Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27275 del 24/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 24/10/2019), n.27275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacom – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27492/2013 R.G. proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Marianna

Dionigi n. 57, presso lo studio dell’avv. Claudia De Curtis,

rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Paoletti giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Yser n. 8, presso lo

studio dell’avv. Vittorio Martellini, rappresentata e difesa

dall’avv. Giuseppe Pica giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro

tempore, ed Equitalia;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 171/18/13, depositata l’8 maggio 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 maggio

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 171/18/13 del 08/05/2013, la Commissione tributaria regionale della Campania (hinc CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 02/07/11 della Commissione tributaria provinciale di Benevento (hinc CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da F.G. avverso la cartella di pagamento concernente IRPEF, IRAP ed IVA relative agli anni 1998 e 1999;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) le somme di cui alla cartella di pagamento impugnata erano dovute in ragione di pregressi avvisi di accertamento notificati alla contribuente e di una decisione della CTP di Benevento; b) la CTP accoglieva il ricorso della contribuente; c) la sentenza della CTP era appellata dall’Agenzia delle entrate;

1.2. su queste premesse, la CTR riformava la sentenza impugnata così motivando: “le doglianze dell’appellante sono fondate. La cartella di pagamento consente di individuare la iscrizione a ruolo scaturente dagli avvisi di accertamento e dalla sentenza della CTP consentendo al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa”;

2. F.G. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi;

3. l’Agenzia delle entrate e l’Agente della riscossione resistevano con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. va pregiudizialmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva a resistere nel presente giudizio del Ministero della economia e delle finanze, cui erroneamente è stato notificato il ricorso, essendo legittimata passivamente unicamente l’Agenzia delle entrate;

2. con il primo motivo di ricorso F.G. deduce la violazione e falsa applicazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 327 c.p.c., comma 1 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando l’omessa pronuncia in ordine all’inammissibilità dell’appello, proposto oltre il termine semestrale previsto dalla legge, atteso che la sentenza di primo grado era stata depositata in segreteria in data 14/01/2011 e l’appello notificato in data 16/07/2011;

3. il motivo è infondato;

3.1. nella parte in cui lo stesso sembra denunciare l’omessa pronuncia del giudice di appello con riferimento alla questione della inammissibilità dell’appello medesimo, basta evidenziare che, in ipotesi del tutto sovrapponibile, la S.C. ha ritenuto non ricorrente “il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo, (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame)” (così Cass. n. 29191 del 06/12/2017; conf. Cass. n. 20718 del 13/08/2018; Cass. n. 5351 del 08/03/2007);

3.2. nella specie, la sentenza impugnata ha dato espressamente atto della proposizione della relativa eccezione in sede di appello da parte della ricorrente ed ha, quindi, deciso nel merito la controversia, così rigettando implicitamente detta eccezione;

3.3. nella parte in cui il motivo intende fare valere davanti a questa Corte la tardività dell’appello (non ritenuta dal primo giudice) eccezione legittimamente proponibile anche in sede di legittimità (Cass. n. 10440 del 06/05/2013) – l’infondatezza emerge con evidenza dalla stessa sentenza di appello, laddove si evince che, a fronte di una sentenza di primo grado depositata in data 14/01/2011, l’atto di appello è stato notificato in data 23/06/2011 e, quindi, tempestivamente;

4. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell’art. 170 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo stato l’appello notificato alla sola contribuente e non anche nel domicilio eletto;

5. il motivo è inammissibile;

5.1. il rilievo non risulta essere stato formulato in sede di costituzione in appello e, in ogni caso, la contribuente si è regolarmente costituita e difesa in giudizio, sicchè l’eventuale nullità della notifica, seppure esistente, è stata sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3;

6. con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che: a) la CTR non si era pronunciata sul rilievo di inammissibilità delle eccezioni processuali e di merito sollevate dall’Agenzia delle entrate in appello e mai proposte nel corso del processo di primo grado; b) i motivi di appello sono inammissibili in quanto generici e non riferentisi, neppure indirettamente, ad alcun punto della sentenza impugnata;

7. il motivo è inammissibile;

7.1. sotto il primo profilo, la contribuente fa riferimento ad eccezioni processuali e/o di merito dell’Agenzia delle entrate di cui non è possibile apprezzare il contenuto perchè indicate del tutto genericamente; nè la ricorrente trascrive o indica l’atto dal quale risulta l’eccezione di inammissibilità che deduce avere proposto in appello, sicchè il motivo difetta all’evidenza di specificità;

7.2. sotto il secondo profilo, la ricorrente non trascrive in alcun modo la sentenza di primo grado, limitandosi ad affermare che quest’ultima ha accolto il ricorso di F.G.; conseguentemente non si comprende per quali ragioni l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (anche quest’ultimo non trascritto) sarebbe del tutto generico;

8. con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che l’Agenzia delle entrate non avrebbe fornito la prova del credito iscritto a ruolo;

9. il motivo è inammissibile;

9.1. la sentenza della CTR afferma che i crediti risultanti dalla cartella di pagamento impugnata sono chiaramente evincibili dalla stessa e risultano dagli avvisi di accertamento e dalla sentenza della CTP; conseguentemente non si fa questione di ripartizione dell’onere probatorio tra le parti;

10. con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000 e della L. 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi il difetto di motivazione della cartella di pagamento, che deve contenere tutte le indicazioni utili per consentire al contribuente di vagliare le ragioni e, quindi, la legittimità della pretesa creditoria;

11. il motivo è inammissibile;

11.1. com’è noto, per la validità della cartella di pagamento non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso, al quale detto atto faccia riferimento, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze univoche che consentano l’individuazione di quell’atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (Cass. n. 25343 del 11/10/2018); inoltre, quando la cartella di pagamento viene regolarmente impugnata, con contestazione dei presupposti dell’imposizione, non ne può essere dichiarata la nullità nemmeno in assenza di specifici riferimenti all’atto impositivo (Cass. S.U. n. 11722 del 14/05/2010)

11.2. ne consegue che la cartella di pagamento, ove non costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria (Cass. n. 21804 del 20/09/2017), può essere motivata con specifico riferimento agli atti presupposti, da ritenersi già conosciuti dal contribuente; e ciò vale anche con riferimento agli interessi e alle sanzioni (Cass. n. 6812 del 08/03/2019);

11.3. con specifico riferimento agli interessi, peraltro, devono essere indicati i criteri di calcolo laddove riguardino pretese del tutto nuove rispetto a quanto evincibile dagli atti presupposti (Cass. n. 21851 del 07/09/2018);

11.4. ciò precisato in termini generali, ogni apprezzamento del difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata, passa attraverso la trascrizione delle parti ritenute significative della stessa e nell’allegazione della medesima al ricorso;

11.5. nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata trascritta solo in parte nel contesto del ricorso, sicchè nulla può dirsi in ordine all’assolvimento dell’obbligo di motivazione, con conseguente inammissibilità della censura per difetto di specificità;

12. con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, atteso che l’Ufficio non avrebbe chiarito in che modo si sia giunti alla liquidazione delle somme indicate nella cartella di pagamento;

13. il motivo è inammissibile;

13.1. la ricorrente ripropone come vizio di motivazione della sentenza quello che, in realtà, costituisce un vizio di motivazione della cartella di pagamento, già denunciato con il motivo che precede;

14. con il settimo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la indebita richiesta di compensi di riscossione da parte dell’Agente della riscossione;

15. il motivo è inammissibile;

15.1. la ricorrente non indica dove ed in che termini sia stato formulato il relativo motivo di impugnazione avverso la cartella in primo grado e dove ed in che termini sia stata riproposta l’eccezione in appello, con conseguente novità della censura;

16. in conclusione il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle controricorrenti costituite in giudizio, spese liquidate come in dispositivo tenuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 4.263,67;

16.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, della somma di Euro 1.400,00, cui vanno aggiunte le spese prenotate a debito, con riferimento all’Agenzia delle entrate, e le spese forfetarie nella misura del quindici per cento e gli accessori di legge, con riferimento ad Equitalia Sud s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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