Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27276 del 05/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 27276 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA
sul ricorso 26400-2010 proposto da:
D’INTINO

AMEDEO

DNTMDA59R20Z401Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G A SARTORIO 60, presso lo
studio dell’avvocato CAMARDA MARCO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato CROCETTA FRANCO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2742

contro

SUPERDISTRIBUZIONE S.R.L.

(C.F.

011049106809),

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GEROLAMO

Data pubblicazione: 05/12/2013

BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato PROSPERETTI
GIULIO, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati BARBARA SPINA, SECCHIERI CARLA, DAL BO
DANIELA, giusta procura speciale notarile in atti;
– controri corrente –

di L’AQUILA, depositata il 28/05/2010 r.g.n. 886/2009;
udita

la relazione

della causa svolta nella pubblica

udienza del 01/10/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto.

avverso la sentenza n. 707/2010 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28.5.2010, la Corte di Appello di L’Aquila respingeva il gravame
proposto da D’Intino Amedeo avverso la decisione del Tribunale di Pescara che aveva
rigettato il ricorso proposto dal predetto inteso ad ottenere la condanna della s.r.l.
Superdistribuzione al pagamento della indennità di trasferta, sul rilievo, confermato dalla
Corte territoriale, che il datore di lavoro aveva provveduto, in via alternativa, in base alla

giudice del gravame non poteva contestarsi l’avvenuto pagamento, ovvero l’imputazione ai
rimborsi in oggetto, o la correttezza dei calcoli, in quanto questi avrebbero assunto
rilevanza se preceduti da una contestazione specifica e dettagliata ai fini un corretto
contraddittorio sui punti dubbi, non essendo sufficiente dedurre una “assenza di prova”
che non equivaleva ad una negazione di verità, posto che alcuna prova doveva essere
fornita, nell’assenza di specifica e quindi valida contestazione della verità, in fatto,
dell’assunto awersario, assenza che doveva intendersi quale riconoscimento implicito
idoneo a sollevare la controparte da ogni onere probatorio.
Per la cassazione della decisione ricorre il D’Intino, affidando l’impugnazione ad unico
motivo.
Resiste, con controricorso, la società, che deposita procura speciale conferita a nuovi
difensori in affiancamento al precedente già nominato.

previsione dell’ad. 115 c.c.n.I., al rimborso a piè di lista delle spese sostenute. Secondo il

/

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il D’Intino denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che la Corte del merito,
allorchè ha ritenuto che la società abbia correttamente adempiuto alla propria obbligazione
di compensare il lavoratore per le trasferte effettuate avvalendosi della facoltà prevista
dall’ad. 86 c.c.n.l. (piè di lista), non ha espressamente precisato se le trasferte effettuate
dal D’Intino fossero “lunghe” ovvero brevi ai fini dell’applicabilità del comma 2, ovvero del
comma 6 del medesimo ad. 86. Rileva che, nel primo caso, spettavano al lavoratore
quattro voci (spese di viaggio, di trasporto bagagli, rimborso spese postali, diaria o, in
alternativa, rimborso a piè di lista di spese di vitto e alloggio), ma che nel caso di specie

1

non era comprensibile dall’indicazione in busta paga a quali voci si riferisse il rimborso e
che, peraltro, esso ricorrente non aveva reclamato il rimborso di nessuna delle altre spese
all’infuori della diaria di cui all’art. 86, comma 2, c.c.n.I., in quanto le prime gli erano state
corrisposte. In base a tali premesse, sarebbe stato onere della società, quindi, dimostrare
che con la generica voce rimborsi a piè di lista si intendesse riferirsi al rimborso spese per
vitto ed alloggio e non, invece, alle altre spese.

onde non era dato comprendere come potesse evincersi dalle buste paga che la generica
voce “rimborso a piè di lista” fosse da riferire proprio al rimborso spese di vitto ed alloggio
e non alle altre voci, stante la genericità della voce indicata. Ben poteva essere ordinata la
produzione dei documenti di spesa consegnati dal lavoratore a fini di chiarificazione e
peraltro il prospetto riepilogativo rimborsi cui si riferiva il giudice del gravame era privo di
sottoscrizione del ricorrente e ritualmente contestato quanto alla sua efficacia probatoria.
La questione interpretativa la cui soluzione viene sollecitata con il ricorso (nella sostanza
si contesta l’erronea applicazione di norma del contratto collettivo di categoria) impone di
verificare preliminarmente se siano stati correttamente depositati o richiamati gli accordi
contrattuali collettivi nella loro integralità. L’art 369 c.p.c., comma 2, n. 4), secondo cui, col
ricorso per cassazione, devono essere depositati, a pena di improcedibilità, “gli atti
processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”,
ricomprende nel proprio ambito anche i contratti o accordi collettivi, a seguito della
modifica ad essa apportata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, con effetto, a norma
dell’art. 27, comma 2 del medesimo D.Lgs., che é riferimento ai ricorsi per cassazione
avverso le sentenze depositate successivamente alla data del 1 marzo 2006; la
disposizione riguarda il contratto o accordo nel suo testo integrale ed è infine da porsi in
collegamento con la modifica operata dalla legge anche dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con
l’introduzione della possibilità di un controllo di legittimità in ordine al vizio di violazione o
falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (per cui deve ritenersi
riferita esclusivamente a tali accordi e contratti collettivi).
Deve rilevarsi che in merito alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’ articolo della
contrattazione collettiva nazionale di riferimento, il ricorrente si limita, nel corpo del ricorso,
a riprodurne parzialmente il contenuto, senza depositare il testo di singoli articoli che
2

La Corte aveva, poi, mostrato, secondo il ricorrente, di riferirsi alle trasferte “non brevi”,

sarebbe stato suo onere produrre con quello dell’intero c.c.n.l., secondo le norme che
regolano il procedimento in cassazione.
Ciò contrasta con il principio affermato da questa Corte, secondo cui l’art. 369, secondo
comma, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale),
a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto
privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente denunci,

collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (nel
testo sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006), il deposito suddetto deve avere ad
oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma
l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali
disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla
Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della
contrattazione collettiva di livello nazionale (cfr. Cass., s. u. 23 settembre 2010 n. 20075;
conf. v. Cass 15 ottobre 2010 n. 21358). Più di recente, è stato, poi, osservato che, in
tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma,
n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di
produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o
accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di
strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel
fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano
contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il
deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto
ai sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l’esigenza di
specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti,
dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. (cfr. Cass., s. u. 3.11.2011
n. 22726).
Alla stregua di tali osservazioni, considerato che il c.c.n.l. non risulta depositato, né se ne
indica la sede di produzione nelle fasi del merito, il ricorso deve essere dichiarato
improcedibile.
3

con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano
come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 2500,00

Così deciso in Roma, il 1.10.2013

per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA