Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2728 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 06/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3389-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

LOTARIO 6, presso lo studio dell’avvocato SILVIA TAGLIENTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUCIO NAPOLI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA

PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2077/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 14/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta da M.M. nei confronti dell’INPS e condannava quest’ultimo al pagamento in suo favore dei ratei della pensione di reversibilità, revocata a seguito di revisione da luglio 2014, oltre accessori nonchè alla rifusione delle spese di lite liquidate in Euro 1.500,00, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e cpa, con distrazione;

che il M. impugnava tale decisione sul capo relativo alle spese assumendo la liquidazione delle medesime in violazione dei minimi e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 14 luglio 2017, accoglieva il gravame rideterminando l’importo delle spese del giudizio di primo grado in Euro 3.312,00, oltre accessori e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione all’avv. Pierlucio Napoli, e compensava le spese del grado;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il M. affidato a due motivi cui resiste l’INPS con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui dissente parzialmente dalla proposta del relatore (in relazione al primo motivo di ricorso).

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 13 c.p.c., comma 2, in relazione al D.M. n. 55 del 2014, art. 5, e del punto 4 della allegata tabella, nonchè della L. n. 247 del 2012, art. 13, commi 6 e 10, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per avere la Corte territoriale, sulla scorta di una motivazione contraddittoria, liquidato i compensi professionali in misura inferiore ai minimi da calcolarsi con riferimento allo scaglione compreso tra Euro 52.000,00 ed Euro 260.000,00 avuto riguardo al valore della controversia – pari ad Euro 72.057,70; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 13 c.p.c., comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, e della allegata tabella, della L. n. 247 del 2012, art. 13, commi 6 e 10, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), in quanto la Corte d’appello non solo aveva erroneamente utilizzato lo scaglione di valore compreso tra Euro 26.000,00 ed Euro 52.000,00 ma aveva liquidato una somma inferiore anche ai minimi previsti da tale scaglione, laddove sarebbe stata doverosa l’applicazione del parametro medio in considerazione della natura della controversia; con il terzo motivo di denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), avendo il giudice del gravame disposto la compensazione delle spese del grado con una motivazione non coerente con il disposto dell’art. 92 c.p.c., comma 2, che contempla quali uniche ipotesi in cui è consentita la compensazione delle spese la soccombenza reciproca e ovvero l’assoluta novità della questione trattata o il mutamento di giurisprudenza;

che i primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Va, in primo luogo ricordato che, con riferimento all’asserito vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, se ne deve rilevare la insussistenza nella normativa, secondo la quale (artt. 1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (è stato anche chiarito, con riferimento al D.M. n. 140 del 2012, che il giudice era tenuto ad indicare le concrete circostanze che giustificavano solo la deroga ai minimi e massimi stabiliti dal citato D.M. n. 140 del 2012, cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2015; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto 2016, n. 16225). Ciò detto, nel caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200 ed Euro 26.000,00 facendo riferimento alla somma versata dall’INPS in esecuzione della sentenza del Tribunale, pari ad Euro 19.064,00 come rilevato dalla Corte territoriale, ragion per cui i parametri minimi stabiliti per tale scaglione – tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato D.M. n. 55 del 2014, ovvero quattro per il giudizio di primo grado nelle cause di previdenza – sono pari ad Euro 2.249,50 (fase studio della controversia Euro 442,00, fase introduttiva del giudizio Euro 370,00, fase istruttoria e/o di trattazione Euro 475,50, fase decisionale Euro 962,50 le prime due e la quarta ridotte del 50% e la terza del 70% ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4). Pertanto, la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza di Euro 3.312,00 non è inferiore ai detti minimi;

che, invece, fondato e da accogliere è il terzo motivo dovendo trovare applicazione il secondo comma dell’art. 92 c.p.c., così come novellato dal D.L. 1 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 2, convertito, con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162, (essendo stato il procedimento in questione introdotto il 10 dicembre 2014), secondo cui “Se vi è reciproca soccombenza ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”, comma, questo, poi dichiarato incostituzionale con sentenza n. 77 del 2018 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. A seguito di tale declaratoria di incostituzionalità, quindi, occorre aver riguardo a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla interpretazione della locuzione “altre gravi ed eccezionali ragioni” che è stata ricondotta nell’alveo delle “norme elastiche”, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2012, n. 2572); è stato, quindi, precisato che le “gravi ed eccezionali ragioni” idonee giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2016, n. 11222) e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo. (Cass. n. 14411 del 14/07/2016). Orbene, nel caso in esame, la disposta compensazione delle spese, in assenza di una soccombenza reciproca, o di assoluta novità della questione trattata, avrebbe potuto essere disposta soltanto per gravi ed eccezionali ragioni tra le quali, pur nell’ambito di una nozione ancora necessariamente elastica, non può comprendersi la circostanza che non era equo “…. far ricadere su controparte le conseguenze dell’errore nella quantificazione dei compensi” indicata nell’impugnata sentenza. Trattasi, infatti, di argomentazione che non appare in alcun modo giustificare la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio, anche in caso di eventuali errori del giudice, chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius (cfr. Cass. n. 13202 dell’11 giugno 2014 in caso analogo);

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo, l’impugnata sentenza cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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