Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27276 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.28/12/2016), n. 27276
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13865/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTIGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.S. VERNICIATURE SRL, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante
pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEOPOLDO NOBILI
11, presso lo studio dell’avvocato MARIO MENGHINI, rappresentata e
difesa dall’avvocato NUNZIO BOCCADIFUOCO, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3878/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 7/10/2014 depositata il
16/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l’Avvocato NUNZIO BOCCADIFUOCO, che si riporta a gli scritti e
chiede la distrazione delle spese.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l’accertamento emesso nei confronti della G.B. Verniciature s.r.l. per l’anno 2005.
La società intimata ha depositato controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 32 e 33, è manifestamente fondato e assorbe il secondo.
Ed invero, erroneamente la CTR ha ricondotto la nullità dell’accertamento emesso nei confronti della società Verniciatura s.r.l., avente sede in (OMISSIS), sulla base della ritenuta inscindibilità dello stesso rispetto ad altro accertamento reso nei confronti di altra società Cometa – avente sede in (OMISSIS), reso sulla base di un pvc adottato da ufficio fiscale territorialmente incompetente e ritenuto illegittimo, come accertato giudizialmente da altro giudice tributario.
Orbene, così facendo la CTR ha errato per l’un verso ritenendo di potere estendere gli effetti dell’illegittimità di un atto di verifica, privo di autonomia nell’ambito dell’attività accertativa, reso nei confronti di altro soggetto contribuente che non poteva perciò riverberare i suoi effetti sull’accertamento reso nei confronti dell’odierna società controricorrente – cfr. Cass. n. 24263/2015 e Cass. n. 723/2003. Peraltro, la CTR ha tralasciato di considerare che le ragioni che avevano condotto all’annullamento dell’accertamento nei confronti della società Cometa, correlate alla ritenuta incompetenza territoriale dell’ufficio fiscale di (OMISSIS), non avrebbero mai potuto estendersi nei confronti della odierna controricorrente, avente sede proprio in (OMISSIS), ove aveva sede l’ufficio fiscale che aveva emesso il pvc.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 24 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016