Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27279 del 07/10/2021

Cassazione civile sez. III, 07/10/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 07/10/2021), n.27279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30467/19 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato a Verona, v. Stella n. 19,

difeso dall’avvocato Paolo Tacchi Venturi, in virtù di procura

speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato ex lege dall’Avvocatura dello

Stato, elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 16.4.2019 n.

1646;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.A., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto era stato prescelto per essere sacrificato, secondo le credenze locali, ad un idolo insieme al padre e al fratello, in conseguenza della morte di una delle mogli del re. Aggiunse che egli, essendo di fede cristiana, non intendeva seguire i culti idolatri locali.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento F.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che la rigettò con ordinanza 7.4.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza 16.4.2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, sia perché mai invocata, sia perché nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva nemmeno allegato né dimostrato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da F.A. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero ha depositato “atto di costituzione”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe nulla, nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione umanitaria, per difetto totale di motivazione.

1.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello infatti ha affermato:

-) che l’intera vicenda del sacrificio umano, riferita dal richiedente protezione, non era credibile;

-) che il richiedente non aveva mai “fatto cenno” ad altre possibili fonti di rischio per la sua incolumità (così la sentenza, pagina 5);

-) che in Nigeria non c’era la guerra, né era stato allegato alcun elemento dimostrativo di una esposizione ad ulteriori rischi e alla durata di questa (così la sentenza, pagina 6).

La motivazione dunque esiste ed è ben chiara: ovvero che nelle allegazioni del ricorrente mancava qualunque fatto concreto, idoneo a fondare una pronuncia che accordasse il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Sostiene che nel rigettare la domanda di protezione sussidiaria prevista dalla norma suddetta la Corte d’appello non avrebbe compiuto “alcuno sforzo argomentativo”, limitandosi a rinviare alla pronuncia di primo grado.

2.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), per due indipendenti ragioni: sia perché il richiedente non l’aveva mai chiesta, sia perché in Nigeria, nella regione di provenienza del richiedente, non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (viene citato il rapporto EASO 2018).

Da un lato, dunque, non è esatto che la Corte d’appello si sia limitata a “rinviare alla decisione di primo grado”; dall’altro lato la motivazione esiste ed è ben chiara.

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato la suddetta norma per avere fondato la propria valutazione di inattendibilità del richiedente “su un giudizio svolto da altri” e basato su “valutazioni personali”. Secondo il ricorrente la Corte avrebbe dovuto invece “limitarsi a valutare la non contraddittorietà del racconto della sua verosimiglianza”, ed avrebbe di conseguenza dovuto ritenerlo attendibile, dal momento che il richiedente non si era affatto contraddetto.

3.1. Il motivo è infondato.

Secondo il ricorrente’, se un richiedente asilo racconti una storia non contraddittoria e verosimile, tanto basterebbe per accogliere la domanda di protezione internazionale.

Ovviamente non è così.

Il nostro ordinamento processuale è fondato sul principio del libero convincimento del giudice, principio avente copertura costituzionale (art. 101 Cost., comma 2).

Il principio del libero convincimento ha per corollario che il legislatore non potrebbe, a pena di violare la suddetta norma costituzionale, stabilire come debbano essere valutate le prove, o certe prove.

Non sfugge a tale principio il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Tale norma, al contrario di quanto mostra di ritenere il ricorrente, non impone affatto al giudice di prendere in esame tutte e sempre le circostanze ivi elencate, né gli impedisce di utilizzare, ai fini del giudizio di attendibilità, circostanze ivi non elencate, o fonti di prova ivi non contemplate.

Questa Corte, infatti, ha già stabilito che i parametri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. da (a) ad (e):

a) sono meramente indicativi (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020, Rv. 658237 – 01);

b) non sono tassativi (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20580 del 31/07/2019, Rv. 654946 – 01);

c) non impediscono al giudice, al fine di valutare l’attendibilità del richiedente asilo, di ricorrere ad altri criteri (Sez. 3 -, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020, Rv. 658017 – 01);

d) non impongono al giudice alcuna regola di giudizio vincolante, né gli impediscono di avvalersi di ulteriori elementi probatori (Sez. 1 -, Ordinanza n. 21881 del 30/08/2019, Rv. 655165 – 01);

e) non obbligano il giudice a ritenere il richiedente asilo attendibile sol perché il suo racconto sia circostanziato e non contraddittorio (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20580 del 31/07/2019, Rv. 654946 – 01).

Da quanto esposto consegue che non esiste nessun automatismo legale tra il fatto che il racconto del richiedente protezione soddisfi le condizioni elencate nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ed un preteso obbligo del giudicante di credergli.

Il giudice di merito può ritenere attendibile il richiedente asilo anche quando non sia soddisfatto alcuno dei criteri di cui all’art. 3 cit., se la sua attendibilità sia dimostrabile aliunde.

Allo stesso modo, il giudice di merito può ritenere inattendibile il richiedente asilo anche quando siano soddisfatti tutti i criteri di cui alle lettere (a)-(d) dell’art. 3 cit., se sussistano altri elementi dimostrativi della falsità delle sue dichiarazioni.

E tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, il relativo giudizio costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità soltanto in due casi: o quando il giudice di merito abbia trascurato di prendere in esame fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; oppure quando il giudice di merito abbia motivato il proprio convincimento in modo incomprensibile o manifestamente contraddittorio, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Resta, invece, escluso che possano essere sindacati in sede di legittimità:

-) la mera “insufficienza” della motivazione;

-) la correttezza del giudizio con cui il giudice di merito ha dato o negato rilievo, ai fini del giudizio di attendibilità del richiedente, solo a taluni aspetti del suo racconto rispetto ad altri; così come lo stabilire se contraddizioni od omissioni di quel racconto siano marginali o decisive, rilevanti od irrilevanti, di dettaglio o sostanziali;

-) il sindacato del giudice di merito sull’attendibilità del “percorso individuale” riferito dal richiedente a fondamento della propria domanda di protezione;

-) l’omesso esame di elementi istruttori, quando il fatto storico rappresentato dalla prova che si assume trascurata sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

3.2. Ciò posto in diritto, rileva la Corte che nel caso di specie la Corte d’appello, nel reputare inattendibile la storia di idolatria e sacrifici umani riferita dall’odierno ricorrente, ha fatto esattamente quello che quest’ultimo le rimprovera di aver trascurato: ed infatti la Corte lagunare da un lato si è chiesta se il racconto del richiedente protezione fosse “contraddittorio”, e l’ha reputato tale; dall’altro si è chiesta se quel racconto fosse verosimile, e non l’ha ritenuto tale.

Ne discende che:

a) nessuna violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è stata commessa dalla Corte lagunare, in quanto alla luce di quanto esposto al p. 3.1 della presente motivazione, nulla impedisce al giudice di merito di reputare inattendibile il richiedente asilo sulla base di elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli elencati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; e nulla gli impedisce di attribuire a tali elementi prevalenza, rispetto al formale rispetto delle circostanze elencate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, citato art. 3, comma 5;

b) lo stabilire se una determinata circostanza di fatto sia, al fine di reputare inattendibile il richiedente, un elemento centrale o di dettaglio; rilevante o insignificante; decisivo od ultroneo, sono altrettante valutazioni di fatto, riservate al giudice di merito e sindacabili in questa sede solo deducendo o l’omesso esame d’un fatto decisivo, o la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, nei limiti in cui ciò è consentito dall’art. 132 c.p.c., così come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 2014.

3.3. Un cenno a parte merita l’allegazione del ricorrente, secondo cui la sentenza d’appello, là dove ha giudicato inattendibile il suo racconto, sarebbe da cassare perché quel giudizio fu basato su “opinioni personali” (così il ricorso, p. 18, terzo capoverso).

A fronte di tali allegazioni va ricordato che qualunque decisione giudiziaria è un’opinione.

Un’opinione che deve essere motivata, ma un’opinione.

Non servirà scomodare il de lingua latina di Varrone per ricordare che “sentenza” è lemma derivante dal verbo latino sentio, il quale ha il significato di “percepire, ritenere, credere, supporre”.

E’ una “opinione soggettiva” – ad esempio – quella con cui il giudice reputa “non grave” l’inadempimento, per i fini di cui all’art. 1455 c.c.; è una “opinione soggettiva” quella con cui il giudice reputa equa ex art. 1226 c.c., una certa misura di risarcimento del danno; è una “opinione soggettiva” quella con cui il giudice reputa attendibile od inattendibile un testimone; è una “opinione soggettiva” quella con cui il giudice presume che il reo si asterrà dal commettere ulteriori reati, ex art. 164 c.p..

Allo stesso modo, sarà sempre in base ad una opinione soggettiva che il giudice di merito valuterà se il richiedente asilo – ad es. – sia o non sia attendibile, sia o non sia omosessuale, professi o non professi il credo religioso che assume essere stata la causa della sua persecuzione.

Al giudice di merito, pertanto, nella presente sede di legittimità, non potrà mai ascriversi, quale error in iudicando o in procedendo, di avere valutato l’attendibilità del richiedente in base ad una “opinione soggettiva”, perché questo equivarrebbe ad addebitargli come errore quel che invece costituisce la quidditas della sua funzione.

Al giudice di merito si potrà addebitare nella presente sede soltanto di avere espresso una opinione immotivata: censura, tuttavia, ammissibile nei soli limiti stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la già ricordata sentenza n. 8053 del 2014: e cioè non già quando la motivazione sia perfettibile, ma solo quando sia mancante del tutto, totalmente incomprensibile o insuperabilmente contraddittoria.

4. Col quarto motivo il ricorrente torna a censurare, sotto altro profilo, il rigetto della domanda di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe erronea perché la Corte d’appello ha indicato “in modo impreciso, non puntuale e quindi non verificabile le fonti riportate: per un rapporto di quasi 100 pagine, non vengono nemmeno citate le pagine nelle quali si troverebbero le informazioni indicate”.

Con una seconda censura sostiene che altre fonti internazionali, ed in particolare “il rapporto redatto dalla commissione nazionale per il diritto di asilo”, un rapporto EASO, un rapporto di Amnesty International, dimostrerebbero la sussistenza di una situazione di violenza nella regione di Edo State.

4.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello, infatti, a pagina 5, p. 9, della sentenza riferisce che il richiedente “non ha mai fatto alcun cenno alla situazione generale della Nigeria quale fonte di pericolo per la sua incolumità in caso di rientro in patria”.

La pronuncia di rigetto della domanda di protezione sussidiaria si fonda dunque sul rilievo della mancanza di domanda e di allegazione: e giusta o sbagliata che fosse tale valutazione essa, una volta compiuta, andava comunque impugnata con un motivo ad hoc, in virtù del principio di conversione delle nullità in motivi di gravame. Impugnazione che, invece, nel caso di specie è mancata.

5. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA