Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27280 del 24/10/2019
Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27280
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –
Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3794-2013 proposto da:
SIDER VASTO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 9,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO PANETTA, rappresentata e
difesa dall’avvocato VITTORIO SUPINO;
– ricorrente –
contro
AGEZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE TERAMO, EQUITALIA PRAGMA
SPA;
– intimati –
Nonchè da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI TERAMO, in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale –
contro
SIDER VASTO SPA, EQUITALIA PRAGMA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 48/2012 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,
depositata il 12/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/05/2019 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La C.T.P. di Teramo, con sentenza del 14.4.2000, previa loro riunione, accolse i tre ricorsi proposti da Profilvasto s.p.a. (all’epoca controllata da Sider Vasto s.p.a.), avverso altrettanti avvisi di accertamento emessi nel 1999 dall’Ufficio IVA di Teramo, in relazione agli anni 1994, 1995 e 1996, con cui si contestava l’infedeltà delle dichiarazioni, nonchè l’inesistenza di alcune operazioni commerciali e la conseguente inesigibilità dell’IVA relativa. Detta sentenza venne integralmente confermata dalla C.T.R. dell’Abruzzo con sentenza n. 241/01/2001. Proposto ricorso per cassazione sia dall’Agenzia delle Entrate che dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la S.C. lo accolse integralmente con sentenza n. 28561/2008 e, decidendo nel merito, rigettò i ricorsi della società, stante il mancato assolvimento dell’onere della prova sulla stessa gravante.
In forza di detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate di Teramo iscrisse quindi a ruolo l’IVA relativa agli anni 1994-1996 ed Equitalia Pragma s.p.a. emise la conseguente cartella di pagamento, per l’importo di Euro 7.708.386,89 nei confronti di Profilvasto s.p.a., con notifica effettuata in data 13.7.2009 presso la vecchia sede sociale. La predetta società, tuttavia, era stata incorporata da Sider Vasto s.p.a. sin dal 16.6.2004; l’incorporante propose quindi ricorso dinanzi alla C.T.P. di Teramo con atto del 21.10.2009 (iscritto al N. 598/2009 RGR). Frattanto, in data 15.10.2009, Equitalia Pragma s.p.a. notificò la medesima cartella presso la sede sociale di Sider Vasto, che propose ulteriore ricorso con atto del 9.11.2009 dinanzi alla medesima C.T.P. (iscritto al N. 621/2009 RGR). Con sentenza n. 364/02/2010 resa in tale ultima causa, l’adita C.T.P. accolse il ricorso stante l’incompetenza per territorio dell’Agenzia delle Entrate di Teramo, annullando gli atti impugnati. Proposto appello dall’Ufficio, la C.T.R. dell’Abruzzo lo accolse con sentenza n. 48/5/12 del 12.6.2012, rigettando al contempo l’appello incidentale della società.
Sider Vasto s.p.a. ricorre ora per cassazione, sulla base di quattro motivi, cui resiste l’Agenzia con controricorso, spiegando anche ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi. Equitalia Pragma s.p.a., benchè regolarmente intimata, non ha resistito.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – In data 16.5.2019, la società ricorrente ha depositato memoria con cui, a seguito della sua ammissione al concordato preventivo con decreto del Tribunale di Vasto del 14.8.2014, successivamente omologato, e all’adesione dell’Agenzia delle Entrate alla proposta concordataria e alla conseguente transazione fiscale con essa intervenuta ai sensi della L. Fall., ex art. 182 – ter, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
1.2 – Detta istanza, debitamente documentata, comporta la necessità di adottare la chiesta declaratoria. Infatti, la L. Fall., art. 182 – ter, comma 5, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che “La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell’art. 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al comma 1”.
Pertanto, essendosi dimostrata l’intervenuta omologa del concordato preventivo da parte del Tribunale di Vasto, ed indubbio essendo che il presente giudizio ha ad oggetto i crediti di cui alla transazione fiscale, va pronunciata la cessazione della materia del contendere, occorrendo peraltro doversi precisare che ciò implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (in termini, la recentissima Cass. n. 24083/2018). Resta conseguentemente assorbito il ricorso incidentale condizionato.
1.3 – Per quanto riguarda le spese di lite dell’intero giudizio, esse possono integralmente compensarsi, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 29 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019