Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27279 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. un., 19/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ADAMO Mario – Presidente Sez. –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20953/2009 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati TORTORELLA ANTONIETTA,

CELENTANO GIOVANNI, ANGIOLINI VITTORIO, per deleghe in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

stesso, rappresentato e difeso dall’avvocato CORETTI ANTONIETTA, per

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 5029/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata l’11/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

uditi gli avvocati Paolo BOER, Antonietta CORETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

premesso che, con ricorso notificato il 1 ottobre 2009, I. M. ha chiesto, con un unico motivo, la cassazione della sentenza pubblicata l’11 dicembre 2008, con la quale la Corte d’appello di Bari aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda da lui proposta nei confronti dell’INPS in data 21 luglio 2003 per ottenere, quale operaio agricolo a tempo determinato, il ricalcolo dell’indennità di disoccupazione già corrisposta in relazione alle giornate di lavoro nell’anno 1999, erroneamente calcolata dall’INPS in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più incrementato negli anni successivi, anzichè alla stregua della retribuzione fissata dalla successiva contrattazione collettiva integrativa della provincia di Foggia, come è previsto dal D.Lgs. n. 146/197, art. 4;

che, in proposito, la Corte territoriale ha preliminarmente rilevato d’ufficio l’intervenuta decadenza annuale dal diritto azionato, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, come modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito con modificazioni nella L. 14 novembre 1992, n. 438;

che, col ricorso, la difesa di I.M. deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, e D.L. 23 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito nella L. 10 giugno 1991, n. 166;

che l’INPS non ha svolto difese in questa sede;

premesso altresì che l’originario testo del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, stabiliva, per ciò che qui interessa, quanto segue.

“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 459 c.p.c. e ss..

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici.

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di cinque anni dalle date di cui al precedente comma se trattasi di controversie in materia di prestazioni a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi e dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria”;

che i termini stabiliti dall’articolo di legge citato, erano stati ritenuti da queste sezioni unite (Cass. S.U. 21 giugno 1990 n. 6245) di decadenza, di tipo peraltro procedimentale, vale a dire finalizzata unicamente a delimitare l’efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, rappresentata dall’attivazione e dall’esaurimento del procedimento amministrativo;

che col D.L. 29 marzo 1991, n. 103, successivo art. 6, convertito con modificazioni nella L. 1 giugno 1991, n. 166, ritenuto da Corte Cost.

con la sent. n. 246 del 1992, di interpretazione autentica del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, venne poi stabilito:

“1 – i termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale.

In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.

2 – Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

che, infine, con il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, i commi 2 e 3 del citato art. 47 sono stati successivamente sostituiti dai seguenti:

“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.

L’art. 4, u.c., ha poi stabilito che le disposizioni indicate “non si applicano ai procedimenti istaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data”;

rilevato che, con ordinanza interlocutoria depositata il 18 gennaio 2011, n. 1069, la sezione lavoro ha disposto la trasmissione degli atti al primo Presidente per la trattazione da parte della Corte a sezioni unite del ricorso, che investe il tema della applicabilità o non della suddetta disciplina della decadenza in materia previdenziale anche al caso di richiesta di riliquidazione della prestazione, in quanto ritenuto questione di massima di particolare importanza;

che, in proposito, la sezione lavoro ha espresso una serie di perplessità e denunciato alcune incongruenze in ordine alla giurisprudenza al riguardo consolidatasi presso queste sezioni unite, le quali, anche di recente (cfr. la sentenza del 29 maggio 2009 n. 12720, pronunciata per comporre il contrasto manifestatosi nella sezione lavoro rispetto alla precedente conforme decisione di queste sezioni unite del 18 luglio 1996 n. 6491), hanno affermato che la pretesa di riliquidazione di una prestazione previdenziale a carico dell’INPS non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale;

che la critica a tale orientamento è svolta dalla sezione remittente sia sul piano dell’analisi del dato testuale che su quello della ratio della disposizione di legge, con rilievi che denunciano altresì la irragionevolezza della soluzione consolidata;

che il primo Presidente ha disposto, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, l’assegnazione del ricorso alle sezioni unite per l’udienza del 25 ottobre 2011;

considerato che, successivamente, nella materia è intervenuto il legislatore, che con il recente D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto al citato art. 47, un ultimo comma, del seguente tenore: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, precisando al comma 4, che “Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

ritenuto che l’entrata in vigore delle norme di legge da ultimo citate, che investono il tema in ordine al quale è richiesto a queste sezioni unite una rivalutazione del proprio precedente orientamento, solleciti la sezione lavoro ad una rivisitazione complessiva della disciplina della materia, al fine di stabilire, anche alla luce di tali norme, la persistenza o non del proposito di richiedere a queste sezioni unite il revirement prospettato nell’ordinanza interlocutoria precedente la loro approvazione;

che va pertanto disposta la restituzione degli atti alla sezione lavoro della Corte, cui è rimessa la valutazione suddetta.

P.Q.M.

La Corte restituisce gli atti alla sezione lavoro perchè valuti, alla luce dello ius superveniens rappresentato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, commi 1, lett. d), e art. 4, convertito nella L. n. 111 del 2011, la persistenza dell’opportunità di investire queste sezioni unite della richiesta di nuova valutazione in ordine all’applicabilità del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, e successive modificazioni anche al caso di domanda di riliquidazione di una prestazione previdenziale nei termini rappresentati nell’ordinanza di rimessione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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