Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27277 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.28/12/2016), n. 27277
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22992/2015 proposto da:
CALAPARK SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIMAVO 22, presso lo studio
dell’avvocato TOMMASO POLIANDRI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCESCO CIRILLO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 169/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO, del 28/01/2015 depositata il 27/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
CALAPARK SRL propone ricorso in cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della CTR Calabria n. 169/01/15, depositata il 27/02/2015, che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società, in quanto proposto da soggetto non legittimato ad impugnare perchè medio tempore dichiarato fallito. Inoltre, la CTR ha ritenuto che l’appello fosse infondato nel merito.
La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta che ha errato la CTR nel dichiarare priva di legittimazione attiva la società dichiarata fallita.
L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nei termini di legge mediante controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che rispetto all’accertamento fiscale reso nei confronti del soggetto fallito, esiste una legittimazione processuale alla proposizione del ricorso in capo al curatore fallimentare al quale si affianca, in caso di inerzia dell’organo fallimentare, quella del medesimo soggetto sottoposto a procedura concorsuale (cfr. Cass. n. 6248/2014; Cass. n. 9434/2014).
Peraltro, si ritiene in modo altrettanto fermo che l’incapacità processuale del fallito deve intendersi meramente “relativa” e può essere fatta valere esclusivamente dal curatore fallimentare (non anche dalla controparte, nè tanto meno può essere rilevata d’ufficio dal Giudice), venendo la disposizione della L. Fall., art. 43, comma 1, ad esplicitare, con riferimento all’ambito processuale, l’ulteriore previsione di cui alla L. Fall., art. 44, che prevede la generale inopponibilità ai creditori fallimentari di “tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti (comma 1), nonchè dei “pagamenti ricevuti dal fallito” (comma 2) dopo la sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. Cass. n. 5494/2012; Cass. n. 16816/2014).
Pertanto, ha errato la CTR nell’escludere la legittimazione attiva della società, per il solo fatto che la stessa era stata dichiarata fallita, senza considerare che il fallimento era intervenuto in epoca successiva alla notifica della cartella impugnata dal sodalizio quando lo stesso era in bonis – v. pag. 3 ricorso per cassazione.
A nulla rileva che la CTR abbia deciso la controversia anche nel merito, essendo ferma questa Corte nel ritenere che “la dichiarazione di inammissibilità (come pure quella declinatoria della giurisdizione o della competenza) comporta che il giudice si spogli della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, con la conseguenza che, ove siano state svolte impropriamente anche argomentazioni sul merito, le stesse sono da ritenere prive di giuridica rilevanza e che i motivi di impugnazione relativi ad esse vanno dichiarati assorbiti dall’accoglimento del motivo concernente la declaratoria di inammissibilità” (cfr. Cass. n. 17004/2015, Cass. n. 3840/2007 e Cass. n. 15122/2013).
Sulla base delle considerazioni svolte, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 24 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016