Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27277 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacom – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA S. – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25999/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrente –

contro

Costruzioni Pandozy Latina s.p.a. in concordato preventivo, in

persona del commissario liquidatore pro tempore;

– intimata –

e contro

Costruzioni Pandozy s.r.l. in liquidazione, in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Eurialo n. 92/c, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Scattini,

rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Pesce, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

Sezione staccata di Latina n. 1867/39/16, depositata il 7 aprile

2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 maggio

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 1867/39/16 del 07/04/2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina (hinc CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 152/05/12 della Commissione tributaria provinciale di Latina (hinc CTP), che aveva accolto il ricorso proposto dalla Costruzioni Pandozy Latina s.p.a. in concordato preventivo nei confronti della cartella di pagamento emessa “per mancato versamento di rate di licenza e di canone erariale e di consumo dell’addizionale di energia elettrica” relativamente agli anni 20032007, così come si evince dalla sentenza impugnata;

1.1. si evince sempre dalla sentenza della CTR che: a) la cartella di pagamento era stata notificata presso la residenza del legale rappresentante della società contribuente e non già presso il domicilio del Commissario liquidatore del concordato preventivo; b) la CTP accoglieva il ricorso della Commissario liquidatore della società in concordato preventivo; c) la sentenza della CTP era appellata dalla Agenzia delle entrate;

1.2. su queste premesse, la CTR confermava la sentenza impugnata evidenziando che la notificazione della cartella di pagamento era “non valida e illegittima” e non aveva raggiunto il suo scopo, non essendo stata notificata al Commissario liquidatore del concordato preventivo della società contribuente;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. Costruzioni Pandozy Latina s.p.a. in concordato preventivo non resisteva in giudizio; si costituiva, invece, con controricorso Costruzioni Pandozy s.r.l. in liquidazione, che depositava, altresì, memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. va pregiudizialmente evidenziato che l’ordinanza della S.C. intervenuta tra l’Agenzia delle dogane e la Costruzioni Pandozy Latina s.r.l. in liquidazione (Cass. n. 12139 del 20/02/2019) non ha alcun valore di giudicato nel presente giudizio, originariamente introdotto dal commissario liquidatore della società in concordato preventivo, che è soggetto distinto dalla società ed avente una legittimazione processuale limitata alle specifiche esigenze della procedura concorsuale, come si dirà nel prosieguo;

2. sempre in via pregiudiziale, va rilevato che “il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno “spossessamento attenuato”, in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento), l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all’esecuzione del concordato. In particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dall’art. 43 L. Fall. per il fallimento” (così Cass. n. 4728 del 25/02/2008);

2.1. ne consegue che “il liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, atteso che, in queste ultime può, ove esperite nei confronti del debitore cedente, spiegare intervento senza essere litisconsorte necessario” (Cass. n. 17606 del 04/09/2015; conf. Cass. n. 24683 del 19/10/2017; Cass. n. 14052 del 07/07/2015), pur dovendo ipotizzarsi, in caso di intervento, un litisconsorzio necessario processuale nei successivi gradi di giudizio (Cass. n. 8102 del 03/04/2013);

2.2. in particolare, anche le controversie tributarie rientrano tra quelle in cui la legittimazione appartiene integralmente al debitore, salva la possibilità di intervento del commissario liquidatore (Cass. n. 18823 del 28/07/2017; Cass. n. 12422 del 08/06/2011).

3. tanto premesso in punto di diritto, deve conseguentemente ritenersi che: a) la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio è stata ritualmente notificata al legale rappresentante di Costruzioni Pandozy Latina s.p.a., che non ha perso la propria legittimazione con riferimento agli atti tributari a seguito dell’ammissione della società al concordato preventivo con liquidazione di beni (e che, pertanto, l’ha legittimamente impugnata nel separato giudizio conclusosi con l’ordinanza n. 12139 del 2019 di questa Corte); b) il commissario liquidatore di Costruzioni Pandozy Latina s.p.a. in concordato preventivo non è autonomamente legittimato all’impugnazione della cartella di pagamento; c) Costruzioni Pandozy s.r.l. in liquidazione, nella quale si è trasformata Costruzioni Pandozy Latina s.p.a., è, invece, legittimata a resistere, in luogo di Costruzioni Pandozy Latina s.p.a. in concordato preventivo, nel giudizio di cassazione: a seguito della chiusura della procedura concordataria, infatti, deve ritenersi che la legittimazione si riespanda in favore della società anche con riferimento a quei giudizi iniziati dal commissario liquidatore o nei suoi confronti;

4. pertanto, sebbene il ricorso sia stato erroneamente notificato nei confronti del commissario liquidatore, il vizio della notifica resta sanato dalla spontanea costituzione in giudizio da parte del soggetto effettivamente legittimato a resistere;

5. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 4, (Testo unico accise – TUA), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che: a) la CTR non avrebbe tenuto conto che la società contribuente è venuta meno all’obbligo di comunicare le variazioni societarie, con conseguente incidenza sulla notificazione della cartella di pagamento; b) in ogni caso, la cartella di pagamento è stata correttamente notificata alla Costruzioni Pandozy Latina s.p.a.;

il motivo, sicuramente ammissibile diversamente da quanto ritenuto dalla controricorrente, perchè contenente tutti gli elementi necessari per la sua delibazione in sede di legittimità, è altresì fondato;

5.1. in disparte da ogni questione concernente gli obblighi di comunicazione gravanti sulla società in concordato preventivo (questione che, peraltro, è nuova), deve osservarsi che legittimamente l’Agenzia delle dogane ha notificato la cartella di pagamento a Costruzioni Pandozy Latina s.p.a. e non al commissario liquidatore del concordato preventivo della menzionata società;

5.2. la società, infatti, è l’unica destinataria legittima della notificazione della cartella di pagamento per come meglio evidenziato ai paragrafi che precedono, nonchè l’unico soggetto legittimato ad impugnarla (come, peraltro, fatto nel procedimento concluso da Cass. n. 12139 del 2019); nè la regolarità della notificazione, sulla quale la CTR non si è pronunciata, può essere tardivamente messa in discussione in questa sede da Costruzioni Pandozy s.r.l., peraltro senza nemmeno proporre ricorso incidentale.

6. in conclusione, il ricorso va accolto e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso proposto dal commissario liquidatore del concordato preventivo di Costruzioni Pandozy Latina s.p.a., non legittimato all’impugnazione;

6.1. la complessità delle questioni processuali affrontate giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto da Costruzioni Pandozy Latina s.p.a. in concordato preventivo; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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