Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2728 del 02/02/2017
Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 19/12/2016, dep.02/02/2017), n. 2728
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 13797 del ruolo generale dell’anno
2015, proposto da:
SERENISSIMA S.a.s. di P.B. & C., (P.I.: (OMISSIS)),
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.B.
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso,
dall’avvocato Emilia Pernisco (C.F.: PRN MLE 67S55 F839E);
– ricorrente –
nei confronti di:
B.L., (C.F.: (OMISSIS)) avvocato difensore di sè stesso,
rappresentato e difeso altresì, giusta procura in calce al
controricorso, dall’avvocato Fabio Massimo Guaitoli (C.F.: GTL FMS
52E04 H501L);
– controricorrente –
nonchè
CONDOMINIO DEL FABBRICATO SITO IN (OMISSIS) (C.F.: non dichiarato),
in persona dell’amministratore legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.
1545/2015, depositata in data 6 marzo 2015;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
19 dicembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
l’avvocato Fulvio Francucci, per delega dell’avvocato Emilia
Pernisco, per la società ricorrente;
l’avvocato Fabio Massimo Guaitoli, e Franca Bianchi, anche per delega
dell’avvocato B., controricorrente;
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del
ricorso, condanna alle spese, statuizione sul contributo unificato.
Fatto
MOTIVI
B.L. ha proposto domanda di accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 548 c.p.c., nel corso di un procedimento esecutivo per l’espropriazione dei crediti vantati dal Condominio di (OMISSIS) nei confronti della Serenissima S.a.s..
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma.
La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Serenissima S.a.s., ai sensi dell’art. 331 c.p.c., per la tardiva integrazione del contraddittorio nei confronti del condominio debitore esecutato.
Ricorre la Serenissima S.a.s., sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il B..
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra parte intimata.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
E’ pregiudiziale, rispetto all’esame del merito ricorso, il rilievo che non vi è prova della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti del condominio del fabbricato sito in (OMISSIS), debitore esecutato e litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, in quanto non si rinviene in atti l’avviso di ricevimento della relativa notificazione del ricorso, effettuata a mezzo del servizio postale.
Va pertanto disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del suddetto condominio e la trattazione del giudizio va all’uopo rinviata a nuovo ruolo.
PQM
La Corte:
dispone integrarsi il contraddittorio nei confronti del Condominio di (OMISSIS), nel termine di novanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
rinvia a nuovo ruolo per consentire l’adempimento.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017