello svolgimento del processo al contenuto dell’appello dell’ufficio, dalla narrativa dell’attività svolta dal primo giudice, all’inquadramento della questione, all’esposizione delle ragioni del gravame; il secondo, perchè il giudice chiamato in sede di impugnazione a qualificare una fattispecie impositiva sulle quali le parti controvertano, e ad individuare il relativo regime non può certo astenersene.

E’ inammissibile il terzo motivo in quanto il quesito di diritto (“se l’affermazione della sussistenza di una plusvalenza tassabile nell’ambito dell’effettuata operazione di stock option costituisca violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 2, lett. g) e art. 82, comma 5, del nel testo all’epoca vigente”) è privo di riferimento alla fattispecie (“..l’effettuata operazione di stock option…”) e si risolve nel porre un’astratta questione giuridica.

E del pari inammissibile per inidoneità del quesito di diritto, per le medesime ragioni, il quarto motivo del ricorso (“… se erroneamente sia stata negata l’applicabilità dell’esimente di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, sussistendone invece le condizioni di legge”).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.700 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA