Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27273 del 30/11/2020

Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 30/11/2020), n.27273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6363-2019 r.g. proposto da:

U.V., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Marco Ugo Melano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Torino, Corso Lione n. 72;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Torino, depositato in data

21.1.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da U.V., cittadino (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a (OMISSIS), nel (OMISSIS), e di essere di religione (OMISSIS) e di etnia (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dalla (OMISSIS), perchè, in seguito ad un rito vodoo, era morto il padre, di cui la comunità locale, capeggiata dallo zio paterno, voleva che egli rilevasse il ruolo di stregone, scelta invece da lui invisa e per la quale aveva subito le aggressioni violente dello zio.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile, lacunoso e contraddittorio, anche in relazione al riferito percorso migratorio seguito dal richiedente per giungere in Italia; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al (OMISSIS), stato (OMISSIS) di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perchè in (OMISSIS) non vi era una condizione di compressione dei diritti fondamentali tale da legittimare la richiesta protezione.

2. Il decreto, pubblicato il 21.1.2019, è stato impugnato da U.V. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c. Si denuncia la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria da parte del tribunale, con particolare riferimento alla mancata audizione del richiedente dopo la valutazione di non credibilità del racconto, situazione nella quale, in assenza della videoregistrazione del colloquio, occorrerebbe non solo la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ma anche l’audizione del ricorrente. Si contesta, inoltre, il giudizio espresso dal tribunale in ordine alla valutazione di non credibilità del racconto, giudizio negativo in presenza del quale i giudici del merito erano comunque obbligati ad attivare i loro poteri officiosi di indagine al fine di verificare la fondatezza delle allegazioni poste dal richiedente a sostegno della sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria. Si denuncia, infine, il mancato esercizio della cooperazione istruttoria da parte del tribunale anche sul profilo del “danno grave” D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c. Si contesta inoltre la valutazione espressa dal Tribunale in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi della richiesta protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, posto che in (OMISSIS) vi era una situazione di instabilità e di insicurezza che consentiva il riconoscimento dell’invocata tutela.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione al diniego dell’invocata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, comma 1, lett. c.

3. Con il terzo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 5, comma 6 e art. 19 t.u. imm., nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.P.R. n. 394 del 2004, art. 28, comma 1, lett. d.

4. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

4.1 Il primo motivo presenta profili di inammissibilità e profili di infondatezza.

4.1.1 Partendo da quest’ultimi per voler seguire l’ordine espositivo delle doglianze prospettate dal ricorrente, giova in primo luogo ricordare che è stato recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020).

Ne consegue che nessun automatismo è dunque predicabile tra la mancanza di videoregistrazione e la necessaria audizione del richiedente, come invece sostenuto nel motivo di censura qui in esame.

A ciò va aggiunto che il ricorrente non ha precisato quali fossero le circostanze in base alle quali era necessaria la riconvocazione e l’audizione del richiedente innanzi al tribunale per chiarire gli eventuali punti di lacunosità e contraddittorietà del racconto, già riscontrati dalla commissione territoriale, rendendo così la censura generica ed irricevibile in questa sede decisoria.

4.1.2 Le ulteriori censure, articolate in relazione al profilo della denunciata violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria sono invece inammissibili, perchè le stesse non intercettano la ratio decidendi posta a sostegno del contestato provvedimento reiettivo, e cioè il giudizio di non credibilità del racconto svolto dal richiedente protezione in ordine alle ragioni poste a sostegno della decisione di emigrare da parte di quest’ultimo. Ed invero, il racconto era stato ritenuto dai giudici del merito contraddittorio e lacunoso, con argomentazioni scevre da criticità motivazionali e comunque non adeguatamente censurate da parte del ricorrente stesso.

4.1.3 Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Orbene, osserva la Corte come, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perchè non dedotto nel senso sopra chiarito e perchè comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.

4.1.4 L’ulteriore censura, declinata in relazione all’accertata insussistenza del danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, comma 1, lett. c, è anch’essa formulata in modo inammissibile.

Sul punto, giova ricordare che, in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) denunciata con riguardo al mancato approfondimento istruttorio officioso relativo alla situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C-285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018).

Ciò posto, il motivo – così articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della (OMISSIS) ((OMISSIS)), giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che in (OMISSIS) non si assiste, nella regione di provenienza del ricorrente, ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata, e ciò proprio nel senso sopra chiarito dalla giurisprudenza interna ed Europea da ultimo menzionata.

Non è inutile ricordare che – in tema di ricorso per cassazione – la deduzione avente ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012.

Nè può ritenersi che sia stata violata la regola della cooperazione istruttoria D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 posto che, in realtà, la motivazione resa dal tribunale piemontese si fonda sulla corretta consultazione di fonti informative internazionale (c.o.i.).

Il primo motivo va dunque rigettato.

2. Il secondo motivo è invece inammissibile.

2.1 Sul diniego della invocata protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c, il ricorrente propone, invero, solo doglianze di merito, implicanti una rivalutazione del contenuto della decisione adottata dai giudici di prima istanza (sulla base, peraltro, della corretta consultazione delle c.o.i), rivalutazione che è invece inibita a questa Corte di legittimità. Non è, poi, comprensibile la doglianza articolata, sul punto qui da ultimo in discussione, come omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che la decisione sulla richiesta di protezione sussidiaria è stata adottata proprio attraverso la diretta e puntuale consultazione delle fonti di informazione internazionale.

2.2 Le ulteriori censure, declinate in relazione al diniego dell’invocata protezione umanitaria, sono invece inammissibili perchè del tutto decentrate rispetto alle rationes decidendi del provvedimento impugnato, che aveva fondato il diniego sulla complessiva valutazione di non credibilità del racconto e sulla mancata allegazione di condizioni di vulnerabilità del richiedente, oltre che sulla mancata dimostrazione da parte di quest’ultimo di una seria integrazione nel contesto sociale italiano. Ebbene, queste ragioni della motivazione non sono state aggredite dal ricorrente, rendendo pertanto le generiche censure qui formulate irrilevanti ai fini della verifica della tenuta complessiva della motivazione impugnata.

2.3 Il terzo motivo è anch’esso inammissibile.

Sul punto giova ricordare che – in tema di ricorso per cassazione – il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).

Orbene, il ricorrente pretende, ora, proponendo doglianze articolate come violazione e falsa applicazione di norme di legge, di far replicare a questa Corte di legittimità valutazioni di merito in ordine alla ricorrenza dei presupposti applicativi dell’invocato istituto protettivo, proponendo doglianze formulate, peraltro, in modo generico e dunque irricevibile.

A ciò va aggiunto che anche le censure proposte in relazione al transito in Libia non sono ammissibili in ragione della loro evidente genericità, non avendo il richiedente spiegato quali conseguenze traumatiche permanenti fossero derivate dalla sua esperienza nello stato nordafricano.

Generiche si presentano anche le ulteriori riflessioni – anch’esse, peraltro, declinate come richiesta di rivalutazione del merito della decisione – sulla condizione di instabilità interna della (OMISSIS).

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2020

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