Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2728 del 02/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 19/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 13797 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

SERENISSIMA S.a.s. di P.B. & C., (P.I.: (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, P.B.

rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso,

dall’avvocato Emilia Pernisco (C.F.: PRN MLE 67S55 F839E);

– ricorrente –

nei confronti di:

B.L., (C.F.: (OMISSIS)) avvocato difensore di sè stesso,

rappresentato e difeso altresì, giusta procura in calce al

controricorso, dall’avvocato Fabio Massimo Guaitoli (C.F.: GTL FMS

52E04 H501L);

– controricorrente –

nonchè

CONDOMINIO DEL FABBRICATO SITO IN (OMISSIS) (C.F.: non dichiarato),

in persona dell’amministratore legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

1545/2015, depositata in data 6 marzo 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

19 dicembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Fulvio Francucci, per delega dell’avvocato Emilia

Pernisco, per la società ricorrente;

l’avvocato Fabio Massimo Guaitoli, e Franca Bianchi, anche per delega

dell’avvocato B., controricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del

ricorso, condanna alle spese, statuizione sul contributo unificato.

Fatto

MOTIVI

B.L. ha proposto domanda di accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 548 c.p.c., nel corso di un procedimento esecutivo per l’espropriazione dei crediti vantati dal Condominio di (OMISSIS) nei confronti della Serenissima S.a.s..

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Serenissima S.a.s., ai sensi dell’art. 331 c.p.c., per la tardiva integrazione del contraddittorio nei confronti del condominio debitore esecutato.

Ricorre la Serenissima S.a.s., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il B..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra parte intimata.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

E’ pregiudiziale, rispetto all’esame del merito ricorso, il rilievo che non vi è prova della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti del condominio del fabbricato sito in (OMISSIS), debitore esecutato e litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, in quanto non si rinviene in atti l’avviso di ricevimento della relativa notificazione del ricorso, effettuata a mezzo del servizio postale.

Va pertanto disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del suddetto condominio e la trattazione del giudizio va all’uopo rinviata a nuovo ruolo.

PQM

La Corte:

dispone integrarsi il contraddittorio nei confronti del Condominio di (OMISSIS), nel termine di novanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

rinvia a nuovo ruolo per consentire l’adempimento.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA