Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27278 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. un., 19/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ADAMO Mario – Presidente Sez. –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16146/2007 proposto da:

D.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che

lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO,

PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, per delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COOP AGRICOLA SOLAGNA A R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 158/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 01/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

uditi gli avvocati Giuseppe Sante ASSENNATO, Antonella PATTERI per

delega dell’avvocato Alessandro Riccio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

premesso che, con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c., depositato il 7 marzo 2000, D.B.A. aveva chiesto al Tribunale di Teramo a) l’accertamento dell’obbligo del fallimento della propria datrice di lavoro cooperativa Solagna a versare all’INPS i contributi relativi alle retribuzioni perdute nel periodo 20 aprile – 31 dicembre 1991, che il Pretore del lavoro di Notaresco l’aveva condannata a pagare, avendo accertato l’ingiustificata risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato tra le parti intercorso; b) nonchè l’accertamento del suo diritto nei confronti dell’INPS alla riliquidazione della pensione di vecchiaia riconosciutagli nel novembre 1992 con decorrenza dal 1 febbraio precedente, per tener conto di 32 settimane contributive erroneamente non computate dall’ente previdenziale e dei contributi inerenti al suddetto periodo 20 aprile-31 dicembre 1991; con le conseguenti condanne;

che la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 1 marzo 2007, ha confermato la decisione di primo grado di rigetto delle domande: nei confronti dell’INPS, per intervenuta decadenza triennale del relativo diritto all’incremento della prestazione previdenziale e nei confronti del fallimento della coop. Solagna, per infondatezza della pretesa;

che, in particolare, per quanto riguarda le domande svolte nei confronti dell’INPS, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile, anche all’ipotesi in esame, relativa ad una domanda di riliquidazione di una prestazione previdenziale, del termine triennale di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, come autenticamente interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166, quindi parzialmente modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438 e, partendo dalla domanda di riliquidazione presentata dal D. B. il 29 gennaio 1993, ha valutato come esaurito il procedimento amministrativo trecento giorni dopo, data da cui sarebbe pertanto iniziato a decorrere il termine triennale di decadenza, ampiamente scaduto alla data della proposizione della azione in giudizio il 7 marzo 2000;

che la Corte ha infatti giudicato irrilevante sia la data di liquidazione della pensione, antecedente quella di entrata in vigore del citato D.L. n. 384 del 1992, art. 4, (19 settembre 1992), sia la comunicazione di rigetto dell’istanza da parte dell’INPS del 17 settembre 1998, in quanto intervenuta quando il procedimento amministrativo era ormai da tempo esaurito e il termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria scaduto;

che avverso questa sentenza D.B.A. ha proposto ricorso per cassazione, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo del servizio postale il 25 maggio 2007, affidandolo a tre motivi, il primo dei quali, nei confronti dell’INPS, investe il tema dell’applicabilità al caso in esame – di richiesta di riliquidazione di una prestazione previdenziale – della disciplina della decadenza di cui al citato D.P.R. del 1970, art. 47, e successive modificazioni, nonchè il temao della individuazione della disciplina al riguardo applicabile nel caso presentazione della domanda di pensione in data antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 384 del 1992;

che ha resistito alle domande PINPS con rituale controricorso;

che il fallimento della cooperativa non ha svolto difese in questa sede;

che il ricorrente ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;

premesso altresì che l’originario testo del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, stabiliva, per ciò che qui interessa, quanto segue.

“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 459 c.p.c. e ss..

L “azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici.

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di cinque anni dalle date di cui al precedente comma se trattasi di controversie in materia di prestazioni a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi e dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria”;

che i termini stabiliti dall’articolo di legge citato, erano stati ritenuti da queste sezioni unite (Cass. S.U. 21 giugno 1990 n. 6245) di decadenza, di tipo peraltro procedimentale, vale a dire finalizzata unicamente a delimitare l’efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, rappresentata dall’attivazione e dall’esaurimento del procedimento amministrativo;

che col D.L. 29 marzo 1991, n. 103, successivo art. 6, convertito con modificazioni nella L. 1 giugno 1991, n. 166, ritenuto da Corte Cost.

con la sent. n. 246 del 1992, di interpretazione autentica del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, venne poi stabilito:

“1 – I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale.

In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono doli “insorgenza del diritto ai singoli ratei.

2 – Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

che, infine, con il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, il citato art. 47, commi 2 e 3, sono stati successivamente sostituiti dai seguenti:

“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.

L’art. 4, u.c., ha poi stabilito che le disposizioni indicate “non si applicano ai procedimenti istaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data”;

rilevato che con ordinanza interlocutoria depositata il 18 gennaio 2011, n. 1071, la sezione lavoro ha disposto la trasmissione degli atti al primo Presidente per la trattazione da parte della Corte a sezioni unite del ricorso, che investe il tema della applicabilità o non della suddetta disciplina della decadenza in materia previdenziale anche al caso di richiesta di riliquidazione della prestazione, in quanto ritenuta questione di massima di particolare importanza;

che, in proposito, la sezione lavoro ha espresso una serie di perplessità e denunciato alcune incongruenze in ordine alla giurisprudenza al riguardo consolidatasi presso queste sezioni unite, le quali, anche di recente (cfr. la sentenza del 29 maggio 2009 n. 12720, pronunciata per comporre il contrasto manifestatosi nella sezione lavoro rispetto alla precedente conforme decisione di queste sezioni unite del 18 luglio 1996 n. 6491), hanno affermato che la pretesa di riliquidazione di una prestazione previdenziale a carico dell’INPS non soggiace ad altro limite che non sia quello dell’ordinaria prescrizione decennale;

che la critica a tale orientamento è svolta dalla sezione remittente sia sul piano dell’analisi del dato testuale che su quello della ratio della disposizione di legge, con rilievi che denunciano altresì la irragionevolezza della soluzione consolidata;

che il primo Presidente ha disposto, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, l’assegnazione del ricorso alle sezioni unite per l’udienza del 25 ottobre 2011;

considerato che, successivamente, nella materia è intervenuto il legislatore, che con il recente D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto al citato art. 47, un u.c., del seguente tenore: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, precisando al quarto comma che “Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

ritenuto che l’entrata in vigore delle norme di legge da ultimo citate, che investono il tema in ordine al quale è richiesto a queste sezioni unite una rivalutazione del proprio precedente orientamento, solleciti la sezione lavoro ad una rivisitazione complessiva della disciplina della materia, al fine di stabilire, anche alla luce di tali norme, la persistenza o non del proposito di richiedere a queste sezioni unite il revirement prospettato nell’ordinanza interlocutoria precedente la loro approvazione;

che va pertanto disposta la restituzione degli atti alla sezione lavoro della Corte, cui è rimessa la valutazione suddetta.

PQM

La Corte restituisce gli atti alla sezione lavoro perchè valuti, alla luce dello ius superveniens rappresentato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito nella L. n. 111 del 2011, la persistenza dell’opportunità di investire queste sezioni unite della richiesta di nuova valutazione in ordine all’applicabilità del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, e successive modificazioni anche al caso di domanda di riliquidazione di una prestazione previdenziale nei termini rappresentati con l’ordinanza di rimessione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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