Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27275 del 05/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27275 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 28430-2008 proposto da:
AMABILE ASSUNTA MBLSNT63B45B115A, (in qualità di erede
del Signor Raffaele Agrisani), BENINATI EMILIA
BNNMLE56A47G273P, SCIONI GISELLA SCNGLL45P55M016P,
STOCCHI DOMENICO STCDNC53M04A345Y, CATONI RODOLFO
CTNRLF49M27E805F, DI SEGNI ANGELO DSGNGL55C23H501B,
2013
2736

FRANCESCHINI MARIO FRNMRA51E071585W, PIPERNO
ELISABETTA PRPPLBT61R58H501U,
PSNMRZ64P02H501D,
TURCHETTI

FABIO

CIGNA

PISANIELLO MAURIZIO

GRAZIA

TRCFBA62L14H5010,

CGNGRZ54S64H154F,
elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio

Data pubblicazione: 05/12/2013

degli avvocati FABBRINI FABIO e LORENZO VITALE, che li
rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

OSPEDALE ISRAELITICO;

Nonché da:
05PEDALE

ISRAELITICO,

in

persona

del

lewale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio
dell’avvocato STUDIO LEGALE GERARDO VESCI E PARTNERS,
rappresentato e difeso dagli avvocati VESCI GERARDO,
SCHITTONE NICOLO’, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

AMABILE ASSUNTA MBLSNT63B45B115A,(in qualità di erede
del Signor Raffaele Agrisani), BENINATI EMILIA
BNNMLE56A47G273P, SCIONI GISELLA SCNGLL45P55M016P,
STOCCHI DOMENICO STCDNC53M04A345Y, CATONI RODOLFO
CTNRLF49M27E805F, DI SEGNI ANGELO DSGNGL55C23H501B,
FRANCESCHINI MARIO FRNMRA51E071585W, PIPERNO
ELISABETTA PRPPLBT61R58H501U,
PSNMRZ64P02H501D,

CIGNA

PISANIELLO MAURIZIO

GRAZIA

CGNGRZ54S64H154F,

TURCHETTI FABIO TRCFBA62L14H5010;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4177/2006 della CORTE D’APPELLO

– intimato –

di ROMA, depositata il 23/11/2007 r.g.n. 631/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/10/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
SERRINO;
udito l’Avvocato SOLA VITO per delega FABBRINI FABIO;

GERARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito
l’incidentale.

udito l’Avvocato LIBERATORE ROBERTO per delega VESCI

Svolgimento del processo
Con sentenza del 18/5/06 — 23/11/07 la Corte d’appello di Roma ha respinto
l’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti attraverso la quale i medesimi
avevano chiesto la riforma della decisione del giudice del lavoro del Tribunale di

israelitico alla corresponsione del premio di presenza computato su ventisei giorni
mensili a decorrere dall’aprile del 1995, epoca dalla quale tale emolumento non
era stato più erogato.
La Corte capitolina ha spiegato che la materia del contendere era cessata nel
momento in cui in data 30/6/99 le parti sociali avevano transatto ogni questione
relativa al premio di presenza, tanto più che la somma di lire 720.000 indicata
nella stessa transazione era stata effettivamente erogata e tale accordo non era
stato mai impugnato.
Ricorrono in Cassazione i dipendenti ospedalieri di cui in epigrafe, i quali affidano
l’impugnazione a quattro motivi di censura.
Resiste con controricorso l’Ospedale israelitico che propone, a sua volta, ricorso
incidentale condizionato affidato a due motivi di censura. Tale ente deposita,
altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
1. Col primo motivo del ricorso principale viene denunziata, ai sensi dell’art. 360 n.
3 c.p.c., la violazione dell’art. 2113 cod. civ., assumendosi che la Corte d’appello
non avrebbe potuto considerare legittima la compensazione transattiva effettuata
dalle organizzazioni sindacali tra il premio di presenza e quello di incentivazione
che spettava già di diritto ai lavoratori, i quali nemmeno avevano sottoscritto l’atto,
consentendo, in tal modo, l’utilizzazione di un elemento retributivo, di fonte
collettiva, indisponibile da parte delle suddette organizzazioni come contropartita o

1

Roma che aveva rigettato la loro domanda diretta alla condanna dell’Ospedale

reciproca concessione, per cui la fattispecie in esame si sottraeva al regime di non
impugnabilità di cui alla citata norma del codice civile.
2. Col secondo motivo ci si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., della
violazione e falsa applicazione degli artt. 1365 e 1366 cod. civ. assumendosi che il

esame, che aveva ad oggetto componenti della retribuzione e che era stato
stipulato dalle organizzazioni sindacali in assenza di uno specifico mandato,
doveva considerarsi nullo per violazione del disposto di cui all’art. 1966 cod. civ.
3. Col terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1399 cod.
civ. con riferimento all’affermazione della Corte per la quale anche se non si
voleva qualificare l’accordo del 30/6/99 come conciliazione sindacale era,
comunque, certo che si era in presenza di un accordo concluso con le
organizzazioni sindacali e ratificato di lavoratori che avevano accettato la
contropartita rappresentata dall’importo di lire 720.000 senza esperire alcuna
impugnazione. Sostengono, invece, i ricorrenti che la ratifica della transazione
poteva avvenire per fatti concludenti, ma solo se risultanti da atti scritti
inequivocabilmente diretti ad accettare la suddetta somma a titolo transattivo.
4. Col quarto motivo, dedotto per violazione dell’art. 1322 cod. civ., si parte dal
presupposto che per il premio di presenza, contemplato dall’accordo del 1984, non
era prevista una scadenza, per cui il diritto alla sua percezione non poteva
ritenersi esser venuto meno nel periodo compreso tra l’interruzione della sua
erogazione, risalente al mese di aprile del 1995, e la data del contestato accordo
del 30/6/99. Si ritiene, quindi, che l’autonomia collettiva non avrebbe potuto
ignorare l’esistenza di un diritto quesito discendente da un precedente accordo e
che una modifica peggiorativa non poteva aver effetto che dalla data della nuova
stipulazione.

contratto di transazione, nel cui alveo la Corte aveva ricondotto la fattispecie in

Osserva la Corte che i suddetti motivi possono essere trattati congiuntamente
essendo tra essi strettamente connessi in ragione della sostanziale unitarietà della
questione oggetto di causa.
Ebbene, il ricorso è inammissibile.

lsraelitico in ordine al fatto che i ricorrenti, pur avendo incentrato tutte le loro
censure sulla portata del contestato accordo del 30 giugno del 1999, così come
interpretata dalla Corte di merito, non ne hanno riportato il contenuto, mentre era
loro preciso onere, previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, n. 4
c.p.c., quello di depositare il documento sul quale essi hanno basato la tesi
difensiva finalizzata alla richiesta di cassazione dell’impugnata sentenza.
L’inammissibilità del ricorso principale determina, ai sensi dell’art. 334, comma 2,
c.p.c., l’inefficacia del ricorso incidentale condizionato proposto tardivamente oltre
il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti e vanno
poste a loro carico nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il
ricorso incidentale; condanna i ricorrenti principali alle spese del presente giudizio
nella misura di € 4000,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 1° ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Invero, è dirimente l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell’Ospedale

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