Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2728 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. I, 04/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 04/02/2021), n.2728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7963/19 proposto da:

-) D.L., elettivamente domiciliato a Roma, via Torino n. 7

(c/o avv. Barberio), difeso dall’avvocato Maurizio Veglio in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Torino 25.1.2019 n. 686;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.L., cittadino senegalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

Secondo quanto riferito dalla sentenza impugnata, a fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese per timore delle minacce ricevute dal proprietario di un fondo agricolo, andato a fuoco per colpa del ricorrente.

Nel ricorso, invece, si dichiara che il ricorrente decise di lasciare il proprio paese “date le condizioni estremamente precarie in cui versava la famiglia, situazione aggravata dalle condizioni in cui versava il padre, costretto sulla sedia a rotelle”.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento D.L. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Torino, che la rigettò con decreto 25.1.2019.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente a fondamento di tale domanda aveva dedotto soltanto due circostanze: l’instabilità politica del Senegal e la propria “condizione personale”; tuttavia, ad avviso del Tribunale, in Senegal non sussisteva una situazione sociopolitica così grave da porre la totalità dei suoi cittadini in condizione di vulnerabilità; quanto alla condizione personale del richiedente, questi non aveva alcun problema fisico o psichico qualificabile come “serio motivo umanitario”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da D.L. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Sostiene che il Tribunale ha erroneamente escluso la sussistenza di una condizione di violenza indiscriminata nella regione senegalese del Casamance.

Deduce che numerose fonti internazionali riferiscono dell’esistenza, in quella regione, di una condizione di violenza indiscriminata; sicchè, accertata tale condizione, era del tutto superfluo accertare se il ricorrente fosse personalmente esposto a rischi riguardanti la sua incolumità.

Aggiunge che, in ogni caso, il Tribunale al fine di escludere la sussistenza violenza indiscriminata nella regione di provenienza del richiedente ha utilizzato fonti non aggiornate.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha già stabilito che colui il quale intenda denunciare in sede di legittimità la violazione da parte del giudice di merito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto le conclusioni, ha l’onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. (Sez. 1 -, Ordinanza n. 21932 del 09/10/2020, Rv. 659234 – 01).

Nel caso di specie il ricorrente ha inteso evidenziare la decisività dell’errore in tesi commesso dal Tribunale citando in nota, alle pp. 7-9 del ricorso, 11 notizie giornalistiche.

Di alcune di queste non è dato conoscere il contenuto; di altre solo dal titolo può desumersi che riferiscono di assassinii (senza che sia dato sapere se si sia trattato di rapine, attentati terroristici o atti di guerra); tre soltanto di queste fonti sono più recenti di quelle citate dal Tribunale.

Tali deduzioni del ricorrente non consentono a questa Corte di valutare la decisività del preteso errore commesso dal Tribunale, in quanto:

a) le notizie giornalistiche non rientrano certo tra le “informazioni (…) elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale” di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, dal momento che gli editori di quotidiani e settimanali non rientrano in tali categorie;

b) in ogni caso, l’onere di evidenziare la decisività del preteso errore commesso dal Tribunale non può dirsi assolto riferendo solo il titolo di articoli giornalistici;

c) infine, la circostanza che in una certa regione siano avvenuti attentati terroristici non è di per sè sufficiente per concludere che in quella regione esista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

PQM

La Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono in astratto i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se risultasse dovuto nel caso specifico.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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