Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27273 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 28/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep.28/12/2016),  n. 27273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17661-2012 proposto da:

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 102,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO ANELLO, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/03/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 05/03/2012 e depositata il 20/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

udito l’Avvocato Pietro Anello, per il ricorrente, che si riporta

agli atti chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“La CTR di Roma ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 202/22/2011 della CTP di Roma che aveva già accolto il ricorso di L.R. – ed ha così confermato il rigetto delle impugnazioni (separatamente proposte e poi riunite) del silenzio-rifiuto su due istanze di rimborso per IRAP, una relativa all’anno 2005 e l’altra relativa agli anni d’imposta 2007-2008.

La predetta CTR – dopo avere dato atto che l’Agenzia aveva impugnato il capo della decisione relativa all’anno 2005 sulla premessa della tardività dell’istanza ed il capo della decisione relativa alle altre annualità in ragione dell’esistenza del presupposto di imposta che il giudice di prima cura aveva invece ritenuto insussistente – ha motivato la decisione evidenziando – anzitutto – che il contribuente era decaduto dalla facoltà di domandare il rimborso per l’acconto IRAP 2005 (corrisposto il 20.7.2005) avendo presentato l’istanza solo il 4.11.2009 e non potendosi fare riferimento alla data della dichiarazione ove sia in discussione la astratta debenza dell’imposta e non l’entità del debito tributario. Quanto poi al rimborso chiesto “per le altre annualità”, la CtR dava atto di avere onere di vagliare “l’insieme delle componenti negative che sono state indicate nelle dichiarazioni annuali presentate dalla parte” contribuente ed evidenziava che “mentre per quanto concerne gli ammortamenti ed i compensi a terzi la situazione esposta non è di per sè indicativa della sussistenza di una organizzazione funzionale all’attività, l’aspetto delle spese portate in detrazione, anch’esse da considerarsi come fattore di produzione, è di segno contrario”. Dette spese per l’anno 2007 di ammontare pari ad Euro 16.266,00 sono molto rilevanti e circa la loro natura nessun elemento di riscontro è stato fornito dall’interessato. Comunque sono da considerarsi “in eccedenza di quel minimo indispensabile per l’esercizio della professione” idoneo ad escludere la sussistenza di una organizzazione produttiva.

Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’Agenzia non si è difesa.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il primo motivo di censura (centrato sulla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia ritenuto fondata l’eccezione di decadenza a riguardo dell’istanza di rimborso dell’acconto per l’anno 2005, senza considerare che il dies ad quem per il computo di detta decadenza avrebbe dovuto considerarsi quello della dichiarazione e non quello del versamento, atteso che solo con la dichiarazione si concretizza l’effettiva misura dell’obbligazione tributaria. Mentre i singoli acconti hanno natura del tutto precaria e provvisoria e sono privi di individualità ed autonomia giuridica.

Il motivo appare manifestamente infondato.

La stessa pronuncia di legittimità citata dalla parte ricorrente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3621 del 20/02/2006 conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5653 del 12/03/2014) ha infatti evidenziato che affinchè il termine di decadenza di diciotto mesi previsto dal D.P.R. 22 settembre 1973, n. 602, art. 38 per la presentazione della relativa istanza decorra non dalla data dei versamenti in acconto, ma da quella di presentazione della dichiarazione occorre che “l’importo del quale si chiede la restituzione, nel momento in cui è stato corrisposto, fosse da considerarsi dovuto, ancorchè in base ad un titolo precario e provvisorio da verificare integralmente all’atto della concretizzazione dell’effettiva misura o dell’inesistenza dell’obbligo tributario”. Con ulteriore chiarezza, anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5978 del 17/03/2006 ha precisato che: “qualora venga contestato in radice l’obbligo del pagamento del tributo in forza di un regime di esenzione soggettiva, la non debenza si configura anche in relazione al pagamento delle rate di acconto, non trattandosi di determinazione rilevabile soltanto in sede di pagamento del saldo, per cui il suddetto termine decadenziale deve farsi decorrere dai versamenti delle dette rate di acconto”.

Consegue dall’applicazione di detti principi che l’assunto di parte ricorrente non possa condividersi.

Fondato è invece il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia) perchè la Commissione di appello ha effettivamente omesso di valutare la domanda concernente il rimborso del saldo versato per l’annualità 2005, essendosi limitata – a riguardo di detta annualità- a considerare decaduto il contribuente solo riguardo all’acconto. Nè può considerarsi estendibile al saldo 2005 la valutazione che la CTR ha fatto a riguardo dell’insussistenza del presupposto di imposta per gli anni 2007-2008, perchè a questo riguardo la CTR ha vagliato gli specifici dati desunti dalle dichiarazioni annuali correlate, senza alcunchè specificare a riguardo di quella per l’anno 2005.

Sul punto l’impugnazione merita perciò di essere accolta.

Egualmente accoglibile appare il motivo terzo (con assorbimento del quarto) nel quale la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 a riguardo dell’argomento con il quale il giudicante ha supportato la determinazione di accoglimento dell’appello per il rimborso relativo agli anni 2007-2008. E cioè la valorizzazione del solo elemento delle “altre spese documentate dedotte ai fini della determinazione della base imponibile TRII T” (quelle diverse dalle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali o per il pagamento di compensi a terzi), siccome eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione.

Ed infatti (anche a prescindere dal considerare il contenuto del successivo motivo di impugnazione, nel quale il ricorrente lamenta che per il 2008 il giudicante abbia ritenuto detratte somme “in linea con le precedenti, seppur leggermente inferiori” a quelle relative al 2007, senza avvedersi del considerevole divario tra le due poste), occorre evidenziare che il rilievo del giudicante non costituisce elemento astrattamente idoneo all’espressione di un giudizio circa la sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione.

Ed invero, la stessa tipologia delle spese valorizzata dal giudice del merito appare inidonea a consentire la valutazione in ordine all’esistenza di detto presupposto, atteso che si tratta di spese strettamente afferenti all’aspetto personale dell’attività professionale (si pensi all’assicurazione per i rischi professionali o al carburante utilizzato per il veicolo strumentale, etc) e costituenti mero elemento passivo per l’esercente l’attività professionale, non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlate pertanto all’implementazione dell’aspetto “organizzativo”, e perciò stesso inidonee a descrivere “il modo in cui l’attività è concretamene esercitata”.

In quest’ottica, va considerata di per sè erronea l’affermazione del giudice del merito che ha qualificato dette spese come “anch’esse da considerarsi come fattore di produzione”, apparentandole alle spese per beni strumentali e per prestazioni di lavoro dipendente, nonchè finendo per considerarle come fattore unico di riscontro ai fini dell’elemento dell’autonoma organizzazione (peraltro dopo avere anticipato di voler rispettare l’onere di fare combinata ed unitaria considerazione dei fattori negativi desumibili dalla dichiarazione).

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza del primo motivo e per manifesta fondatezza del secondo e del terzo motivo (con assorbimento del quarto), con conseguente rimessione al giudice del merito, in funzione di giudice del rinvio, perchè rinnovi il proprio giudizio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’imposizione, anche a riguardo del saldo dell’annualità 2005″.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Pertanto il ricorso va accolto in ordine al secondo ed al terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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