Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27275 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.28/12/2016), n. 27275
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26777/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 699/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di VENEZIA del 19/03/2015, depositata il 16/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:
“Con sentenza in data 19 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale del Veneto respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 243/6/14 della Commissione tributaria provinciale di Padova che aveva accolto il ricorso di B.V. contro gli avvisi di accertamento IRPEF ed altro 2007/2008. In particolare la CTR aveva affermato sia che sussisteva nel caso di specie (accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4) l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale sia che tale obbligo non era stato correttamente adempiuto da parte dell’Ente impositore. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.
L’intimato non si è costituito.
Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, come novellato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22 e della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. In particolare la ricorrente sostiene che non sussista un obbligo generale di contraddittorio procedimentale, che quello speciale introdotto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, come novellante il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 (in particolare comma 7) non sia applicabile alle annualità d’imposta de quibus e che comunque, ancorchè non necessariamente, vi sia comunque stato concreto espletamento di contraddittorio nel caso di specie.
Il motivo si palesa fondato sul profilo meramente giuridico dedotto, poichè è principio da ribadire che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 11283 del 31/05/2016, Rv. 639865).
La sentenza impugnata non è conforme a tale arresto e merita dunque cassazione.
Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento, con cassazione della pronuncia impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio, fermo il richiamato principio di diritto”.
Il Collegio condivide la relazione depositata.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, anche per le spese del presente giudizio, diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016