Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27274 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.28/12/2016), n. 27274
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26523/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.G.M.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 424/2/2015 della COMMISSIONE. TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA del 21/11/2014, depositata il 13/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:
“Con sentenza in data 21 novembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 59/10/12 della Commissione tributaria provinciale di Genova la quale aveva accolto il ricorso di R.G., quale titolare di pensione, anche integrativa, di riversibilità di ex dipendente del Consorzio autonomo del Porto di Genova contro il diniego di rimborso IRPEF 2007, 2008 e 2009. Osservava la CTR che era condivisibile l’asserzione del primo giudice circa l’applicabilità dell’imposta solo sull’87,50% della base imponibile ai sensi del D.Lgs. n. 124 del 1993, trattandosi appunto di rimborso afferente un trattamento pensionistico integrativo di quello pubblico, ancorchè entrambi contestualmente erogati dall’INPS.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimata non si è costituita.
Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 48 bis (ora 52), comma 1, lett. d) TUIR e del D.Lgs. n. 124 del 1993, adducendo il contrasto tra la sentenza e la giurisprudenza di legittimità consolidata.
Il motivo si palesa fondato.
E’ infatti da ritenersi ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che “In tema d’IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi del D.L. n. 973 del 1986, art. 13, conv. in L. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993, sicchè le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora art. 52), nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,5 per cento dell’ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lettera g quinquies), se determinabili” (tra le molte, da ultimo Sez. 5, n..13982 del 08/07/2016, Rv. 640245).
Essendo pacifico in fatto che i rimborsi in oggetto riguardano le annualità fiscali 2007/2009, la sentenza impugnata non è confotiiie a tale principio di diritto e merita dunque cassazione.
Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto”.
Il Collegio condivide la relazione depositata.
Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso della contribuente va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità vanno tassate secondo generale principio della soccombenza; quelle dei gradi di merito equitativamente compensate stante il recentedefinitivo consolidamento del quadro giurisprudenziale.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso della contribuente che condanna a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.200 oltre spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016