Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27279 del 05/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27279 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso n. 26625/2010 proposto
DA
LA VALLE PIETRO, elettivamente domiciliato presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso all’Avv. Giuseppe Marino del foro di Caltanissetta come da procura a margine del ricorso
Ricorrente

CONTRO
EMS-ENTE MINERARIO SICILIANO IN LIQUIDAZIONE, in
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempo-

Data pubblicazione: 05/12/2013

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re Avv. Rosalba Alessi, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Gramsci n. 14, presso lo studio dell’Avv. Federico Hernandez, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Garilli
come da procura a margine del controricorso

CONTRO
RESAIS (RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’
INDUSTRIALI SICILIANE) S.p.A., in persona
dell’Amministratore Unico Avv. Enrico Caratozzolo, elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 26,
presso lo studio dell’Avv. Ferruccio Auletta come da procura a margine del controrocorso
Controricorrente

E CONTRO
ASSESSORATO INDUSTRIA DELLA REGIONE SICILIANA,
in persona dell’Assessore pro tempore,
Intimato

nonché sul ricorso proposto
DA
ASSESSORATO INDUSTRIA DELLA REGIONE SICILIANA,
in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui Ufficio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge
Controricorrente-Ricorrente incidentale

CONTRO

Controricorrente

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-LA VALLE PIETRO
– EMS-ENTE MINERARIO SICILIANO IN LQUIDAZIONE, in
persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore Avv. Rosalba Alessi,

INDUSTRIALI SICILIANE) S.p.A., in persona
dell’Amministratore Unico Avv. Enrico Caratezzolo,
Intimati
per la cassazione della sentenza n. 606/2009 della Corte di
Appello di Caltanissetta del 14.10.2009/9.11.2009 (R.G. n.
753 dell’anno 2008).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 10.10.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. Giuseppe Marino per il ricorrente La Valle;
udito l’Avv. Ferruccio Auletta per la controricorrente
RESAIS;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso principale, assorbito l’incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza n. 657 del 2008 il Tribunale di Caltanissetta rigettava il ricorso proposto da PIETRO LA VALLE inteso
ad ottenere il riconoscimento di differenze retributive dovute per la qualifica di dirigente e la riliquidazione
dell’indennità di prepensionamento con il computo delle dif-

-RESAIS (RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’

ferenze dovute per il superiore inquadramento richiesto.
Con il ricorso il La VALLE conveniva l’EMS-Ente Minerario
Siciliano in liquidazione, l’Assessorato Regionale Industria
Regione Sicilia, esponendo di avere lavorato dal

con la qualifica di impiegato e di essere stato successivamente nominato Vice Direttore, di avere espletato mansioni
di Direttore tecnico della miniera Floristella dal 24.10.1979
e di essere stato inquadrato come impiegato di I livello del
CCNL 1.10.1979 settore minerario, di avere richiesto senza
alcun esito le relative differenze retributive.

IA

Il Tribunale dichiarava la prescrizione della domanda per le

.zD7 differenze retributive (il rapporto di lavoro er cessato il
1°.12.1980 e il primo atto interruttivo era del 6.12.1985);
nel merito rigettava la domanda per la riliquidazione
dell’indennità di prepensionamento, non avendo provato il
ricorrente lo svolgimento di mansioni dirigenziali.
Il. La decisione di primo grado, appellata dal La Valle, è
stata confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta con
sentenza n. 606 del 2009, la quale ha ritenuto, alla stregua
dell’art. 1 del CCNL dirigenti industriali e delle dichiarazioni
dei tesi escussi e tenuto conto anche delle disposizioni di
cui alla L.R. n 42 del 1975, che il La Valle non avesse espietato le mansioni di dirigente minerario, stante anche la
forte in Jerenza del “Centro Operativo” di Caltanissetta e

1°.11.1959 al 30.11.1980 presso la miniera Giumentano

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dei suoi dirigenti nella gestione delle miniere, che limitava
di fatto i poteri e le discrezionalità dello stesso La Valle.
Quanto all’intervenuta prescrizione del diritto alla corresponsione delle differenze retributive, il giudice di appello

III. Il La Valle propone ricorso per cassazione affidandosi a
quattro motivi.
Resistono con controricorso l’EMS e la RESAIS.
Resiste altresì l’Assessorato Regionale Industria Regione
Sicilia con controricorso, contenente ricorso incidentale,
non contrastato dagli intimati La Valle, EMS e RESAIS.
Il La Valle e la RESAIS hanno depositato risentiva memoria ex art. 378 CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex
art. 335 CPC, trattandosi di impugnazioni contro la stessa
sentenza.
2. Sempre in via preliminare va disattesa l’eccezione, sollevata dalla controricorrente RESAIS, di inammissibiità ed
improcedibilità del ricorso per cassazione, avendo la difesa
del ricorrente (cfr memoria ex art. 38 CPC) precisato di avere provveduto al deposito di copia integrale dei contratti
collettivi, anche mediante produzione del fascicolo in cui
erano contenuti, e quindi di non essere incorsa nella violazione dell’art. 369, comma 2 n. 4 CPC,

ha ribadito quanto argomentato dal primo giudice.

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3. Con il primo motivo del ricorso principale il La Valle lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2095 e
2103 Cod. Civ. in relazione all’art. 1362 Cod. Civ. e all’art.
1 del CCNL dirigenti aziende industriali 4.04.1975 e all’art.

minerario del 1°.10.1979 legge Regione Sicilia 4.04.1956 n.
23- artt. 6, comma 1, 2, 3 e DPREG Sicilia n. 7/58- art-. 4 e
10.4
Al riguardo il ricorrente contesta l’impugnata sentenza deducendo l’erronea negazione della sussistenza della qualifica dirigenziale, richiamandosi alle dichiarazioni testi escussi, alla documentazione acquisita, alla contrattazione
collettiva e alla normativa regionale siciliana sulla figura
di direttore di miniera.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1364, 1367 Cod. Civ., degli artt. 2095 e 2103 Cod. Civ. , e ciò anche sotto il profilo
del vizio di motivazione per illogicità manifesta con riferimento agli artt. 4 e 5 LRS n. 42/1975.
In particolare il ricorrente censura l’iter argomentativo seguito dal giudice di appello, per essersi limitato ad un esame parziale sulla base di una semplice lettura dell’art. 1
del CCNL dirigenti industria e per avere omesso una interpretazione logico- sulla scorta della disciplina regionale disciplinante la figura del direttore di miniera e del compor-

10 CCNL parte comune classificazione personale settore

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tamento concludente osservato in precedenza dalla società
nell’attribuzione ai direttori di miniera della qualifica di dirigente.
Con il terzo motivo il ricorrente La Valle deduce incongrui-

delle risultanze processuali decisive ai fini del decidere, in
relazione agli artt. 112, 115, 116 CPC. Da tali risultanze,
soprattutto testimoniali, osserva il ricorrente, si rilevavano i
compiti da lui disimpegnati propri della declaratoria del
CCNL dirigenti industriali.
Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati,
avendo la parte ricorrente tentato una rivisitazione del materiale probatorio volta a dimostrare la sussistenza della
qualifica dirigenziale. La Corte di merito ha accertato e ricostruito l’attività lavorativa svolta dal Della Valle richiamandosi, come già detto, alle dichiarazioni testi escussi,
alla documentazione acquisita, alla contrattazione collettiva e alla normativa regionale siciliana sulla figura di direttore di miniera, giungendo alla conclusione che il potere
decisionale del ricorrente non aveva la forte caratterizzazione della figura di dirigente, costituente l’alter ego
dell’imprenditore. Trattasi di valutazione, fornita di adeguata e coerente motivazione, cui il ricorrente si limita ad opporre un diverso apprezzamento, non consentito in sede di

tà, illogicità della motivazione per la mancata valutazione

.

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legittimità.
4.

Neppure fondata è la censura, contenuta nel quarto mo-

tivo del ricorso principale con riguardo alla dedotta erroneità della statuizione dell’intervenuta prescrizione del diritto
alla corresponsione delle differenze retributive. Il giudice di

mente spiegato che l’atto interrutiivo della prescrizione, per
sua natura atto ricettizio, era stato ricevuto dall’EMS in data 6 dicembre 1985, ossia oltre il termine quinquennale di
cui all’art. 2948 n. 4 Cod. Giv„ decorrente dal 1° dicembre
1980, data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento
del ricorso incidentale proposto dall’Assessorato Industria
Regione Sicilia con riguardo al difetto di legittimazione
passiva e all’intervenuta precrizione del diritto alle differenze retributive sotto diverso profilo, in relazione alla
mancata riassunzione del giudizio originario davanti al
Giudice del Lavoro di Enna, estintosi per mancata riassunzione ex art. 50 CPC.
6. In conclusione i ricorsi vanno riuniti e va rigettato il ricorso principale, con assorbimento di quello l’incidentale.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore di ciascuno dei tre resistenti.

appello (cfr pag. 8 della sentenza impugnata) ha corretta-

9

PQM
La Corte riunisce í ricorsi, rigetta il principale, assorbito
l’incidentale. Condanna il ricorrente alle spese del presente
giudizio, liquidate per ciascuno dei tre resistenti in €

cessori.
Così deciso in Roma addì 10 ottobre 2013
Il Consigliere rel. est.

100,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre ac-

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