Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27280 del 05/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27280 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 26422-2010 proposto da:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. 06382641006,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 39,
presso lo studio dell’avvocato LEMBO ALESSANDRO, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
2013
2857

SANTORO PIER LUIGI, PIERLUIGI LAX, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

NAPPI PAOLA C.F. NPPPLA63L45E625A;

Data pubblicazione: 05/12/2013

- intimata Nonché da:
NAPPI PAOLA C.F. NPPPLA63L45E625A,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo
studio dell’avvocato D’AMATI DOMENICO, che la

GIOVANNI NICOLA, COSTANTINI CLAUDIA, D’AMATI
NICOLETTA, giusta delega in atti;
– contori corrente e ricorrente incidentale contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. 06382641006,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 39,
presso lo studio dell’avvocato LEMBO ALESSANDRO, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
SANTORO PIER LUIGI, PIERLUIGI LAX, giusta delega in
atti;
– controri corrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1365/2009 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 11/11/200i r.g.n. 418/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udii zA del 10/10/2013 dal Cgmtdgli&re pntt. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato SANTORO PIER LUIGI;
udito l’Avvocato COSTANTINI CLAUDIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rappresenta e difende unitamente agli avvocati D’AMATI

Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, assorbito
..

ricorso incidentale.

,

RG n 26422/2010

RAI / Nappi Paola

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata 1’1 I novembre 2009 la Corte d’Appello di Firenze, ha confermato la
sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto del 26 giugno
1998 intercorso tra la Rai e Paola Nappi ed aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto a tempo
indeterminato a decorrere da quella data con inquadramento della lavoratrice come redattore
ordinario e condanna della società a corrispondere le retribuzioni omesse, in relazione a detta

La Corte territoriale, dopo aver ritenuto che la transazione intercorsa tra le parti in data 25 settembre
1997 aveva chiuso ogni questione fino all’ottavo contratto a tempo determinato intercorso tra le
parti dovendo essere esaminato solo quello relativo al periodo 13 luglio /6 settembre 1998, ha
ritenuto fondata la censura di nullità delle C.C.N.L. giornalisti dell’1/10/ 1995- 30/9/1999 perché
detto contratto , dopo aver introdotto la possibilità di contratti a termine anche per sostituire
giornalisti assenti per ferie, non aveva fissato la percentuale dei lavoratori a termine da potersi
assumere rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.
La Corte d’Appello ha, inoltre, rilevato, con riferimento alla possibilità di integrazione della
contrattazione collettiva attraverso quella aziendale condotta con l’USIGRAI , che in base
all’articolo 23 della legge n. 56 del 1987 non era possibile per la contrattazione aziendale introdurre
nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine essendo attribuita tale facoltà solo alla
contrattazione collettiva nazionale o locale.
Infine la Corte ha rilevato che la clausola contrattuale era comunque nulla anche -1-rtragrj1ra legge
n. 230 del 1962 in base alla quale, secondo la giurisprudenza formatasi prima dell’entrata in vigore
della legge n. 56 del 1987, era pacifico che non fosse ammissibile ricorrere al contratto a termine
per sostituire lavoratori assenti per ferie.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione la Rai formulando due motivi.
Si costituisce Paola Nappi con controricorso e ricorso incidentale basato su sei motivi . La RAI ha
depositato controricorso al ricorso incidentale.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art
378 cpc
Motivi della decisione.
Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti in quanto
proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 23 della legge n. 56 del
1987 e del contratto collettivo giornalistico del 1995; violazione dell’accordo FIEG-FNSI del 27

qualifica, con decorrenza dalla messa in mora del 3 ottobre 2002.

gennaio 2002; violazione dell’accordo RAI Usigai del 18 luglio 1995; violazione dell’accordo RAI
Usigrai FNSI del 22 ottobre 2001; violazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1367, 2071, 2077 c.c.
Censura la sentenza impugnata per avere affermato la nullità dell’articolo 3 del CCNLG per difetto
della clausola di contingentamento per l’ipotesi di assunzione a termine per sostituire giornalisti
assenti per ferie.
Osserva che il contratto collettivo aveva stabilito la percentuale del 10% della forza lavoro in pianta
stabile di redattori assumibili a termine, in tutti i casi previsti dall’art I della L n 230/1962 ed in

Con riferimento all’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione di giornalisti assenti per ferie,
malattia, gravidanza, puerperio e aspettativa, secondo la ricorrente il contratto collettivo, anche
eamndr, It-sua formulazione letterale, aveva, invece, previsto un rapporto di uno a uno.
Rileva che la Corte aveva male interpretato l’articolo 23 ritenendo che tale disposizione imponesse
alle parti collettive di fissare una percentuale di assumibili a termine rispetto alla forza lavoro o in
pianta stabile necessariamente inferiore alla rapporto di uno a uno, senza consentire alcuna
differenziazione e /o articolazione per categoria di lavoratori e senza alcuna differenziazione tra
assunzione a termine per sopperire ad esigenze diverse da quelle individuate dagli stessi contratti.
Osserva inoltre, pur ritenendo assorbente il precedente ragionamento, che con l’accordo RAI/
Usigrai del 18 luglio 1995 le parti affrontarono e regolamentarono il problema delle ferie arretrate
stabilendo che più giornalisti in ferie in periodi diversi avrebbero potuto essere sostituiti con un solo
giornalista ciò all’evidente fine di assicurare continuità alle redazioni e che in tale sede fu stabilito
che tale forma di sostituzione sarebbe avvenuta nella rapporto di uno a tre.
Deduce, altresì, che il successivo accordo del 17 gennaio 2002 tra la Federazione italiana degli
editori di giornali ( FIEG) e la Federazione nazionale della stampa italiana ( FNSI) avente portata
ricognitiva, era stato confermato il rapporto di uno a uno già stabilito dal contratto nazionale di
lavoro per la sostituzione dei lavoratori in ferie e che l’accordo RAI Usigrai del 22 ottobre 2001
aveva richiamato il rapporto di uno a tre nell’applicazione dell’accordo del 18 luglio 1995.
Lamenta che la Corte aveva considerato gli accordi Usigrai quali contrattazione aziendale
dimenticando che l’accordo del 17 gennaio 2002 fu stipulato a livello nazionale e che il sindacato
Usigrai rappresentava i giornalisti di un’azienda titolare di più indipendenti testate giornalistiche,
ben 20 redazioni regionali e che quindi il suo livello di rappresentatività era sicuramente nazionale
e comunque era tra i soggetti firmatari della convenzione Intersind /FNSI per l’estensione del
contratto di lavoro giornalistico ai dipendenti di aziende aderenti all’INTERSIND.

2

quelli individuati dal CCNL ai sensi dell’art 23 L n 56/1987 .

Il motivo , riguardante l’affermata illegittimità del termine conseguente alla nullità della
norma collettiva (art. 3 CCNLG 1/10/1995) per mancanza della clausola di contingentamento
nell’ipotesi de qua (assunzione per sostituire personale assente per ferie), è infondato .
Deve, preliminarmente escludersi l’inammissibilità del primo motivo , eccepita dalla
controricorrente per l’omessa trascrizione del contratto a termine in esame atteso che,
incontroversa la data di conclusione del contratto a termine, la questione da esaminare attiene alla
nullità della contrattazione collettiva nella parte in cui prevede la stipula di contratti a termine per la

La Corte territoriale ha esaminato compiutamente la clausola del CCNL del 1995 in base alla quale
le parti collettive hanno previsto la possibilità di contratti a termine per la sostituzione di lavoratori
assenti per ferie ed ha concluso ritenendo che la clausola non abbia fissato la percentuale dei
lavoratori a termine da potersi assumere rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato e che, dunque,
essa è da ritenersi nulla per violazione dell’art 23 della L. n 56 del 1987 .
Come è stato affermato da questa Corte in casi analoghi (v. Cass. n. 9141/2008 , Cass. n.
23639/2010), la L. n. 56 del 1987, art. 23 consente – ratione temporis – che vengano individuate nei
contratti collettivi di lavoro (stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative) specifiche fattispecie in relazione alle quali sia legittima
l’apposizione al contratto di lavoro di un termine (v. per tutte Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588).
La lettera della norma, che non contiene alcun riferimento a particolari esigenze o condizioni
oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori, e l’ espressa previsione che la contrattazione
collettiva debba solo indicare la percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a
tempo indeterminato, inducono a ritenere che la mancanza di tale indicazione non permette la
sussunzione delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva nell’ambito di quelle in cui
possa ritenersi legittima l’apposizione al contratto di lavoro di un termine.
Se, infatti, l’unica condizione per il legittimo esercizio della c.d. delega in bianco conferita dal
legislatore alla contrattazione collettiva è quella della specifica indicazione della percentuale dei
lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, il difetto di tale
specificazione non permette di considerare legittime le ipotesi di apposizione del termine a quelle
fattispecie, pur previste dalla contrattazione collettiva, nelle quali appunto manchi la
predeterminazione di una percentuale avendo il legislatore espressamente ancorato a siffatta
predeterminazione le previsioni di legittime fattispecie di apposizione del termine ulteriori rispetto a
‘quelle legali di cui alle L. n. 230 del 1962 e L. n. 79 del 1983.
_Del resto questa Corte ha anche affermato che evidenti esigenze di certezza impongono la necessità
.-che gli accordi ai sensi della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, avvengano secondo forme prestabilite, tali
3

sostituzione di lavoratori assenti per ferie.

da consentire un controllo in itinere delle parti sociali e degli stessi lavoratori, in un ambito
“procedimentalizzato” (v. Cass. 13.6.2005 n. 12632), in cui la clausola in questione venga anch’essa
fissata in forma scritta, la sola, d’altra parte, idonea a garantire con certezza anche la eventuale
verifica da parte del giudice, e che, peraltro, la legittimità di forme alternative di stipula dei contratti
collettivi (riconosciuta dalla giurisprudenza: cfr. Cass. S.U. 22 marzo 1995 n. 3318) non esclude
che peculiari esigenze di certezza degli impegni negoziali richiedano la forma scritta per
determinate clausole.

Ne consegue, pertanto, come è stato affermato da Cass. n. 9141/2008 cit., che “l’apposizione di un
termine ad un contratto di lavoro stipulato con riferimento ad una fattispecie per la quale il contratto
collettivo non contiene, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 l’ espressa indicazione della percentuale dei
lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, è illegittima non
corrispondendo ad un tipo legale di contratto a termine”.
Il Collegio intende dare continuità a tali principi dovendosi escludere che, nella fattispecie in
esame, la contrattazione collettiva si sia attenuta alla norma di cui all’art 23 con la necessaria
previsione delle percentuali applicabili alle assunzioni a termine.
La tesi sostenuta dalla RAI secondo cui la norma collettiva, non avendo fissato alcuna percentuale,
consentiva l’assunzioni a termine per la sostituzione di lavoratori assenti per ferie senza limiti è in
contrasto con il dettato normativo come sopra esposto.
E’ , altresì, infondata l’interpretazione proposta dalla RAI secondo cui il contratto collettivo
introduceva il rapporto di uno a uno , non trovando una tale tesi alcun plausibile riferimento nella
lettera della norma collettiva e , comunque, così interpretata la norma collettiva sarebbe
contrastante con lo stesso concetto di percentuale utilizzato, invece, dalla legge e, dunque in
violazione dell’art 23 citato.
Deduce , inoltre, la ricorrente che nel verbale tra RAI e USIGRAI del 18/7/95 era stato fissato il
rapporto di uno a tre per le sostituzione dei lavoratori assenti per ferie ; il successivo accordo del 17
gennaio 2002 tra la Federazione Italiana degli Editori di Giornali ( FIEG) e la Federazione
Nazionale della Stampa italiana ( FNSI) ,avente portata ricognitiva, aveva confermato il rapporto
di uno a uno già stabilito dal CCNLG per la sostituzione dei lavoratori in ferie e, infine, l’accordo
RAI Usigrai del 22 ottobre 2001 aveva richiamato il rapporto di uno a tre nell’applicazione

dell’accordo del 18 luglio 1995 per lo smaltimento delle giornate di ferie arretrate.

Secondo la ricorrente, pertanto, la citata normativa ed il contratto collettivo successivo avevano
integrato il CCNL 1995 .

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Lo stesso dicasi per la fissazione della quota percentuale delle assunzioni a termine.

Anche tale tesi non giova alla ricorrente. Da un lato deve evidenziarsi la mancanza di
autosufficienza del ricorso avendo la ricorrente omesso di trascrivere i punti salienti della normativa
richiamata a sostegno della tesi da essa sostenuta, normativa della quale non indica neppure le
clausole rilevanti .
L’accordo( FIEG) ( FNSI) è, comunque, successivo alla stipula del contratto tra le parti e non si
vede pertanto come potrebbe sanare la nullità del pregresso contratto collettivo e tantomeno quella
del contratto a termine intercorso tra le parti nel 1998 ( cfr Cass n 4222/2002v” va ribadito che è

di lavoro ad opera delle partì sociali essendo tale facoltà riservata, con effetti retroattivi soltanto al
legislatore in riferimento a leggi o ad atti ad esse equiparati. Le parti sociali con i contratti collettivi
non possono, al pari del legislatore, interpretare e, quindi modificare fatti costitutivi di diritti e
obblighi contrattualmente previsti già esauriti o in via di esaurimento in data anteriore alla
stipulazione del relativo contratto collettivo (v. art. 11 secondo comma disposizioni)”
Il richiamo agli accordi con l’USIGRAI non giova, ugualmente, alla ricorrente e ciò in quanto, a
prescindere se detta normativa sia riconducibile a quella “nazionale o locale” (e non invece a quella
aziendale come deciso dalla Corte territoriale) che, ai sensi dell’art 23 citato, consente
l’introduzione di ipotesi di legittima apposizione del termine ( cfr sul punto Cass. n 15455/2010) ,
la ricorrente stessa specifica che il rapporto uno a tre fu indicato “sia pure ad altri fini” e cioè con
riferimento allo smaltimento delle ferie arretrate, ma la RAI non spiega l’incidenza sulla diversa
questione in esame .La ricorrente, inoltre, neppure specifica in quale atto del giudizio di merito
abbia dedotto la natura nazionale o locale degli accordi , né quale prova abbia articolato a riguardo
In conclusione la decisione della Corte non è, sotto tutti i profili denunciati, in alcun modo
censurabile.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 1 della legge n. 230
del 1962, dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987, del contratto collettivo nazionale del 1995.
Rileva che qualora per assurdo si dovesse accogliere la tesi della Corte territoriale dovrebbe
comunque trovare applicazione la legge n. 230 del 1962 che consente la sostituzione ,senza
limitazione, degli assunti con diritto alla conservazione del posto.
Lamenta che la Corte territoriale aveva ritenuto che la legge del 1962 non consentisse contratti a
tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti per ferie.
Anche tale motivo è infondato . E’ sufficiente richiamare l’ampia giurisprudenza di questa Corte
che ha escluso che tra i lavoratori aventi diritto alla conservazione del posto citato dalla suddetta
normativa potessero essere ricompresi i lavoratori in ferie ( Cass n 2561 del 11/04/1983, n 3735

del 25/07/1978, n 625 del 23/01/1998, n 12098 del 28/10/1999).
5

estranea al nostro ordinamento positivo la facoltà di interpretazione autentica dei contratti collettivi

RICORSO INCIDENTALE
Con il primo motivo la Nappi denuncia violazione degli artt. 112,115 c.p.c. nonché
omessa motivazione su un fatto controverso decisivo.
Censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha ritenuto che il contratto datato 24 settembre 1997
costituiva una delle poste concessorie previste nel verbale di conciliazione e che ,ove anche la
clausola di durata fosse stata affetta da nullità, la medesima si era consolidata al pari di qualsiasi

lavoratrice e come tale disponibile.
Eccepisce che la Rai non aveva mai sostenuto che la transazione avesse reso valido il successivo
contratto oppure che la lavoratrice avesse rinunciato ad impugnare il termine.
Censura inoltre la sentenza per non aver preso posizione circa l’analogo motivo contenuto
nell’appello incidentale.
Con il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 1362 e seguenti, 1418, 2113 c.c.
nonché omessa insufficiente motivazione. Osserva che la Corte aveva del tutto omesso di
considerare il testo del verbale di conciliazione da cui risultava che la conciliazione aveva
riguardato unicamente i contratti ad esso precedenti e l’attività svolta dalla Nappi fino alla
sottoscrizione e che in nessuna parte del verbale di conciliazione si faceva riferimento alla validità
del contratto successivo o di rinuncia ad impugnare lo stesso . Rileva che ,comunque, anche
ammettendo vi fosse nel verbale di conciliazione luna rinuncia espressa sarebbe nulla in quanto
riguardante il futuro esercizio dei diritti e in quanto confermativo t di una clausola di durata nulla.
Con il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 112,115 c.p.c.; dell’articolo 1362 e
seguenti, 1418 e 2113 cc ; dell’articolo I della legge n. 230 del 1962 nonché omessa insufficiente
motivazione su un fatto decisivo. Rileva la non veridicità della causale apposta al contratto per
avere svolto la lavoratrice mansioni giornalistiche , diverse da quelle di programmista regista
formalmente attribuitele e che tale circostanza era stata esposta nel ricorso in primo grado non
contestata dalla Rai da ritenersi pacifica e comunque aveva chiesto l’ammissione della prova.
Deduce , pertanto, la nullità del contratto anche sotto tale profilo.
Con il quarto motivo denuncia violazione dell’articolo 2113 c.c., dell’articolo 1 della legge
230 del 1962 nonché omessa insufficiente motivazione. Lamenta che la Corte territoriale ha
rigettato la domanda di nullità della transazione sul presupposto dell’avvenuta decorrenza del
termine semestrale di decadenza. Eccepisce che la Corte aveva omesso di considerare che il termine
di cui all’art 2113 cc decorreva non dalla sottoscrizione della transazione ma dalla cessazione del
contratto a tempo indeterminato che già era in essere a causa della nullità delle clausole di durata

6

altra nullità presente nell’atto transattivo riferendosi a diritto presente nella sfera giuridica della

apposte ai contratti precedenti o , comunque, dal 24 settembre 1997 data del settimo contratto
stipulato dalla lavoratrice in occasione della sottoscrizione del verbale ed anch’esso nullo.
I quatto motivi, congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.
Con detti motivi la Nappi svolge censure che attengono al contratto a termine datato 24/9/97 ( il
settimo intercorso tra le parti) . La Corte territoriale , dopo aver attentamente esaminato il contenuto
della transazione e riportato gli stralci rilevanti, ha affermato che la transazione conteneva , come
una delle poste concessorie , il contestuale perfezionamento di un contratto a termine ma dagli

contratto sia affetta da nullità ,….., la medesima si è consolidata, al pari di qualsiasi altra nullità
presente nell’atto transattivo e di questa costituente oggetto , per il semplice fatto che si riferisce a
diritto presente nella sfera giuridica della Nappi e come tale pienamente disponibile, salva
l’impugnazione nel semestre “. Le affermazioni della Corte devono trovare integrale accoglimento
non essendo le censure della ricorrente idonee ad invalidare la decisione impugnata in base alla
quale il contratto esaminato doveva ritenersi compreso nella transazione al pari di quelli precedenti.
Detta transazione risulta conclusa in sede sindacale con la conseguenza che in forza dell’ultimo
comma dell’art. 2113 cod. civ., che richiama gli ara. 410 e 411 cod. proc. civ., il negozio transattivo
stipulato in sede conciliativa, giudiziale o stragiudiziale, è assoggettato ad un regime giuridico
derogatorio della regola generale – stabilita dai commi secondo e terzo della predetta disposizione dell’impugnabilità nel termine decadenziale di sei mesi, in quanto l’intervento del terzo investito di
una funzione pubblica(giudice, autorità amministrativa, associazione di categoria) è ritenuto idoneo
a superare la presunzione di non libertà del consenso del lavoratore ( cfr Cass n 16283/2004) e,
comunque, la Corte ha ritenuto superato il termine semestrale alla data del 19/9/02 di invio della
raccomandata . La prospettata decorrenza di detto termine dalla cessazione dell’ultimo contratto in
data 15/6/2002 non trova fondamento normativo atteso che il rapporto di lavoro dalla cui cessazione
l’art. 2113 cod. civ. fa decorrere il termine semestrale di decadenza, previsto per l’impugnazione, da
parte del lavoratore, della rinuncia o della transazione, è quello al quale si riferiscono i diritti
oggetto di tali atti e, pertanto, nell’ipotesi di successione di due distinti rapporti di lavoro fra le
stesse parti, la persistenza del secondo rapporto non sospende la decorrenza del detto termine
semestrale per l’impugnazione della transazione o della rinuncia relativa a diritti attinenti al primo
rapporto.( cfr Cass n. 813 del 09/02/1989).
Con il quinto motivo la Nappi denuncia violazione dell’articolo 1325 seguenti c.c.;
dell’articolo 1 lett. B) e dell’articolo 3 della legge n. 230 del 1962; dell’articolo 23 della legge n.56
del 1987 ,nonché omessa insufficiente motivazione. Lamenta che aveva dedotto la nullità della
clausola di durata apposta all’ottavo contratto in quanto i giornalisti da sostituire non erano assenti
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effetti posticipati . La Corte d’Appello ha, pertanto, rilevato che “qualora anche la clausola di detto

per ferie nei periodi indicati e che, comunque, essa non li aveva sostituiti essendo stata addetta
allo svolgimento di mansioni di redattore ordinario. Detto motivo , espressamente definito
condizionato dalla ricorrente incideritale, resta assorbito dal rigetto del ricorso principale e
dall’accertata nullità dell’ottavo contratto intercorso tra le parti .
Con il sesto motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione degli articoli 112,115,345 e
356 c.p.c. Lamenta che la Corte aveva affermato che la Rai aveva documentato il versamento ,in
esecuzione della sentenza di primo grado , della somma lorda di euro 90.109,00 e che la lavoratrice

contenuto della decisione di condanna , ma aveva riproposto l’originario conteggio in base al quale
erano state quantificate differenze retributive per euro 349.820,00 a decorrere dal 1991.
Osserva che la Corte aveva del tutto omesso di considerare che anche con riferimento al più limitato
periodo 1998 /2002 la ricorrente aveva chiesto il pagamento di differenze retributive derivanti
dall’applicazione del contratto collettivo. Secondo la ricorrente incidentale la Corte avrebbe dovuto
invitarla a formulare un conteggio delle somme dovute in base alla sentenza o nominare il c.t.u.
senza limitarsi a ritenere corretto l’importo liquidato dalla RAI.
La censura è infondata.
Il ragionamento della Corte territoriale va esente da censure avendo evidenziato che la Nappi non
aveva formulato contestazioni specifiche circa la corrispondenza della somma liquidata dalla RAI in
esecuzione della sentenza del Tribunale e che, pertanto, detta somma doveva ritenersi non
contestata. Nel controricorso l’ affermazione della Corte territoriale circa l’assenza di specifiche
censure da parte della Nappi in ordine al conteggio della RAI non è oggetto di censure e, pertanto,
anche tale motivo deve essere rigettato.
Per le ragioni che precedono il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno rigettati.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di causa.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta ; compensa le spese processuali relative al presente giudizio di
cassazione.
Roma 10/10/2013
L’estensore

Il Presidente
A to’ Lamorgese

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non aveva concentrato l’appello sulla suddetta somma dimostrando la non corrispondenza al

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