Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27274 del 05/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27274 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA
sul ricorso 6325-2010 proposto da:
BAFARO FRANCESCO BFRFNC70H161396Z, CAMPOSEO NUNZIANO
CMPNZN65R071396X, CORDELLA GIANCARLO CRDGCR68H27B809D,
CRISTOFARO LUIGI CRSLGU68E20G187Q, DE CILLIS ALFREDO

2013
2684

DCLLRD47A05B809C, MARINO’

NICOLA MRNNCL52A098809G,

elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 1/E, presso lo studio dell’avvocato COGO
GIAMPAOLO,

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato

MASSARI NICOLA, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 05/12/2013

”LA CASCINA” S.C.A.R.L. P.I. 01183421005, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo
• studio dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO GIUSEPPE,
rappresentata e difesa dall’avvocato BIA RAFFAELE,

controrícorrente

nonchè contro

COMUNE DI CAROVIGNO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 384/2009 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 02/03/2009 R.G.N. 3477/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato MASSARI NICOLA;
udito l’Avvocato VICINANZA ALESSANDRA per delega BIA
RAFFAELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA > che ha concluso per: in
via principale inammissibilità e in subordine rigetto.

giusta delega in atti;

r.g.n. 6325/2010 Cristofaro Luigi ed altri c/Comune di Carovigno ed altro
ud. 25/9/2013

Svolgimento del processo
Cristofaro Luigi ed altri cinque ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di aver
lavorato quali lavoratori socialmente utili, in periodi diversi per ciascuno nell’arco
temporale compreso fra il 1995 e il 1999, esponevano che il Comune
di Carovigno (con delibera n. 288 del 18.9.1998) aveva esternalizzato lo
svolgimento di alcuni servizi affidandone l’attuazione alla società coop. La Fiorita
e che essi lavoratori erano stati adibiti, come da successiva delibera, al servizio di
trasporto scolastico e manutenzione dei beni immobili comunali (Bafaro, De
Cillis, Cristofaro e Marinò) con orario settimanale di 36 ore; al servizio di
manutenzione del verde pubblico (Cordella, Camposeo)con orario settimanale di
20 ore. Tutti i lavoratori erano stati assunti dalla società cooperativa a r.l. La
Fiorita per cinque anni dal 1°.1.2000 e con l’applicazione del contratto per le
imprese di pulimento.
2

Assumevano, pertanto, sulla scorta del contenuto della delibera e della natura del
rapporto intercorso con la ditta appaltatrice, che doveva ritenersi
sussistente, nella specie, un appalto di mere prestazioni di lavoro, in
violazione dell’art.1 della legge n. 1369/60, per essere
stati, di fatto, sempre alle dirette dipendenze e sotto il controllo del Comune,
e perché la stessa società era stata sottoposta al controllo dell’Amministrazione
comunale, utilizzando i mezzi da questa messi a disposizione.
Bafaro, De Cillis, Cristofaro e Marinò deducevano il loro diritto a rimanere alle
dipendenze del Comune, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 468/97, e all’uopo
invocavano l’obbligo del Comune di riservare ai soggetti utilizzati in LSU il 30 per
cento dei posti vacanti, da ricoprire mediante avviamenti e selezioni.

3.

Chiedevano, pertanto:
a) previo riconoscimento della nullità del contratto tra il Comune e LA FIORITA,
il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze
dell’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1369/60;
b) Bafaro, De Cillis, Cristofaro e Marinò, il riconoscimento del diritto ad essere
assunti alle dipendenze dell’amministrazione comunale ai sensi dell’art.12 del d.lgs.
n. 468 cit.;
c) in via subordinata, che fosse riconosciuto il loro diritto, ai sensi dell’art. 3 della
legge n. 1369/60, a conseguire il trattamento economico e normativo previsto per
i dipendenti del Comune;

1
Rossana Mancino est.
r.g.n. 6325/2010 Cristofaro Luigi ed altri c/Comune di Carovigno ed altro

1.

d) in via ulteriormente subordinata, Cristofaro, De Cillis e Bafaro, chiedevano
riconoscersi il diritto allo svolgimento di un orario di lavoro a tempo pieno, per
essersi la società impegnata al rispetto delle posizioni maturate presso
l’amministrazione comunale dai lavoratori (ed essi erano stati impiegati, a tempo
pieno, dall’ente locale) e in considerazione del superamento, dal gennaio 2000,
delle 40 ore di lavoro settimanali, e la condanna della società resistente al
pagamento delle relative differenze retributive;
e) in ultimo rilevavano che, comunque, anche in applicazione del CCNL per le

4. Il Comune di Carovigno contestava le domande per essere la vicenda
riconducibile alla previsione di cui all’art. 10 d.lgs. n.468/97 che contempla
Pesternalizzazione dei servizi da parte della P.A. attraverso l’affidamento a terzi
purché siano disposte ad assumere soggetti già impiegati in LSU. Quanto alla
domanda svolta da Bafaro, De Cillis, Cristofaro e Marinò, di assunzione alle
dipendenze dell’amministrazione comunale, ai sensi dell’ art. 12 del d.lgs. n. 468
cit., evidenziava che i predetti lavoratori, assunti dalla società LA FIORITA,
avevano perciò perso lo status di L.S.U. o di L.P.U. e, comunque, non avevano le
professionalità richieste dal piano annuale delle assunzioni.
5. La società La FIORITA (successivamente incorporata, per fusione, ne La Cascina
soc.coop.p.a.) sosteneva la legittimità dell’operato da essa tenuto e la correttezza
dell’inquadramento operato.
6. La sentenza di rigetto del primo giudice veniva gravata dai lavoratori e la Corte
d’appello di Lecce, con sentenza del 2 marzo 2009, rigettava il gravame.
Z La Corte territoriale, per quanto qui rileva, riteneva:
inammissibile il motivo di gravame fondato sulla violazione del diritto al
trattamento minimo inderogabile, di cui all’art. 3 L.n.1369 cit., per non avere
gli appellanti in alcun modo criticato la motivazione della sentenza gravata,
recante corposa ricostruzione della disciplina dettata in materia, per la quale i
soggetti impegnati in L.S.U. non sono legati da rapporto di lavoro
all’utilizzatore e che l’ ente locale, come avvenuto nella specie, attraverso il
meccanismo dell’art. 10 del d.lgs. 468/97, disciplina speciale rispetto all’art. 3
L.1369/60, può favorirne l’occupazione stabile; lo strumento negoziale
predisposto era comunque privo di qualsivoglia intento fraudolento;
infondato e generico il profilo di censura avverso la ritenuta mancanza di
prova dell’inizio di procedure selettive indette dal Comune, con riferimento
all’accertamento del diritto a rimanere alle dipendenze dell’ente locale ai sensi
dell’art. 12 del d.lgs. 468/97, per non avere essi dimostrato né l’avvio delle

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imprese di pulimento, era stato loro riconosciuto un inquadramento inferiore a
quello spettante.

procedure, né il titolo a parteciparvi in relazione alla tipologia dei posti da
ricoprire, alla stregua dell’art. 16 1. 56/87 richiamato dal comma 4 dell’art. 12

quanto alla richiesta di adeguamento retributivo in rapporto al superiore
inquadramento da ciascun lavoratore rivendicato, nessun motivo di gravame
era stato svolto avversi la decisione di prime cure che aveva ritenuto, alla
stregua delle declaratorie contrattuali e del contenuto delle mansioni in
concreto espletate, la correttezza dell’inquadramento a decorrere dalla data di
assunzione come specificato nei prospetti paga, onde l’ampia prova sulla
corresponsione delle somme indicate da parte della cooperativa e
l’inammissibilità delle diverse deduzioni costituenti fatto nuovo (in difetto di
contestazione, sul punto, nell’atto introduttivo).
8. Avverso l’anzidetta sentenza Bafaro, De Cillis, Cristofaro e Marinò, Cordella e
Camposeo hanno proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi,
ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. La società La Cascina
soc.coop.p.a. ha resistito con controricorso. Il Comune di Carovigno è rimasto
intimato.

Motivi della decisione
9. Cosi, in sintesi, i motivi d’impugnazione svolti dai ricorrenti:

primo motivo: violazione del diritto al trattamento minimo di cui all’art. 3 L.
1369/60, violazione del punto 1.1.8 del CCNL delle imprese di pulimento,
violazione dell’art. 10 del d.lgs. 468/97, omessa ed insufficiente motivazione
su un atto controverso e decisivo per la causa. Deducono i ricorrenti di non
contestare l’applicabilità del citato art. 10 del decreto legislativo n.468 cit., ma
di aver agito per la tutela del diritto a conseguire il trattamento economico
previsto per i dipendenti del Comune, ai sensi delle disposizioni richiamate,
quali: l’art. 3 della L. 1369/60, e il punto 1.1.8 del CCNL delle imprese di
pulimento, in viri del quale l’appaltatore di servizi è obbligato a
corrispondere ai propri dipendenti un trattamento minimo inderogabile
retributivo e normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori
dipendenti dell’azienda appaltante.
secondo motivo: violazione dell’art.12 del d.lgs. 468/97, quanto al diritto di
Bafaro, De Cillis, Cristofaro e Marinò ad essere assunti alle dipendenze
dell’amministrazione comunale in forza della riserva di legge prevista dal citato
articolo 12, comma 4, per avere la Corte di merito ritenuto necessario, agli
3
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cit.;
quanto al diritto alla conversione del rapporto di lavoro da tempo parziale a
tempo pieno, invocato da Cristofaro, De Cillis e Bafaro, non risultava dedotto
il titolo giuridico e difettava anche la prova del fatto costitutivo, onde doveva
ritenersi il lavoro supplementare richiesto legittimamente dalla società
cooperativa ed infondato il diritto alle differenze retributive;

effetti della riserva di legge, il rispetto dei criteri per l’assunzione ex art. 16 L.
56/87, tra cui quello della professionalità e formulano il relativo quesito di

terzo motivo: violazione dell’art. 13 1. 300/70 , art. 2103 c.c. e 8 d.lgs.
61/2000. insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e
decisivo per la causa, per avere la Corte, sulle domande di trasformazione del
rapporto di lavoro in full time e conseguenti differenze retributive, ritenuto il
superamento del monte orario contrattualmente stabilito sanzionabile solo in
via ammnistrativa e non specificato il numero delle ore effettivamente
espletate, né fornita la prova dell’esistenza di ore lavorate in misura superiore a
quelle riconosciute in busta paga.
quarto motivo: violazione dell’art. 36 Cost. e degli artt. 414, nn. 4) e 5) c.p.c.,
per non avere la Corte di merito accertato il trattamento economico
effettivamente a dovuto a Cristofaro, Bafaro e De Cillis, in base al contratto
collettivo.
10. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Il primo mezzo d’impugnazione, per il profilo concernente la violazione delle
disposizioni contrattuali, investe il contratto collettivo nazionale di lavoro senza
che risulti osservata la prescrizione dell’art. 369, secondo comma, n. 4) c.p.c.,
secondo cui, col ricorso per cassazione, devono essere depositati, a pena di
improcedibilità, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui
quali il ricorso si fonda”.
12. Il requisito non appare soddisfatto, atteso che si è omesso di precisare in quale
sede processuale il contratto collettivo invocato sia stato eventualmente prodotto
nelle fasi di merito e dove, quindi, la Corte potrebbe esaminano in questa sede,
per effetto della relativa già avvenuta produzione nelle fasi di merito.
13. È stato in proposito chiarito da questa Corte che l’onere di depositare i contratti e
gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità,
dal citato art. 369 c.p.c., secondo comma, n. 4, nella nuova formulazione di cui al
d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel
ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le
censure alla sentenza impugnata, dovendo ritenersi che la produzione parziale di
un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali
dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato
d.lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di
cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art.

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diritto, chiedendo alla Corte di dire se il mancato accantonamento
dell’aliquota dei posti riservati ai lavoratori LSU, da parte del Comunque,
integri la violazione dell’art.12 del d.lgs. 468/97.

1362 c.c., e segg., e, in specie, con la regola prevista dall’art. 1363 c.c., atteso che la
mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che
in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per
l’interpretazione esaustiva della questione che interessa (cfr.,
15495/2009).

ex multis, Cass.

14. Né muta i termini della questione la sentenza delle sezioni unite di questa Corte,
che ha sancito che «in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui

atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si
fonda è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme
processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche
mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli
atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della
richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice
che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di
visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di
specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei
documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi» (cfr. Cass., s.u.,
22726/2011).
15. Nella vicenda in esame i ricorrenti si sono limitati ad evocare il tenore della
disposizione patrizia della cui violazione essi si dolgono.
16. Quanto al merito del primo mezzo di ricorso, va aggiunto che la Corte d’appello
ha esattamente spiegato come il lavoro socialmente utile sia in parte qua disciplinato
specificamente dall’art. 10 d.lgs. n.468 del 1997, attributivo agli enti locali del
potere di stipulare appalti di durata non superiore a sessanta mesi; come la
previsione sia stata legittimamente attutata dal Comune ora controricorrente;
come tutto ciò escluda l’applicabilità della 1. n. 1369 del 1960.
17. Del pari si appalesa contraddittoria la censura per violazione dell’art. 10 del d.lgs.
468/97 posto che gli stessi ricorrenti negano di averne contestato l’applicabilità.
18. Il secondo motivo, concernente procedure selettive ed accantonamento di posti
per l’assunzione di lavoratori socialmente utili, è manifestamente infondato per la
ragione – decisiva, assorbente – che gli attuali ricorrenti difettavano dei requisiti
professionali necessari per le assunzioni in questione, come debitamente posto in
luce dalla Corte di merito.

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all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2
febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, gli

19. Peraltro con il motivo di ricorso in esame si introduce inammissibilmente, in
questa sede di legittimità, la questione del diritto ai posti riservati per effetto della
richiamata disposizione di legge e della vacanza in pianta organica, come delineato
anche nel quesito di diritto formulato ratione temporis, senza che tale questione
risulti dibattuta nelle precedenti fasi di merito.

rapporto in rapporto di lavoro a tempo pieno, l’art. 13 dello statuto dei lavoratori
e l’art. 2103 del codice civile senza in alcun modo dolersi della ritenuta estraneità
delle dette disposizioni alla vicenda in esame affermata dalla Corte di merito e
senza, peraltro, criticare, la ratio decidendi fondata sulla mancata deduzione del titolo
giuridico e sul difetto di prova del fatto costitutivo.
21. La stessa critica al difetto di prova del fatto costitutivo è svolta,
inammissibilmente, evocando documenti dei quali non viene in alcun modo
indicato ove risulterebbero prodotti nella fase di merito.
22. Del pari risulta inammissibile anche l’ultimo mezzo d’impugnazione sia perché
carente di ogni argomentazione critica avverso la sentenza gravata sia perché
fondato su una nuova formulazione del giudizio di fatto.
23. In definitiva si deve osservare come il ricorso, lungi dal contrastare le
argomentazioni già svolte nella sentenza impugnata, si limiti a ripetere censure già
prospettate nei motivi d’appello. Esso non può perciò essere accolto.
24. La condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la
soccombenza. Non si provvede alla regolamentazione delle spese per la parte
rimasta intimata.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese,
liquidate in euro 100,00 per esborsi, oltre euro 4.800,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge. Nulla spese per la parte rimasta intimata.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2013.

20. Con il terzo mezzo i ricorrenti invocano, quanto alla pretesa trasformazione del

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